Sentenza n. 43/1958
Altra decisione · depositata il 27/06/1958 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato in tema di competenza a determinare le tariffe nei
servizi regionali di trasporto, promossi dal Presidente della Regione
siciliana con i seguenti ricorsi :
1) ricorso notificato l'11 ottobre 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 16 ottobre successivo ed
iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1957 (autolinee urbane di
Messina);
2) ricorso notificato il 18 ottobre 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 24 ottobre successivo ed
iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1957 (autolinee e filovie di
Palermo, Trapani e Catania);
3) ricorso notificato il 19 novembre 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 23 novembre successivo ed
iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1957 (abbonamenti sulle
autolinee di Palermo e di Trapani).
Udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. prof. Carlo Arturo Jemolo per la ricorrente e il vice
avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato in data 10 e 11 ottobre 1957 alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero dei trasporti, Ispettorato
motorizzazione, il Presidente della Giunta regionale siciliana, previa
delibera di detta Giunta del 27 settembre 1957, sollevava conflitto di
attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, chiedendo alla Corte
costituzionale di dichiarare che la facoltà di autorizzare mutamenti
di tariffe nei trasporti in concessione regionali spetta soltanto
all'organo competente della Regione; conseguentemente chiedeva che
fosse dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministro dei
trasporti, Ispettorato generale motorizzazione, servizio esercizio e
materiale rotabile, del 10 luglio 1957, n. 7679/7922, che aveva
autorizzato la Soc.s. A.T.S. ad aumentare le tariffe dei servizi urbani
delle autolinee di Messina.
Il ricorso venne depositato nella cancelleria della Corte il 16
ottobre 1957. Il 30 ottobre successivo si costituiva in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle
controdeduzioni, concludendo perché si dichiari che la potestà di
coordinamento dei prezzi dei pubblici servizi di trasporto in
concessione costituisce attribuzione del Ministero dei trasporti anche
nell'ambito della Regione siciliana e perché si respinga il ricorso.
Il Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Jemolo, si è richiamato alle disposizioni dell'art.
17, lettera a, e dell'art. 20 dello Statuto speciale della Regione
siciliana, a norma delle quali la Regione svolge nella materia dei
trasporti regionali le funzioni esecutive ed amministrative, nonché
alle norme di attuazione contenute nel decreto presidenziale 17
dicembre 1953, n. 1113. Ha anche fatto richiamo ai criteri di
interpretazione esposti in una circolare 27 agosto 1954 dell'Assessore
delegato per i trasporti, affermando che tali criteri erano stati
concordati tra la Regione ed il Ministero.
Sennonché, a detta della Regione, il Ministero avrebbe
successivamente mutato opinione in materia, e non una sola volta, come
risulterebbe dalle circolari e note esibite in giudizio, per giungere
infine ad autorizzare con il provvedimento impugnato un aumento di
tariffa sulle autolinee urbane di Messina, senza fare neppure menzione
di sorta dell'Assessorato per i trasporti, ma limitandosi ad accennare
ad un parere dell'Ispettorato compartimentale dei trasporti e ad un
nulla - osta della prefettura.
La illegittimità del provvedimento deriva, secondo la tesi del
ricorrente, dal fatto che le attribuzioni del Ministero dei trasporti
rispetto alle concessioni di autolinee o filovie in servizio regionale
sono sicuramente passate alla Regione, e dalla considerazione che la
materia delle tariffe dei trasporti in concessione è sempre stata non
tanto materia strettamente connessa alla concessione, quanto elemento
di questa, non deferibile ad organi di altra specie da quello che
presiede alla concessione.
L'Avvocatura generale oppone che il coordinamento dei prezzi dei
servizi alla situazione economica generale è problema di carattere
nazionale, che supera il limite regionale, ed è funzione
legislativamente attribuita dapprima al comitato interministeriale per
la disciplina dei prezzi (C. I. P.) e poi, per quanto riguarda i mezzi
di trasporto, al Ministero dei trasporti, mentre la competenza
attribuita alla Regione dall'art. 17 dello Statuto deve essere
esercitata "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato".
La difesa dello Stato ammette che nei riguardi della Regione
siciliana, dato che le spetta per lo Statuto il potere di concessione,
il Ministero le riconobbe senz'altro la facoltà di fissare tariffe
nell'atto della concessione, considerando sufficientemente tutelata la
necessaria funzione di coordinamento con la facoltà di impartire
direttive di carattere vincolante, affinché la Regione potesse
adottare i criteri seguiti sul piano nazionale (ed eccezionalmente
anche discostarsene, ove le eccezioni fossero adottate con
deliberazione unanime del Comitato regionale di coordinamento dei
trasporti). Contesta peraltro anche che il coordinamento successivo dei
prezzi sia compreso nei poteri spettanti al titolare del potere di
concessione, essendo considerato ed organizzato come interesse generale
sul piano nazionale.
Riafferma poi, nella memoria depositata il 13 maggio 1958, che la
determinazione dei prezzi dei servizi è fondata su rilevazioni
economico - statistiche riguardanti tutto il territorio dello Stato per
tutta la complessa situazione di mercato, e che la valutazione delle
condizioni locali comporta anche in questo caso "una valutazione che
richiede un giudizio comparativo su base nazionale", come in altro caso
già esaminato e deciso con una precedente sentenza della Corte
costituzionale.
Con altro ricorso, notificato il 18 ottobre 1957 alla Presidenza
del Consiglio, al Ministero dei trasporti e alla Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente della Giunta regionale siciliana, previa
delibera di detta Giunta del 27 settembre 1957, sollevava conflitto di
attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, chiedendo alla Corte
costituzionale di dichiarare che la facoltà di autorizzare mutamenti
di tariffe nei trasporti in concessione di interesse regionale spetta
soltanto all'organo competente della Regione, e che fossero dichiarati
pertanto illegittimi i tre provvedimenti nn. 9359 e 9539 del 20 agosto
1957 e n. 9985 del 6 settembre 1957 del Ministero dei trasporti,
Ispettorato generale per la motorizzazione, servizio esercizio e
materiale rotabile, che avevano autorizzato un aumento del prezzo dei
biglietti sulle linee automobilistiche urbane di Palermo, esercitate
dalla S.A.I.A., sulle linee filoviarie urbane di Palermo e di Trapani,
esercitate dalla S. A. S. T.; e dei servizi urbani di Catania,
esercitati dalla S. C. A. T.
Nel ricorso ed in una memoria successiva sono riprodotti i motivi
addotti a sostegno dell'altro ricorso in data 10-11 ottobre 1957 (n. 20
del 1957) in materia analoga; ma essi vengono sviluppati con ulteriori
considerazioni, contestandosi fra l'altro che possa essere avvenuta una
specie di delega dei poteri del C. I. P. al Ministero dei trasporti e
negandosi la concepibilità di una distinzione di competenze fra organi
diversi rispetto alla concessione, definitiva o provvisoria, di un
pubblico servizio di trasporto, nel senso che le tariffe debbono essere
fissate da un organo e ogni altra modalità da un altro organo.
Si nega, infine, che in materia le attribuzioni degli organi
regionali possano essere esercitate in contrasto con i principi e gli
interessi generali fatti salvi dallo Stato e dalle norme di legge
vigenti, tanto da rendere legittima una sottrazione di quelle
attribuzioni da parte del Ministero dei trasporti.
Nelle controdeduzioni, depositate il 6 novembre 1957 nella
cancelleria, ed in una successiva memoria l'Avvocatura generale dello
Stato ha riproposto gli argomenti già prospettati nelle sue difese
scritte contro il ricorso n. 20 del 1957, a sostegno delle stesse
conclusioni formulate in quella sede.
Con un terzo ricorso, notificato il 19 novembre 1957 alla
Presidenza del Consiglio, al Ministero dei trasporti ed all'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale siciliana,
previa delibera della Giunta in data 25 ottobre 1957, sollevava ancora
il conflitto di attribuzione di cui ai precedenti ricorsi nn. 20 e 22
del 1957, chiedendo dichiarazione di illegittimità del provvedimento
del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione
civile, Servizio esercizio materiale rotabile, in data 23 settembre
1957, n. 10554, relativo all'aumento delle tariffe di abbonamento delle
società S.A.I.A. e S.A.S.T. esercenti i servizi urbani di Palermo e
Trapani.
La difesa della Regione ha richiamato espressamente i motivi e le
argomentazioni svolte a sostegno dei precedenti ricorsi nn. 20 e 22 del
1957. Anche l'Avvocatura generale dello Stato, costituita in giudizio
il 9 dicembre 1957, ha addotto gli argomenti precedentemente svolti.
concludendo ancora perché la Corte costituzionale dichiari che la
potestà di coordinamento dei prezzi dei pubblici servizi di trasporto
in concessione costituisce attribuzione del Ministero dei trasporti
anche nell'ambito della Regione siciliana, in dipendenza del limite
posto in materia dall'art. 17 dello Statuto regionale, in relazione al
D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e D.P.R. 16 aprile 1948, n. 539, e
respinga il ricorso.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le tre cause promosse con i sopra indicati ricorsi e
chiamate alla stessa udienza fossero congiuntamente discusse.
All'udienza pubblica, i difensori hanno illustrato le argomentazioni
svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause
per la loro decisione con unica sentenza, posto che identico è
l'oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione e
conseguente la decisione concernente la legittimità dei provvedimenti
impugnati.
La Corte rileva anzitutto che, alla stregua delle conclusioni delle
parti, i termini del conflitto non sono del tutto chiari, perché
mentre la difesa della Regione siciliana ha chiesto che si dichiari che
la facoltà di autorizzare mutamenti di tariffe nei trasporti in
concessione regionali spetta soltanto all'organo competente della
Regione, la difesa dello Stato conclude perché si dichiari che
costituisce attribuzione del Ministero dei trasporti, anche nell'ambito
della Regione siciliana, la potestà di coordinamento dei prezzi dei
pubblici servizi di trasporto in concessione. Se non fosse stato
richiesto dalla difesa dello Stato anche il rigetto del ricorso, e
conseguentemente la reiezione di tutte le conclusioni del ricorrente,
si potrebbe dubitare addirittura che sussista nella specie un vero e
proprio conflitto di attribuzione, perché il concetto di potere di
coordinamento dei prezzi non è del tutto identico a quello del potere
di autorizzare mutamenti di tariffe.
Questo è tanto vero, che nella nota n. 29929 (II) del 13 novembre
1954 del Ministero dei trasporti, Prodotta in causa dall'Avvocatura
generale dello Stato e sul tenore della quale le parti hanno ampiamente
discusso, si dice che, da parte del Ministro "si riconosce... che la
superiore competenza del Ministero dei trasporti in materia di
coordinamento di tariffe sia sufficientemente garantita con la facoltà
di impartire, quando occorra, anche in considerazione di particolari
condizioni locali, istruzioni di carattere generale vincolanti per la
Regione, nell'esercizio del potere concessionale, restando inteso che
la medesima, in mancanza di tali direttive, si atterrà ai criteri che
vengono seguiti, al riguardo sul piano nazionale". Seguono i capoversi
che ammettono perfino deroghe alle direttive ed ai criteri suddetti,
previa interpellanza al Ministero da parte degli organi regionali
ovvero anche senza questa cautela, qualora si sia raggiunta
l'unanimità dei con sensi in seno al Comitato regionale di
coordinamento dei trasporti.
Ciò significa che entrambe le parti hanno considerato il
coordinamento dei prezzi come qualche cosa di diverso dalla
determinazione delle tariffe fatta caso per caso, pur essendo ovvio che
questa deve ispirarsi alle direttive segnate in sede di coordinamento.
Di conseguenza, sarebbe del tutto ammissibile logicamente la
coesistenza di una potestà di determinare le tariffe attribuite ad
organi regionali con la permanenza di una potestà superiore di
coordinamento di tutte le tariffe, esercitata mediante la emanazione di
direttive generali ed un susseguente controllo sul rispetto di esse da
parte di quegli organi, potestà riservata invece ad un organo dello
Stato, quale il Ministero dei trasporti.
Precisamente questa è, a giudizio della Corte, la ripartizione
delle attribuzioni in materia fra la Regione e lo Stato, in base alle
norme costituzionali e ordinarie da applicare nella specie.
Si osserva anzitutto che per l'art. 20 dello Statuto speciale per
la Regione siciliana, in relazione all'art. 17, lett. a, la Regione
svolge funzioni esecutive in materia di trasporti regionali. Le
attribuzioni ministeriali relative a tale materia sono state trasferite
alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
1953, n. 1113, che contiene le disposizioni seguenti:
a) a norma dell'art. 1, per quanto concerne i trasporti di
qualsiasi genere di interesse regionale, la Regione svolge le
attribuzioni del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 20 dello
Statuto, e si avvale, fino a quando non avrà diversamente provveduto,
degli uffici periferici di tale Ministero (art. 2);
b) l'amministrazione regionale esercita la vigilanza e tutela
spettante al Ministero dei trasporti su enti e istituti di interesse
regionale, nonché il controllo sui concessionari di pubblici esercizi
di trasporto esistenti nella Regione (art. 3);
c) sono da considerare di interesse regionale i pubblici servizi di
comunicazione e trasporto, ad eccezione di quelli esercitati dalla
amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che si svolgono
esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4);
d) per la concessione di nuovi servizi di linea e le modificazioni
delle clausole riflettenti le modalità di esercizio delle concessioni
già in vigore, è obbligatorio il parere del Comitato regionale di
coordinamento dei trasporti, integrato da due assessori regionali, di
cui uno con funzioni di presidente (artt. 5 e 6).
Di fronte al chiaro testo di queste disposizioni, la Corte ritiene
che sia fuori dubbio l'avvenuto passaggio alla Regione siciliana delle
attribuzioni già spettanti allo Stato nella materia dei trasporti in
concessione. Questo è ammesso, del resto, anche dalla Avvocatura
generale dello Stato, la quale non contesta neppure che gli organi
regionali abbiano anche la potestà di fissare le tariffe all'atto
della concessione, mentre nega loro quella di modificare le tariffe
stesse nel corso dell'esercizio.
La tesi, sulla quale la difesa dello Stato fonda prevalentemente le
proprie conclusioni, è che in materia di tariffe per i pubblici
servizi di trasporto il Ministero dei trasporti ha la stessa competenza
del Comitato interministeriale per la disciplina dei prezzi, a norma
dell'articolo unico del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, che
stabiliva: "Le attribuzioni e le facoltà riconosciute al comitato
interministeriale dei prezzi ed ai comitati provinciali dei prezzi con
il D.L. Lg. 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni, sono
devolute, per quanto concerne le tariffe dei pubblici servizi di
trasporto in regime di concessione, al Ministero dei trasporti, al
quale spetta anche di coordinare tali tariffe tra loro e con quelle
delle Ferrovie dello Stato".
Da questa devoluzione, della cui natura giuridica si è pure
ampiamente discusso, deriverebbero al Ministero, secondo l'Avvocatura
generale dello Stato, le più ampie potestà in materia, che ne
farebbero l'unico arbitro in un settore considerato di assoluto e
preminente interesse nazionale. Sennonché questa assolutezza sembra
in contraddizione con la contemporanea ammissione del potere degli
organi regionali di determinare le tariffe all'atto della concessione
del servizio pubblico, perché anche in tale momento iniziale un
esercizio inadeguato di quel potere andrebbe a danno dell'interesse
generale. Logicamente tanto la titolarità del potere relativo quanto
l'esperimento di un potere di controllo sull'esercizio di esso
dovrebbero essere disciplinati in modo analogo sia per il momento della
concessione, sia per ogni momento successivo.
Dal richiamo alla disposizione del D.P.R. 16 aprile 1948, n. 539,
si può pertanto ricavare, ad avviso della Corte, l'attribuzione al
Ministero dei trasporti di un potere di coordinamento delle tariffe dei
servizi pubblici locali, ma non anche quello di stabilire direttamente
le modificazioni di tali tariffe, come è accaduto nei casi denunciati
con i ricorsi in esame. Il riconoscimento del potere, del Ministero, di
coordinare quelle tariffe su scala nazionale, dovrebbe essere
sufficiente a salvaguardare gli interessi generali dei quali
giustamente si preoccupa l'amministrazione centrale ed il cui rispetto
è voluto anche dall'art. 17 dello Statuto speciale della Regione
siciliana.
In quanto ai mezzi ed ai modi adeguati per il migliore esercizio di
tale potestà di coordinamento, alla Corte costituzionale non spetta
certamente suggerirli. Nella citata nota del 13 novembre 1954 il
Ministero stesso ne elencava diversi, in via alternativa, mostrando di
considerarli sufficienti. Ove l'esperienza fatta fosse risultata
negativa, potranno provvedere gli organi competenti a studiare altre
forme più adeguate ed a fare le disposizioni occorrenti per attuarle,
nel rispetto delle norme costituzionali che regolano la distribuzione
delle competenze fra lo Stato e la Regione.
Allo stato attuale della legislazione, non ritiene la Corte che
possano considerarsi legittimi i provvedimenti impugnati, mediante i
quali il Ministero non ha esercitato il riconosciuto potere di
coordinamento, ma ha determinato direttamente aumenti di tariffe di
trasporto, senza neppure interpellare gli organi regionali, ed ha
quindi indebitamente invaso la sfera delle attribuzioni spettanti a
questi ultimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sul conflitto di attribuzione tra
la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dal Presidente della Regione
con i ricorsi notificati in data 10 - 11 ottobre 1957, 18 ottobre 1957
e 19 novembre 1957:
dichiara che la competenza a determinare le tariffe nei trasporti
in concessione regionali in Sicilia, nonché ad autorizzare mutamenti
successivi di esse, spetta alla Regione siciliana, salvo il potere di
coordinamento generale dei prezzi attribuito agli organi dello Stato;
annulla in conseguenza i provvedimenti in data 10 luglio 1957, n.
7679/7922, 20 agosto 1957, nn. 9359 e 9539, 6 settembre 1957, n. 9985
e 23 settembre 1957, n. 10554 del Ministero dei trasporti, impugnati
con i suindicati ricorsi della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte