Sentenza n. 429/2000
Altra decisione · depositata il 19/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'intimazione dell'ufficio del registro di Aosta, in data
28 novembre 1996, con cui si è intimato al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta il pagamento di indennizzi erariali
relativi ad un ponte sul torrente Gressan, in comune di Gressan,
promosso con ricorso della regione Valle d'Aosta, notificato il
19 marzo 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto
al n. 12 del registro conflitti 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione autonoma Valle d'Aosta, con ricorso notificato il
19 marzo 1997, depositato il successivo 25 marzo, ha sollevato
conflitto di attribuzione in relazione all'intimazione dell'ufficio
del registro di Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. n. Camp. Demanio
UT), pervenuta al presidente della giunta regionale il 20 gennaio
1997, di pagare lire unmilioneduecentomila, oltre accessori, "a
titolo di indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in
comune di Gressan" quale ammontare complessivo di cinque annualità
di canone (dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996), in riferimento
agli articoli 2, lettera m), 3, lettera d) e 5 dello statuto speciale
(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
2. - La ricorrente premette anzitutto che il torrente Gressan -
le cui acque avrebbero "un impiego prevalentemente irriguo o
potabile" - è iscritto al n. 113 dell'elenco principale delle acque
pubbliche della provincia di Aosta, approvato con r.d. 8 novembre
1938, e degli elenchi suppletivi approvati con d.P.R. 23 ottobre 1957
e d.m. 23 maggio 1967, che la competenza per le relative sistemazioni
idrauliche sarebbe attribuita all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e foreste e che l'attraversamento al quale si
riferisce l'intimazione riguarderebbe una strada classificata come
regionale.
La Regione sostiene, quindi, che l'atto impugnato violerebbe le
proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in materia di
beni del demanio idrico, disciplinate dagli articoli 5, secondo
comma, e 2, lettera m), dello statuto speciale, i quali,
rispettivamente, includono nel demanio regionale le acque ad uso
irriguo e potabile e le conferiscono potestà normativa primaria
nella materia. Dette norme riguarderebbero infatti l'insieme dei beni
del demanio idrico, sicché, conseguentemente, "il regime di
appartenenza o concessione delle acque si estende anche al loro alveo
ed al relativo attraversamento". Pertanto, secondo la ricorrente, "la
pretesa dell'Amministrazione finanziaria di ottenere dalla Regione un
canone per l'attraversamento, realizzato dalla Regione stessa per la
costruzione di una strada regionale, di acque appartenenti al demanio
regionale" realizzerebbe "una grave ingerenza nell'utilizzazione e
nell'amministrazione di un bene del demanio regionale".
A suo avviso, l'atto sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni,
anche qualora si ritenesse che le acque del torrente Gressan non sono
destinate a scopo irriguo e potabile, quindi ricadenti nel demanio
statale, dato che, in siffatta ipotesi, deve ritenersi che esse
costituiscano oggetto della concessione gratuita di cui è titolare,
entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 7 dello statuto
speciale.
2.1. - In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Valle
d'Aosta ha depositato memoria, insistendo per l'annullamento
dell'atto impugnato.
In particolare, la ricorrente puntualizza che, dopo
l'instaurazione del giudizio, il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 ha stabilito che i proventi ricavati dall'utilizzazione del
demanio idrico spettano alle regioni a statuto ordinario (art. 86),
prevedendo altresì che, per quelle a statuto speciale, le funzioni
ed i compiti disciplinati da detto decreto legislativo devono essere
trasferiti con le modalità previste dai rispettivi statuti
(art. 10). Per la Regione Valle d'Aosta, il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 89 ha, quindi, disposto che sono "trasferite al
demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini
irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative"
(art. 1, comma 1) e che "la concessione gratuita per novantanove anni
assentita alla regione ai sensi dell'art. 7 dello statuto speciale si
estende agli alvei ed alle pertinenze relative" (art. 2). A suo
avviso, l'espressa considerazione degli alvei e delle pertinenze dei
corsi d'acqua i quali, come appunto il torrente Gressan, ricadono
nell'ambito del demanio regionale, confermerebbe "che anche essi
appartengono al demanio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
dello statuto di autonomia speciale" con conseguente illegittimità
dell'atto impugnato.
La Regione conclude, infine, sostenendo che le norme sopravvenute
non permetterebbero di ritenere cessata la materia del contendere,
poiché l'atto impugnato non sarebbe stato revocato ed avrebbe
prodotto effetti destinati a permanere nel tempo, così da preservare
il proprio interesse alla domanda di annullamento.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel
giudizio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del
ricorso, ma, in data 15 aprile 1997, ha depositato atto di revoca e
rinuncia alla costituzione. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle
d'Aosta con il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l'atto dell'ufficio
del Registro di Aosta del 28 novembre 1996, con il quale le è stato
intimato di pagare lire 1.200.000, oltre accessori, "a titolo di
indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in comune di
Gressan", quale ammontare complessivo di cinque annualità di canone
(1° gennaio 1992-31 dicembre 1996).
Ad avviso della ricorrente, la pretesa dell'Amministrazione
finanziaria di ottenere il pagamento degli indicati indennizzi
erariali sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le proprie
attribuzioni, costituzionalmente garantite dagli artt. 2, lettera m),
3, lettera d) e 5 dello statuto speciale, in materia di demanio
idrico e di acque pubbliche.
2. - Il ricorso è fondato.
Il conflitto in esame si incentra essenzialmente sul quesito se
in riferimento ad un corso d'acqua appartenente al demanio regionale
o comunque costituente oggetto di relativa concessione gratuita per
99 anni, statutariamente prevista a favore della Regione Valle
d'Aosta, lo Stato possa pretendere il pagamento di un indennizzo per
la servitù conseguente all'attraversamento di esso con un ponte da
parte di una strada regionale.
In proposito va rilevato che il riparto delle attribuzioni tra
Stato e Regione Valle d'Aosta in materia di regime giuridico delle
acque pubbliche è essenzialmente disciplinato dagli articoli 5,
secondo comma, e 7 dello statuto speciale. Ai sensi della prima
disposizione fanno parte del demanio della Regione Valle d'Aosta
tutte "le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile", che
esistono nel suo territorio, mentre rispetto alle restanti acque
pubbliche a diversa destinazione la Regione è titolare, in base
all'art.7, di concessione statale gratuita per 99 anni. In relazione
a queste due fattispecie normative, il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 89, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, ha
espressamente stabilito, rispettivamente agli artt. 1 e 2, che sia il
trasferimento al demanio regionale delle acque pubbliche, sia la loro
concessione gratuita per 99 anni alla Regione comprendono "gli alvei
e le pertinenze relative".
In questo quadro normativo non appare necessario accertare se il
torrente Gressan, le cui acque sono oggetto di una subconcessione di
utilizzazione parziale a scopo idroelettrico, sia da considerare, in
ragione del suo utilizzo, come appartenente al demanio regionale o,
invece, come oggetto di concessione gratuita per 99 anni a favore
della Regione Valle d'Aosta, poiché in entrambe le ipotesi la
conclusione appare identica.
3. - Ed invero, quanto alle acque pubbliche oggetto della
previsione normativa dell'art. 5, secondo comma, dello statuto, va
precisato che esse, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge
regionale n. 12 del 1997, costituiscono demanio della Regione Valle
d'Aosta. Pertanto, indipendentemente dalla questione di carattere
generale se il demanio fluviale si estenda o meno ai relativi alvei e
pertinenze, nella specie è tuttavia evidente che il torrente
Gressan, se rientra nell'ipotesi normativa del citato art. 5,
appartiene necessariamente al demanio regionale anche con riferimento
all'alveo ed alle relative pertinenze, secondo appunto la previsione
del citato art. 1 del decreto n. 89 del 1999, il quale ha
specificamente chiarito, in conformità anche alla vigente normativa
ambientale, i limiti di estensione del demanio regionale fluviale in
Valle d'Aosta.
Nell'ipotesi prospettata, pertanto, l'attraversamento del
torrente Gressan, bene del demanio regionale, da parte di una strada
appartenente anche essa al demanio regionale non può logicamente
costituire presupposto per la richiesta da parte dell'Amministrazione
finanziaria statale di un indennizzo, cosicché la pretesa stessa si
configura come atto invasivo di attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite.
4. - Ad identica conclusione si deve pervenire anche nell'ipotesi
alternativa, in cui il torrente Gressan sia da annoverare, in ragione
della sua utilizzazione parziale a scopi idroelettrici, tra le acque
oggetto di concessione gratuita prevista dall'art. 7 dello statuto
della Valle d'Aosta.
In proposito, questa Corte ha già affermato che questo specifico
tipo di concessione non è equiparabile a quello disciplinato dal
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici, ma deve invece essere considerato come "attribuzione alla
Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare in luogo
degli organi statali per fini di decentramento" e che di norma viene
espletato mediante l'istituto della subconcessione, espressamente
previsto nello stesso statuto (sentenza n. 169 del 1984). In
esplicita attuazione delle indicate disposizioni statutarie la già
ricordata legge regionale n. 12 del 1997, dopo avere statuito,
all'art. 2, comma 4 lettera b), che costituiscono patrimonio
indisponibile della Regione, tra l'altro, i beni dati in concessione
alla Regione stessa ai sensi dell'art. 7 dello statuto, all'art. 6,
nel dettare una disciplina unitaria applicabile anche ai casi di
subconcessione previsti dallo stesso statuto dell'utilizzo ad usi
particolari, mediante procedimento concessorio, dei beni immobili
demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione, annovera, nel
comma 5, anche l'ipotesi di concessione dei predetti beni proprio
"per consentire l'attraversamento di strade".
Alla stregua delle disposizioni statutarie e legislative citate,
pertanto, nel caso di specie la Regione verrebbe ad essere
contemporaneamente titolare delle distinte posizioni di
concessionario e di subconcedente del torrente Gressan e naturalmente
del suo alveo, secondo appunto la previsione dell'art. 2 del citato
decreto n. 89 del 1999. In ogni caso sarebbe palese la totale
estraneità da questa vicenda concessoria dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato, tanto più che la prescritta gratuità della
concessione dovrebbe comunque escludere la legittimazione dello
Stato, anche se titolare del bene concesso, a pretendere dalla
ricorrente un indennizzo, qualora quest'ultima utilizzi per usi
particolari il bene stesso.
Anche sotto questo aspetto, quindi, la pretesa della
Amministrazione statale si configura come atto invasivo delle
attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato intimare il pagamento e
riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento
del torrente Gressan con un ponte sito nel comune di Gressan;
conseguentemente annulla l'intimazione dell'Ufficio del Registro di
Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. n. Camp. Demanio UT) impugnata
dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2000.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2000:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte