Sentenza n. 429/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento
penitenziario") e successive modificazioni promosso con l'ordinanza
emessa l'8 ottobre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel
procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio
sociale del detenuto Mandolesi Remo iscritta al n. 105 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il Tribunale di
sorveglianza di Ancona - chiamato a deliberare sulla domanda di
affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato,
per unico reato, a pena detentiva superiore ad anni tre - ha ritenuto
rilevante (in quanto all'istante restava da espiare una pena residua
inferiore al detto limite) e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost. - onde ha sollevato - questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma,
dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui (secondo l'esegesi
del giudice di legittimità, non contraddetta, ad avviso del giudice
a quo, dalla successiva norma interpretativa dell'art. 14- bis legge
1992 n. 356), ai fini della determinazione del limite di tre anni,
ostativo alla concessione del suddetto beneficio, non consente la
detrazione della pena già espiata, da quella originaria, ove
inflitta in misura superiore al detto limite non per effetto di
cumulo (di più pene inferiori ai tre anni) sibbene (come nella specie) per unico reato.
A determinare l'ipotizzata violazione del precetto
dell'eguaglianza, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe invero la
norma dell'art. 8 del d.-l. n. 374/1992 (che innova, l'art. 94 del
t.u. delle leggi in materia di stupefacenti, che aveva già inciso
sull'art. 47- bis ordinamento penitenziario) - assunta come
(sopravvenuto) tertium comparationis - la quale, "nei confronti di
persona tossicodipendente od alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi", stabilisce
ora espressamente che l'affidamento può essere concesso "se la pena
detentiva inflitta" (resti) "nel limite di quattro anni o" (sia)
"ancora da scontare nella stessa misura".
Precisato che "l'innalzamento del limite da tre a quattro anni", ex
art. 8 d.-l. cit., "non costituisce oggetto della verifica di
legittimità costituzionale", ritiene il tribunale che sia invece
privo di giustificazione l'ancoraggio del parametro per l'affidamento
(anche) alla pena residua, solo in favore dei tossicodipendenti che
abbiano in corso o intendano sottoporsi a programma di recupero: per
la disparità di trattamento che, appunto, ne conseguirebbe sia in
danno di condannati per altri reati sia, all'interno della stessa
categoria dei tossicodipendenti, nei riguardi di quelli che non
intendano intraprendere un siffatto programma, per i quali opera
invece "lo sbarramento della pena originariamente inflitta" che, ai
fini del beneficio, "deve essere contenuta entro il limite (3 o 4
anni) legislativamente fissato".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente
del Consiglio per sostenere in linea preliminare, l'inammissibilità
della impugnativa; e per contestarne, in subordine, nel merito, la
fondatezza. Considerato in diritto
1. - Va esaminata in limine l'eccezione di inammissibilità
formulata dall'Avvocatura sul duplice rilievo della mancata
conversione in legge del d.-l. n. 374/1992, il cui art. 8 risulta qui
invocato come tertium comparationis; e delle "novità" (rispetto a
tale decreto) di quello successivo (n. 139) viceversa convertito
nella legge n. 222 del 1993, che imporrebbe comunque, ad avviso della
stessa Avvocatura, la restituzione degli atti al giudice a quo per il
riesame della questione con riferimento alla "norma nuova".
Siffatta eccezione va, però, sotto ogni profilo disattesa,
dovendosi constatare la indiscutibile presenza nell'ordinamento (art.
7 d.-l. n. 139/1993, convertito nella legge n. 222/1993) della norma
interposta invocata dal tribunale rimettente.
2. - Nel merito, la questione è infondata.
Va rilevato in premessa che - proprio a seguito e sulla base della
norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47
ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14- bis della legge n.
356/1992, secondo cui per "pena inflitta", ai fini che ne
interessano, deve intendersi "la pena da espiare in concreto, tenuto
conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive" - le
Sezioni unite della Corte regolatrice hanno ribaltato la propria
precedente giurisprudenza (cui viceversa fa riferimento il giudice a
quo), affermando (con recente sentenza n. 18 del 1993, conforme a
plurime decisioni già adottate della Cassazione penale a sezione
semplice) che, agli effetti della determinazione del limite di pena
ostativo dell'affidamento in prova del condannato al servizio
sociale, il quantum di pena espiata va detratto dalla pena
originariamente erogata in misura superiore a quel limite, ancorché
per un unico reato.
Ne consegue che il diritto vivente è mutato, assumendo contenuto
specularmente inverso a quello presupposto nell'ordinanza di
rimessione.
Per cui - risultando ora perfettamente identiche, in parte qua,
sia la norma impugnata che quella assunta a tertium comparationis -
evidentemente più non sussiste l'ipotizzata lesione del precetto
costituzionale dell'eguaglianza. Dal che discende la non fondatezza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte