Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

ottobre 1997 dal Tribunale di Trani sull'istanza di sequestro

conservativo proposta dall'A.I.M.A, iscritta al n. 107 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Trani, chiamato a decidere nella fase

predibattimentale sulla richiesta di sequestro conservativo avanzata

dalla parte civile, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

che il Tribunale rimettente dubita della legittimità

costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui prevede che

l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo sia emanata in

assenza di ogni forma di contraddittorio tra le parti dinanzi al

giudice competente ad emettere la misura cautelare, anteriore o

successivo all'emissione del provvedimento, diversamente da quanto

stabilito dall'art. 669-sexies del codice di procedura civile; ovvero

nella parte in cui, comunque, non limita l'ipotesi di emissione de

plano dell'ordinanza al caso in cui la convocazione dell'imputato

potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare,

analogamente a quanto stabilito dal comma 2 del citato art.

669-sexies;

che il rimettente rileva che nel procedimento per l'applicazione

del sequestro conservativo penale è inibita alla parte

potenzialmente destinataria del provvedimento, e cioè all'imputato,

la facoltà di interloquire preventivamente, anche quando in concreto

non ricorre alcun pericolo per l'attuazione del provvedimento

cautelare;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe anche esclusa qualsiasi

forma di contraddittorio successivo dinanzi allo stesso giudice che

ha emanato l'ordinanza, il quale non può neppure tenere conto delle

deduzioni difensive dell'imputato per rivalutare la legittimità del

provvedimento da lui emanato, perché detto provvedimento è -

secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - irrevocabile;

che tali preclusioni comporterebbero la violazione degli artt. 3

e 24 della Costituzione, perché l'imputato, che non ha la

possibilità di contraddire sulla richiesta di sequestro

conservativo:

sarebbe sostanzialmente privato della possibilità di difendersi

nel primo grado di giudizio;

sarebbe discriminato rispetto alla parte civile, a cui sono

assicurate, nell'ambito del processo penale, garanzie difensive sia

nella fase della decisione di prima istanza che in fase di

impugnazione, ed a cui è inoltre data la possibilità di scegliere

se agire cautelarmente in sede civile o in sede penale;

sarebbe inoltre discriminato rispetto a colui nei cui confronti

venga chiesto sequestro conservativo civile ex art. 669-sexies cod.

proc. civ., dal momento che in quella sede è prevista la previa

convocazione ed audizione del controinteressato e, nel caso di

concreto pericolo che il contraddittorio anticipato pregiudichi

l'attuazione del provvedimento, è comunque previsto un

contraddittorio differito dinanzi al giudice competente

all'emanazione del provvedimento cautelare, salvo, in ogni caso, il

reclamo ad altro giudice;

che, a parere del rimettente, la disposizione censurata

violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, perché, ove fosse

consentito al giudice che deve emettere il provvedimento di conoscere

con completezza le ragioni delle parti contrapposte, sarebbero

evitati sequestri illegittimi e sarebbe alleggerito il carico degli

uffici giudiziari competenti per le impugnazioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che - a prescindere dal rilievo che, contrariamente a

quanto sostiene il giudice rimettente, la revoca del sequestro

conservativo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento è

ammessa da recenti pronunce della Corte di cassazione - la facoltà,

prevista dall'art. 318 cod. proc. pen., di proporre richiesta di

riesame anche nel merito, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen.,

assicura all'imputato un ampio contraddittorio, ancorché differito;

che la natura di atti fisiologicamente "a sorpresa" delle misure

cautelari, quale è, appunto il sequestro conservativo penale, rende

non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza

di salvaguardare l'imprevedibilità della misura stessa e tenuto

conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del

contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente

con la richiesta di riesame (in tema di inesigibilità del

contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati

dall'elemento della "sorpresa", allorché il recupero della

dialettica processuale è assicurato da strumenti di controllo

successivo, v., ex plurimis sentenza n. 63 del 1996);

che, come questa Corte ha molte volte ricordato (v. da ultimo

sentenze n. 326 del 1997 e nn. 51 e 53 del 1998), la piena autonomia

del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che

il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi

dell'uno o dell'altro procedimento sia, di per sé, indice di

irragionevolezza o di lesione al principio di uguaglianza;

che la disciplina del procedimento per l'applicazione del

sequestro conservativo civile non può, pertanto, essere assunta

quale tertium comparationis del procedimento incidentale per

l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale;

che la non comparabilità dei due istituti è tanto più evidente

ove si consideri "che il credito" tutelato con "il sequestro

conservativo penale" discende dal fatto-reato e che la presa di

cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua

consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che

s'impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico

ministero (v. sentenza n. 26 del 1973, in relazione al sequestro

conservativo nel codice di procedura penale del 1930);

che, infine, come questa Corte ha costantemente affermato, l'art.

97 della Costituzione non è invocabile in relazione alla disciplina

del processo;

che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte