Sentenza n. 43/1957
Altra decisione · depositata il 11/03/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p. s. 18
giugno 1931, n. 773, proposti con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza 21 giugno 1956 del Pretore di Stigliano nel
procedimento penale a carico di Brodu Cosimo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al
n. 260 del Reg. ord. 1956;
2. - Ordinanza 10 settembre 1956 del Tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Ditta Ciro, Minio Giuseppe,
Spatoliatore Raffaele, Ciaramitaro Mariano, Di Maria Angelo, Terrasona
Santo, Macaluso Giuseppe, Provenzano Giovanni e Buscemi Giuseppe,
rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avvocati Vezio
Crisafulli, Giuliano Vassalli, Ellenio Ambrogi, Achille Battaglia,
Agostino Puma, Vittorio Ambrosini, Francesco Berna e Filippo
Sanfilippo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 305 del Reg. ord. 1956;
3. - Ordinanza 8 ottobre 1956 del Tribunale di Rossano nel
procedimento penale a carico di Aliotta Enrico, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed
iscritta al n. 317 del Reg. ord. 1956;
4. - Ordinanza 20 settembre 1956 del Pretore di Palermo nel
procedimento penale a carico di Messina Armando, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed
iscritta al n. 319 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1957 la relazione del
giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Vittorio Ambrosini, Franco Berna, Ellenio
Ambrogi e Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto ;
Nel corso di quattro procedimenti penali, rispettivamente pendenti
davanti ai Tribunali di Palermo e Rossano e alle Preture di Palermo e
Stigliano, promossi a carico di persone assegnate al confino di
polizia, imputate di aver trasgredito alle disposizioni ad esse
impartite con l'ordinanza della Commissione di cui all'art. 166 del
T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di p.s., fu sollevata, da
parte dei difensori degli imputati, l'eccezione di illegittimità
costituzionale degli articoli dal 180 al 189 del citato T.U., sul
riflesso che queste norme contrastavano con l'art. 13 della
Costituzione. In conseguenza era chiesta la sospensione dei
procedimenti penali e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
In accoglimento di queste istanze, il Tribunale e il Pretore di
Palermo, nonché il Tribunale di Rossano e il Pretore di Stigliano
hanno proposto a questa Corte, con altrettante ordinanze, la questione
di legittimità costituzionale delle norme sul confino di polizia
secondo l'ordinamento di cui al T.U. del 1931.
Le dette ordinanze sono state regolarmente notificate al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle ordinanze si osserva che l'istituto del confino di polizia è
caratterizzato da tutta una serie di limitazioni alla libertà
personale dei cittadini disposte senza l'intervento dell'autorità
giudiziaria, come è invece prescritto dall'art. 13 della Costituzione;
che la Corte costituzionale, con la sua sentenza del 19 giugno 1956, n.
11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1956, n. 168, ha
dichiarato - in tema di ammonizione - l'illegittimità costituzionale
delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U.
delle leggi di p.s. ; che pertanto la questione circa la legittimità
delle disposizioni sul confino (che in molti punti rinviano alle norme
sull'ammonizione) non poteva considerarsi manifestamente infondata.
Dinanzi a questa Corte, solo nel giudizio promosso con la ordinanza
10 settembre 1956 del Tribunale di Palermo vi è stata costituzione
delle parti, con il patrocinio degli avvocati Ellenio Ambrogi, Vittorio
Ambrosini, Agostino Puma, Francesco Berna, Achille Battaglia, Vezio
Crisafulli, Filippo Sanfilippo e Giuliano Vassalli.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto in
nessuno dei giudizi.
La difesa delle parti costituite, con deduzioni presentate in
cancelleria il 7 e il 30 novembre 1956, richiamando i principi
enunciati da questa Corte nella ricordata sentenza del 19 giugno 1956,
ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli
articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, nonché,
eventualmente, di quelle altre disposizioni legislative la cui
illegittimità derivi come conseguenza dalla decisione da adottare.
Nell'udienza di discussione, del 13 febbraio 1957, ha poi oralmente
svolto le ragioni che riteneva confortassero tale richiesta, in
riferimento anche alla sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423. In
particolare, l'avvocato Giuliano Vassalli, dopo di essersi soffermato
sul carattere restrittivo della libertà personale del confino di
polizia, quale risulta dalle norme contenute nel T.U. delle leggi di
p.s., senza specifiche garanzie delle norme costituzionali, ha
sostenuto che la Corte, dichiarando incostituzionali quelle norme,
dovrebbe dichiarare incostituzionale anche la disposizione dell'art. 8
della citata legge 27 dicembre 1956, e ciò in virtù dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
Data la identità della controversia, i giudizi cui han dato luogo
le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può
emettersi un'unica decisione.
Ai fini della delimitazione dell'oggetto della impugnazione, devesi
precisare che questa, come risulta dalle ordinanze dei Tribunali di
Palermo e di Rossano e delle Preture di Palermo e di Stigliano, si
riferisce agli articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ossia a tutto il capo V del
tit. VI, che contiene le disposizioni riguardanti il confino di
polizia.
Queste disposizioni, peraltro, nelle more del giudizio dinanzi a
questa Corte, sono state sostituite, nella denominazione e nel
contenuto, da quelle della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Ora, se
oggetto del giudizio di questa Corte è il sindacato di legittimità
costituzionale delle leggi (art. 134 della Costituzione), con
l'effetto che, quando la Corte dichiari la illegittimità
costituzionale di una norma di legge, la norma stessa cessi di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
(art. 136 della Costituzione) e non possa essere più applicata (art.
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), venute a cadere le
norme impugnate di illegittimità costituzionale per effetto di
successive disposizioni che quelle norme hanno sostituito - come è
avvenuto nel caso in esame -, cessa la stessa materia che dovrebbe
formare oggetto del giudizio della Corte. Pertanto la Corte non può
che limitarsi a dichiarare cessata la materia del proposto giudizio di
legittimità costituzionale.
Vero è che, nella discussione orale, i patroni delle parti
costituite dinanzi alla Corte, prendendo occasione da alcuni accenni a
talune norme della soppravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423, hanno
sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni
dell'art. 8, riguardanti la convalida o la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di confino precedentemente adottati, e di queste
disposizioni hanno chiesto la eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale in virtù del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87. Ma devesi osservare che tale richiesta esula dai limiti
dell'impugnativa, quali sopra si sono precisati, e non è affatto
conseguenziale alla attuale decisione di questa Corte, che deve solo
dichiarare cessata la materia del giudizio alla medesima proposto.
L'invocato art. 27, infatti, non altrimenti stabilisce che la Corte
costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a
questione di legittimità costituzionale, dichiara, nei limiti della
impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime, e
dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui
illegittimità derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata.
Questa ulteriore pronuncia, quindi, ovviamente non può farsi se non
nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto,
della dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate.
Deve essere rilevato, infine, che la presente pronuncia, in quanto
la Corte giudica in via definitiva, deve essere adottata con sentenza
(art. 18, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non trovando
qui luogo la pronuncia con ordinanza, che potrebbe essere giustificata,
come in altri casi, dal rinvio al giudice che ha emesso l'ordinanza di
proposizione del giudizio di legittimità costituzionale, qualora
questo giudizio, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità da parte del giudice stesso possa eventualmente
proseguire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sopra i quattro procedimenti di cui
in epigrafe:
dichiara che, per effetto della sopravvenuta legge 27 dicembre
1956, n. 1423, è cessata la materia del giudizio di legittimità
costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 180 al 189 del
T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, proposto con le sopra
indicate ordinanze dei Tribunali di Palermo e di Rossano e delle
Preture di Palermo e di Stigliano, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1957:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte