Sentenza n. 43/1960
Altra decisione · depositata il 30/06/1960 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso proposto dal Ministro dei lavori pubblici, notificato il
10 marzo 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 17 successivo ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1960, per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Provincia di Bolzano e nei
confronti della Regione Trentino-Alto Adige, sorto a seguito della
deliberazione 2 febbraio 1960 della Giunta provinciale di Bolzano e del
decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta medesima, con i
quali atti è stata revocata la nomina del dott. Marcello D'Amico a
Commissario straordinario dell'Istituto provinciale per le case
popolari nella Provincia di Bolzano ed è stato nominato, in sua
sostituzione, il dott. Gustavo Messner;
2) ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige, notificato il 21 marzo 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo ed iscritto al
n. 4 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 20 gennaio 1960 con il quale è stato
nominato il dott. Marcello D'Amico Commissario straordinario
dell'Istituto provinciale per le case popolari nella Provincia di
Bolzano.
Udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro
dei lavori pubblici, l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione
Trentino-Alto Adige e per la Provincia di Bolzano, e l'avv. Feliciano
Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 20 gennaio 1960, n. 797 (pubblicato in sunto nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1960, n. 21), il Ministro dei lavori
pubblici, ritenuto che l'amministrazione dell'Istituto autonomo per le
case popolari della Provincia di Bolzano si presentasse "in condizioni
evidentemente anormali in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal
Presidente dell'Ente e della scadenza dell'incarico di più membri del
Consiglio di amministrazione" onde ne risultava "compromesso il normale
funzionamento", e ritenuto che fosse, pertanto, opportuna una
temporanea gestione straordinaria dell'Istituto, - consentita, date le
circostanze, dall'art. 3 legge 1 marzo 1952, n. 113, scioglieva
l'amministrazione ordinaria e nominava Commissario governativo per la
gestione straordinaria dell'Istituto, per la durata di sei mesi, il
Vice Prefetto dott. Marcello D'Amico, il quale si insediava
nell'ufficio il 25 gennaio.
2. - Il 26 gennaio 1960 fu depositata la sentenza di questa Corte
n. 2 del 22 gennaio 1960, che definiva il giudizio promosso dalla
Regione Trentino-Alto Adige in ordine alla legittimità costituzionale
delle norme di attuazione dello Statuto, emanate col D.P.R. 26 gennaio
1959, n. 28.
In relazione al terzo comma dell'art. 6, la sentenza, dopo aver
ritenuto non fondati i motivi che si riferivano alla prima parte del
comma stesso, giudicava invece (punto 9) fondata la censura relativa
all'ultima parte del terzo comma, secondo la quale "rimangono ferme le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato di intesa con le
Provincie di Trento e di Bolzano in ordine alla nomina degli organi
amministrativi degli istituti stessi" (cioè degli istituti autonomi
per le case popolari). Nella sentenza si legge che "Non si può
disconoscere che, col mantenere immutata al riguardo la competenza
degli organi statali, si viene ad istituire un penetrante controllo
sugli organi amministrativi degli istituti anzidetti. Controllo che non
appare conforme alla logica del sistema, seguito dal decreto
legislativo impugnato, dato che trasferisce alle Provincie i poteri di
vigilanza sugli istituti autonomi, riservandola al Ministero per i
lavori pubblici, per quanto attiene alle case costruite a totale carico
dello Stato; e prevede inoltre (art. 5) che le Provincie stesse possano
costituire una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed
economica per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al
primo comma dell'art. 131 del T.U. del 1938.
"Sotto tale aspetto, pertanto, è palese la menomazione dei poteri
che vengono a subire le Provincie; alle quali, per armonia di sistema,
dovrebbe spettare l'iniziativa delle nomine anzidette, provvedendo,
ovviamente, d'accordo con lo Stato, nella forma dell'intesa, già
adottata da altre norme di attuazione e dall'art. 11 del decreto
impugnato".
Di conseguenza la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale
della riferita disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo comma
dell'art. 6.
3. - A seguito di questa sentenza, e ritenendo fondata in essa la
competenza della Provincia, con decreto 4 febbraio 1960 (pubbl. nel
Boll. uff. della Regione T. - A. A. 9 febbraio 1960, n. 6), il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, in esecuzione della
deliberazione della Giunta 2 febbraio 1960, n. 193/3954, disponeva:
"1) È nominato Commissario straordinario dell'Istituto provinciale
per le case popolari, in sostituzione del vice-Prefetto ispettore dott.
Marcello D'Amico, revocato da tale carica, il funzionario
dell'amministrazione provinciale di Bolzano dott. Gustav Messner;
"2) Il nuovo Commissario straordinario ha il compito di svolgere
l'ordinaria gestione dell'Istituto provinciale per le case popolari e
di predisporre l'adeguamento dello statuto dell'Istituto alla nuova
situazione giuridica creatasi in seguito all'emanazione delle norme di
attuazione in materia di case popolari ed alla sentenza della Corte
costituzionale del 22 gennaio 1960, n. 2, in particolare per quanto
concerne la composizione degli organi amministrativi collegiali e le
modalità della loro nomina".
4. - Il Ministro dei lavori pubblici - all'uopo delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 13 febbraio 1960 -,
con ricorso per regolamento di competenza, notificato il 10 marzo 1960
al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e al Presidente della
Giunta della Regione Trentino-Alto Adige, ha sollevato conflitto di
attribuzione in dipendenza della citata deliberazione della Giunta
provinciale di Bolzano e del decreto del Presidente della Giunta
medesima chiedendo, in via preliminare, la sospensione dei
provvedimenti impugnati, e, nel merito, la dichiarazione della
"illegittimità costituzionale dei provvedimenti medesimi, i quali
hanno invaso la sfera di competenza statale, con tutte le
conseguenziali statuizioni di legge".
5. - A sua volta il Presidente della Giunta regionale T.-A. A., con
ricorso notificato il 21 marzo 1960 al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, ha sollevato conflitto di
attribuzione in dipendenza del decreto del Ministro dei lavori pubblici
20 gennaio 1960, n. 797, chiedendo, in via preliminare, la sospensione
del provvedimento impugnato, e, nel merito, la dichiarazione di
appartenenza alla Provincia del potere esercitato dallo Stato e, di
conseguenza, l'annullamento del provvedimento impugnato, per aver
invaso la competenza costituzionale della Provincia.
6. - Questa Corte esaminò congiuntamente, nella camera di
consiglio del 5 aprile u. s., le due istanze di sospensione, e con
ordinanza n. 21, depositata il 6 aprile, mentre respinse quella
presentata dalla Regione, accolse quella presentata dallo Stato, e
ordinò la sospensione della delibera della Giunta provinciale 2
febbraio 1960 e del decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio
1960.
7. - Resta ora da trattare il merito dei due ricorsi.
Nel ricorso proposto dal Ministro dei lavori pubblici, l'Avvocatura
dello Stato deduce la violazione degli artt. 134 Cost.; 5, n. 2, 11, n.
11, 13, 55 e 95 Statuto spec. T.-A.A.; 39 e 42 legge n. 87 del 1953;
1, n. 6, 3, secondo comma, 4 e 6 delle norme di attuazione di cui al
D.P.R. n. 28 del 1959.
In particolare osserva, in primo luogo, che la Provincia di Bolzano
"credendo di poter far leva sulla sentenza n. 2 del 1960", ha revocato,
con propri provvedimenti, un atto emanato da organi statali da essa
ritenuto viziato di incompetenza: in tal modo avrebbe violato gli artt.
134 Cost., 39 e 42 legge n. 87 del 1953 e 27 delle Norme integrative, i
quali, per l'eventuale invasione da parte dello Stato della sfera di
competenza della Provincia, prevedono il rimedio specifico del ricorso
per regolamento di competenza. Inoltre il potere di scioglimento
dell'amministrazione ordinaria e di nomina di un Commissario
straordinario, rientrando nel potere di controllo sugli organi degli
enti locali, spetterebbe allo Stato e non alla Regione o alla
Provincia. Comunque, eliminata, a seguito della sentenza n. 2 del 1960,
la seconda parte del terzo comma dell'art. 6 D.P.R. n. 28 del 1959,
sarebbe sorta la necessità di una nuova norma di attuazione, la quale
non potrebbe essere emanata che dallo Stato (art. 95 Statuto). A ogni
modo, pur ammesso che, accanto alla vigilanza del Ministero dei lavori
pubblici - sicuramente prevista dalla prima parte del terzo comma
dell'art. 6 delle norme di attuazione per quanto concerne le
attribuzioni dell'I. A. C. P. in ordine alle case popolari costruite a
totale carico dello Stato - potesse sussistere un potere di vigilanza
della Provincia per le case non costruite dallo Stato, data la
coesistenza di due poteri promananti da enti diversi, sarebbe
indispensabile anche sotto questo profilo "una disciplina unitaria da
affidarsi a nuove norme di attuazione", di competenza statale ex art.
95 Statuto.
Aggiunge, anzi, l'Avvocatura che gli Istituti autonomi per le case
popolari rientrerebbero nel n. 6 dell'art. 1 delle norme di attuazione
di cui al D. P. R. n. 28, il quale, adeguandosi al disposto dell'art.
55 Statuto, stabilisce che restano alla competenza legislativa dello
Stato i settori concernenti "l'ordinamento e il funzionamento degli
enti e istituti che hanno per fine la costruzione e la gestione di case
economiche e popolari e che svolgono la loro attività anche al di
fuori del territorio della Regione". Donde l'esclusione di ogni
competenza provinciale in relazione agli istituti stessi.
Infine, l'Avvocatura osserva che i provvedimenti impugnati non sono
stati preceduti da alcuna intesa o accordo con gli organi statali,
nonostante l'affermazione contenuta nella sentenza n. 2 della Corte, in
base alla quale la nomina degli amministratori degli istituti dovrà
aver luogo "d'accordo con lo Stato nella forma dell'intesa".
Tali argomenti sono stati ribaditi dall'Avvocatura dello Stato in
una memoria depositata il 12 maggio 1960, la quale si sofferma in
particolare a dimostrare che la spettanza alla Provincia del potere di
nomina degli organi ordinari dell'Istituto non importa che a essa
spetti anche il potere di scioglimento di tali organi e di nomina di
quelli straordinari; quest'ultimo potere inerisce, infatti,
all'attività di controllo, e alla Provincia di Bolzano il potere di
controllo sugli enti locali spetterebbe - ai sensi dell'art. 48, n. 5,
dello Statuto - solo in relazione agli atti e non anche in relazione
agli organi, essendo il controllo sugli organi espressione di un potere
istituzionalmente e gelosamente statale.
In questo giudizio non si è costituita la Regione, ma solo la
Provincia di Bolzano.
Con deduzioni depositate il 26 marzo 1960 essa obbietta, in primo
luogo, che, con l'entrata in vigore delle norme di attuazione contenute
nel decreto n. 28 del 1959 che regolano l'intera materia delle case
popolari, sarebbe avvenuto il trasferimento alla Provincia della
potestà amministrativa in tutta tale materia.
Osserva poi che, quando è eliminata una norma eccezionale, cade
l'ostacolo che sussisteva per l'applicazione della norma generale:
onde, dichiarata illegittima l'ultima parte dell'art. 6 del decreto n.
28 del 1959, dovrebbero trovare applicazione gli artt. 11 e 13 Statuto
speciale e 1, 3 e 6 delle norme di attuazione, in base ai quali
spetterebbe alla Provincia "la competenza esclusiva, legislativa e
amministrativa, in materia di case popolari e, in particolare, nel
settore degli I. A. C. P.".
La revoca, da parte della Provincia, del precedente Commissario
nominato dallo Stato non conterrebbe alcuna invasione di competenza
altrui o inosservanza di norme costituzionali, essendo stata adottata
nell'esercizio di un potere riconosciuto alla Provincia dalla sentenza
n. 2, intervenuta quando il Commissario statale era già in carica,
senza che lo Stato potesse più adottare alcun provvedimento nei
confronti di lui (dato appunto il trasferimento dei poteri alla
Provincia).
Poiché la vigilanza e la tutela sugli enti locali non spetta allo
Stato, ma è attribuita alla Giunta provinciale dall'art. 48, n. 5,
Statuto speciale, alla stessa spetterebbero i poteri effettivamente
esercitati nel caso in esame.
Siccome l'I.A.C.P. di Bolzano è un ente locale, è chiaro che esso
non rientra fra quelli indicati nel n. 6 dell'art. 1 delle norme di
attuazione, in relazione ai quali lo Stato ha conservato integre le sue
potestà.
A seguito della sentenza n. 2 della Corte, non esisterebbe de jure
condito alcun obbligo della Provincia, nel provvedere alla nomina degli
organi amministrativi dell'I. A. C. P., di procedere di intesa con lo
Stato; il che, peraltro, non esclude che de jure condendo possa essere
stabilito quest'obbligo, conforme alle indicazioni della Corte.
In una memoria depositata il 12 maggio 1960, la difesa della
Provincia, mentre riafferma le argomentazioni contenute nelle deduzioni
del 26 marzo, aggiunge che, qualora dovesse escludersi che la materia
dello scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'I.A.C.P. di
Bolzano e della sostituzione di essa con un'amministrazione
straordinaria spetti oggi alla competenza amministrativa della
Provincia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 28 del 1959, si porrebbe
la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 1
marzo 1952, n. 113 (che la Corte dovrebbe sollevare incidentalmente),
dato che tale disposizione, emanata dopo l'entrata in vigore dello
Statuto T.-A.A., contrasterebbe con gli artt. 11 e 13 di questo,
attribuendo al Ministro dei lavori pubblici una competenza appartenente
alla Provincia di Bolzano. Né varrebbe obbiettare che nel 1952 non
erano state ancora emanate le norme di attuazione dello Statuto in
materia di case popolari, giacché, "se è vero che l'assenza di norme
di attuazione impedisce il trasferimento alla Provincia delle
competenze disciplinate da leggi anteriori allo Statuto, essa tuttavia
non consente allo Stato di regolare ex novo la materia con norme
difformi dallo Statuto".
8. - Nel ricorso proposto dalla Regione Trentino - Alto Adige viene
lamentata la violazione, da parte del provvedimento statale impugnato,
degli artt. 13, 48, n. 5, e 54, Statuto speciale e 1, 3 e 6 del decreto
n. 28 del 1959.
Il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, col quale lo Stato ha
proceduto per suo conto alla nomina del Commissario dell'I. A. C. P. di
Bolzano, avrebbe violato le norme di attuazione, invadendo la
competenza costituzionale della Provincia, giacché: a) al momento
della emanazione di esso era in vigore l'ultima parte del terzo comma
dell'art. 6 delle norme di attuazione, che per la nomina degli organi
amministrativi da parte dello Stato imponeva l'intesa con la Provincia;
b) dichiarata illegittima la citata disposizione di carattere
eccezionale, non può trovare applicazione il diritto anteriore
all'emanazione delle norme di attuazione, ma occorre far riferimento ai
principi desumibili sia dallo Statuto sia dalle altre norme di
attuazione non dichiarate illegittime. Scomparsa la deroga, è venuto
meno l'ostacolo che si frapponeva all'efficacia dei precetti generali e
in particolare dell'art. 3 del decreto n. 28 che dà attuazione agli
artt. 11 e 13 Statuto speciale e trasferisce in concreto alla Provincia
le attribuzioni di cui al T.U. dell'edilizia popolare.
Il provvedimento impugnato violerebbe comunque l'art. 48 dello
Statuto, che demanda alla Provincia la vigilanza (e quindi il potere di
nomina di commissari) sugli enti ed istituti locali.
Esso violerebbe infine l'art. 54 dello Statuto, dovendosi
considerare la iniziativa ed il concorso attivo della Provincia nella
nomina, come uno specifico mezzo per assicurare l'uguaglianza dei
gruppi linguistici nella costituzione dell'organo straordinario di un
ente pubblico locale, quale è l'I.A.C.P. di Bolzano.
Nella sue deduzioni depositate il 29 marzo 1960, l'Avvocatura dello
Stato sostanzialmente contrappone al ricorso della Regione gli stessi
argomenti portati nel proprio ricorso del quale già si è riferito.
Aggiunge però che la nomina del Commissario straordinario è
provvedimento di carattere eccezionale ed autonomo, che non fa capo al
potere di nomina dei "normali organi amministrativi" dell'I.A.C.P. che,
secondo l'ultima parte del terzo comma dell'art. 6 del decreto n. 28
del 1959, doveva essere esercitato dallo Stato, "d'intesa" con la
Provincia, e secondo la sentenza n. 2 di questa Corte dovrà essere
esercitato dalla Provincia d'intesa con lo Stato.
A quest'ultimo riguardo la Regione, in una memoria depositata il 12
maggio (nella quale, prima di tutto, conferma che l'oggetto della
propria impugnativa non è lo scioglimento del vecchio Consiglio di
amministrazione dell'Istituto, ma solo la nomina del Commissario
straordinario), obbietta che la disposizione dell'art. 6, dichiarata
illegittima dalla Corte, non fa alcuna distinzione tra organi normali e
straordinari. Comunque, posto che la disposizione non riguardasse gli
organi straordinari, dovrebbe, una volta di più, ricavarsene che la
competenza alla nomina di questi spetterebbe alla Provincia ex art. 3
del decreto n. 28, giacché tale articolo attribuisce alla Provincia
tutte le competenze amministrative già statali in materia di case
popolari, salvo le deroghe degli articoli successivi.
Nella memoria inoltre la Regione contesta che vi sia analogia tra
il presente caso e quello deciso con la sentenza di questa Corte 29
marzo 1960, n. 14, che dichiarò infondata la denuncia di
illegittimità dell'art. 7 D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 (norme di
attuazione dello Statuto T. - A. A. in materia di assistenza e
beneficenza), il quale attribuisce allo Stato la potestà di
scioglimento delle amministrazioni degli enti di assistenza e
beneficenza, "oltre che per motivi di ordine pubblico, anche nei casi
di persistenti violazioni di leggi": l'analogia mancherebbe, dato che
il potere statale di scioglimento previsto dal citato decreto avrebbe
carattere sostitutivo, potendo essere esercitato solo "se gli organi
regionali non provvedono entro tre mesi dalla richiesta del Commissario
del Governo".
Quanto all'osservazione dell'Avvocatura secondo la quale, data la
coesistenza, negli Istituti per le case popolari, di funzioni di
pertinenza regionale e di pertinenza statale, e la vigilanza statale
sugli Istituti prevista accanto a quella regionale dall'art. 6 D.P.R.
n. 28, in ogni caso i controlli repressivi sugli organi degli Istituti
dovrebbero necessariamente esser disciplinati da norme di attuazione
destinate a tener conto di tale coesistenza, la memoria obbietta, da un
lato, che l'osservazione è de jure condendo e non de jure condito, e,
dall'altro, che appunto dal testo in vigore dell'art. 6 (dal quale è
stata eliminata l'ultima parte) si ricava che nel Trentino Alto Adige
lo Stato ha competenza solo per una "vigilanza ristretta
all'attività", e non anche per un controllo sugli organi degli
Istituti.
Nessun altro argomento è stato portato dalla Avvocatura dello
Stato, oltre quelli contenuti nelle deduzioni e nella memoria della
quale già si è riferito a proposito dell'altro ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con decreto 20 gennaio 1960, impugnato dalla Regione
Trentino-Alto Adige, il Ministro dei lavori pubblici, richiamandosi
all'art. 3 della legge 1 marzo 1952, n. 113 (modificativo dell'art. 27
T. U. edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165), si è
proposto di assicurare, mediante un'amministrazione straordinaria, il
"normale funzionamento" dell'Istituto per le case popolari della
Provincia di Bolzano, che - come si afferma nel decreto (e in questa
sede non importa accertare se ciò corrisponda o meno alla realtà) -
non era più in grado di funzionare in regime di amministrazione
ordinaria a causa delle dimissioni del presidente e della scadenza dei
termini di durata in carica di vari componenti del consiglio.
A sua volta la Provincia di Bolzano, con la deliberazione del 2
febbraio 1960 della sua Giunta e col decreto del 4 febbraio del
Presidente della Giunta (esecutivo di quella deliberazione), entrambi
impugnati dallo Stato, revocando il Commissario straordinario nominato
col menzionato decreto del Ministro dei lavori pubblici, e
sostituendolo con un altro Commissario straordinario di propria scelta,
ha ritenuto di far uso di un potere ad essa derivante dal sistema delle
norme di attuazione dello Statuto T. - A. A., approvate col D.P.R. 26
gennaio 1959, n. 28, così come modificato in conseguenza della
sentenza di questa Corte 26 gennaio 1960, n. 2.
Al fine di decidere sui conflitti di competenza sorti a seguito dei
provvedimenti della Provincia di Bolzano e dello Stato impugnati in
questa sede, occorre appunto esaminare quest'ultimo sistema,
limitatamente ai poteri dello Stato e delle Provincie nel settore degli
Istituti autonomi delle case popolari.
2. - L'art. 3 del D.P.R. n. 28 dispose, tra l'altro, il
trasferimento alle Provincie del Trentino-Alto Adige (con alcune
eccezioni) delle attribuzioni amministrative in materia di edilizia
popolare ed economica che il T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni e integrazioni demandano, nel rimanente
territorio dello Stato, al Ministero dei lavori pubblici. Fece però
"salvo quanto disposto negli articoli seguenti".
Uno degli articoli seguenti, l'art. 6, a sua volta, dopo essersi,
ai primi due commi, preoccupato della conservazione, nella Regione,
degli Istituti autonomi per le case popolari, del loro patrimonio,
delle loro attribuzioni, e della posizione degli assegnatari degli
alloggi di loro pertinenza, al terzo comma, da un lato (primo periodo),
riservò allo Stato e alle Provincie la vigilanza sugli atti posti in
essere dagli Istituti rispettivamente nell'esercizio di attività di
pertinenza statale o provinciale, e, dall'altro (secondo periodo),
conservò allo Stato - "d'intesa con le Provincie" - le precedenti
attribuzioni "in ordine alla nomina degli organi amministrativi" degli
Istituti.
Dal terzo comma dell'art. 6 risultava, dunque, un sistema armonico,
ispirato, in primo luogo, a fare in modo che le Provincie non potessero
in alcun modo ingerirsi nei settori di attività degli Istituti di
esclusiva pertinenza statale, e, in secondo luogo, ad evitare che, per
quel che riguarda i provvedimenti da adottare nei confronti degli
Istituti in quanto unità indivisibili, la volontà provinciale fosse
la sola determinante, con assoluta esclusione dello Stato. Si volle,
cioè, evitare che quest'ultimo potesse essere estromesso in via
assoluta in relazione ad alcuna delle manifestazioni della vita degli
Istituti, in ordine alle quali fosse in qualche modo interessato. Si
intese, in sostanza, realizzare un sistema in cui la direzione e la
responsabilità della vita degli Istituti fosse rimessa,
congiuntamente, allo Stato e alla Provincia: e ciò, appunto, in quanto
gli Istituti espletano insieme compiti di pertinenza provinciale e
compiti di pertinenza statale (v. la sentenza n. 2 del 1960 di questa
Corte). Se l'art. 6 non conteneva - come si vedrà - l'intera
disciplina della materia (onde è necessaria la emanazione di ulteriori
norme di attuazione), da esso traspare evidente questa direttiva,
pienamente conforme alle norme dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, alla legislazione generale della materia e ai
principi del diritto pubblico.
L'art. 3 del D.P.R. n. 28, che, nel trasferire alle Provincie le
competenze amministrative già statali in importanti settori
dell'edilizia popolare ed economica, fece salve le disposizioni degli
articoli successivi, espressamente non volle incidere nel campo
soggetto al sistema armonico or ora descritto. E, se è vero che la
più volte citata sentenza n. 2 di questa Corte ha fatto venir meno la
seconda parte del terzo comma dell'art. 6, tale caducazione non può
importare, come conseguenza, un accrescimento delle competenze
attribuite alle Provincie dall'art. 3. La Corte ha dichiarato
illegittimo il modo in cui l'art. 6 aveva regolato il sistema di
partecipazione dello Stato e delle Provincie alla nomina degli
amministratori degli Istituti, ma non ha affatto dichiarato illegittima
la proposizione dell'art. 3, in base alla quale le ingerenze statali
nel settore degli Istituti non rientrano tra le attribuzioni trasferite
alle Provincie dallo stesso articolo. È priva di base, dunque, la tesi
secondo la quale la caducazione dell'ultima parte del terzo comma
dell'art. 6 avrebbe prodotto l'effetto di far passare alla competenza
delle Provincie la materia regolata dalla disposizione annullata.
La conseguenza della caducazione dell'ultima parte del terzo comma
dell'art. 6 non ha potuto essere se non il ripristino della situazione
normativa preesistente a quella norma di attuazione dello Statuto, e
cioè il riacquisto della operatività delle disposizioni
precedentemente in vigore circa la competenza per la "nomina degli
organi amministrativi" degli Istituti (art. 27 T. U. edilizia popolare
ed economica e art. 4 Statuto tipo approvato con R. D. 25 maggio 1936,
n. 1049).
Né può valere, in contrario, l'osservazione delle difese della
Regione e della Provincia di Bolzano, secondo la quale in tal modo si
determinerebbe un assurdo, e cioè che la dichiarazione di
illegittimità, da parte della Corte, della disposizione dell'art. 6, a
suo tempo impugnata dalla Provincia, anziché giovare a quest'ultima
(facendo venir meno la preminenza statale nell'esercizio della
competenza concorrente prevista dalla norma), la avrebbe danneggiata
(ripristinando la precedente competenza esclusiva dello Stato).
L'assurdo non esiste. Il solo risultato che si può aver di mira quando
si solleva una questione di legittimità costituzionale di un atto
normativo è quello di fare in modo che dall'ordinamento venga
eliminata una norma incostituzionale, e non anche quello di fare in
modo che sopravviva la norma più conveniente. Inoltre, nella specie,
il risultato avuto di mira con l'impugnativa era quello della
eliminazione di una norma d'attuazione di carattere permanente: e tale
risultato è stato conseguito e non per nulla pregiudicato dal
ripristino temporaneo (in attesa della emanazione di nuove norme di
attuazione) della preesistente normazione.
3. - A questo punto occorre però aggiungere che - come si è resa
conto la stessa Avvocatura dello Stato - il provvedere in ordine
all'amministrazione straordinaria di un ente inerisce a una funzione
diversa da quella relativa alla nomina degli amministratori ordinari
(cui, nella specie, si riferiva la parte venuta meno del terzo comma
dell'art. 6 del D.P.R. n. 28). Ciò è particolarmente evidente in quei
casi in cui l'amministrazione straordinaria sia attuata per ragioni di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale, e in quelli in cui sia
attuata per ragioni di controllo repressivo; ma non è meno evidente in
quei casi nei quali - come nella specie - il provvedimento è ispirato
da ragioni di carattere conservativo, e precisamente dal fine di
assicurare il normale funzionamento dell'ente, altrimenti impossibile.
Infatti, per ragioni istituzionali, il potere di adottare provvedimenti
per una amministrazione straordinaria a fini conservativi non può
spettare se non all'organo o all'ente cui compete la direzione e la
responsabilità l'"alta sorveglianza", come si diceva una volta: v.
l'art. 44 legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza) del settore nel quale è inserito l'ente
della cui amministrazione si tratta (v. infatti, ad es., l'art. 46
legge sulle ist. pubbl. di assist. e benef., cit.; l'art. 1, terzo
comma, del regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297;
il testo attuale dell'art. 27 T. U. edil. pop. ed econ., più volte
cit.). E tale direzione e responsabilità non sempre compete agli
stessi soggetti cui spetta la nomina degli amministratori ordinari. Il
che appunto si verifica nel campo degli Istituti delle case popolari,
nel quale, mentre la direzione e responsabilità del settore - a
prescindere per il momento dalle Regioni ad autonomia speciale -
compete al Ministero dei lavori pubblici, il potere ordinario di nomina
degli amministratori fa capo a svariati soggetti (ai sensi dell'art. 27
T. U. edilizia popolare ed economica e dell'art. 4 dello Statuto tipo
approvato col R. D. 25 maggio 1936, n. 1049, soltanto il presidente, il
vice-presidente e uno dei consiglieri degli Istituti autonomi per le
case popolari sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici, mentre
gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati da
altre autorità ed enti).
L'aver escluso che nel potere di "nomina degli organi
amministrativi" degli Istituti, cui si riferiva la disposizione
dell'art. 6 del D.P.R. n. 28 del 1959 caducata dalla Corte con la
sentenza n. 2, rientrassero anche i provvedimenti in materia di
amministrazione straordinaria, non importa però - come pretenderebbero
la Regione e la Provincia - che la materia dell'amministrazione
straordinaria degli Istituti sia compresa tra quelle trasferite alla
competenza amministrativa della Provincia dall'art. 3. Si è già
descritto il sistema che nelle norme di attuazione dello Statuto il
legislatore intese realizzare riguardo agli Istituti per le case
popolari. Tale sistema - non scalfito in ciò dal venir meno
dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 6 in conseguenza della
sentenza n. 2 di questa Corte - comporta che lo Stato non ha inteso
abdicare ai provvedimenti relativi agli Istituti, quando in qualche
modo possa avervi interesse, sia pure soltanto indirettamente.
Ove si ponga mente a ciò, e si aggiunga che nel quadro del nostro
sistema legislativo i poteri in materia di amministrazione
straordinaria, del genere di quelli qui considerati, vengono
attribuiti, come si è visto, agli organi ed enti cui è commessa la
direzione e responsabilità dell'attività degli enti interessati (i
quali, per ciò che riguarda gli Istituti per le case popolari, sono,
nel Trentino-Alto Adige, a un tempo, lo Stato - e precisamente il
Ministero dei lavori pubblici - e le Provincie), risulterà chiaro che
in materia sono indispensabili, nella Regione Trentino-Alto Adige,
delle apposite norme di attuazione, dovendosi coordinare i rispettivi
poteri dello Stato e delle Provincie. Tali norme dovranno integrare il
sistema delineato dall'art. 6 del D.P.R. n. 28 del 1959, ma fin dal
principio realizzato - come si è avvertito - in modo non compiuto
(cfr., per un caso analogo, la recente sentenza n. 19 di questa Corte).
Onde, fin quando le norme necessarie non saranno state emanate, dovrà
considerarsi in vigore la disciplina preesistente, e precisamente
quella prevista dall'art. 27 T. U. edilizia popolare ed economica, e
successive modificazioni.
4. - Questa conclusione presuppone superata in senso negativo la
questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa della
Provincia, circa un preteso contrasto tra l'art. 3 della legge 1 marzo
1952, n. 113 (che ha aggiunto al citato art. 27 la disposizione secondo
la quale, "quando ricorrano gravi motivi, il Ministro dei lavori
pubblici può, con decreto, revocare il presidente dall'incarico e
sciogliere il consiglio di amministrazione"), e gli artt. 11 e 13 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (che attribuiscono alle
Provincie di questa Regione competenza legislativa e amministrativa in
materia di case popolari). La Corte ritiene, infatti, che tale
questione sia manifestamente infondata, onde non è il caso di
trattarla in apposito giudizio e di rinviare intanto la presente causa
(in conformità di quanto è stato fatto in altro caso con la recente
ordinanza n. 22 di questa Corte).
In relazione alla materia che forma oggetto del presente giudizio,
le innovazioni introdotte dalla denunciata legge del 1952 sono due:
l'una consiste nell'aver sostituito, per i provvedimenti di
scioglimento (e quindi per quelli relativi all'amministrazione
straordinaria) degli Istituti per le case popolari - provvedimenti già
previsti dall'art. 17 del R. D. 30 aprile 1936, n. 1031, in
conformità, del resto, coi principi generali in materia di enti
pubblici - la competenza ministeriale a quella regia; l'altra - meno
rilevante - consiste nell'aver impiegato una formula più sintetica
("gravi motivi") per indicare i casi nei quali detti provvedimenti
possono essere adottati (la vecchia formula disponeva che lo
scioglimento delle amministrazioni ordinarie degli Istituti potesse
aver luogo "quando, richiamate all'osservanza di obblighi loro imposti
dalla legge o dallo statuto persistano a violarli, o quando per altri
motivi diano luogo a gravi inconvenienti che ne compromettano il
regolare funzionamento"). Non si tratta cioè dell'attribuzione allo
Stato, ex novo, di competenze che prima non gli appartenevano e che
precetti costituzionali destinano a un ente locale, bensì della
semplice modificazione della disciplina di una attività già da
vecchia data di pertinenza statale.
Orbene, ove una norma costituzionale di contenuto innovativo (come
è il caso per quelle relative alle attribuzioni delle Provincie del
Trentino - Alto Adige in materia di case popolari) abbisogni, per
diventare operante, di disposizioni di attuazione, come non possono, in
virtù della sola emanazione di quella norma, esser ritenute
costituzionalmente illegittime, fin quando abbia luogo l'adattamento,
le preesistenti norme della materia, temporaneamente sopravviventi,
sempre che non urtino contro altri precetti costituzionali, così non
lo possono le norme modificative e integrative di queste ultime. Se un
comportamento non conforme ai precetti costituzionali può esservi in
simili casi, esso consisterà, eventualmente - se e in quanto possa
esservi responsabilità nel ritardo -, nella mancata emanazione delle
disposizioni di attuazione, ma non certo nella sopravvivenza della
normazione preesistente, e nelle eventuali modificazioni di essa, salvo
che queste urtino contro altri precetti costituzionali.
5. - Siccome in attesa delle necessarie norme di attuazione dello
Statuto regionale in materia di amministrazione straordinaria degli
Istituti per le case popolari, finora mai emanate (onde non ha ragion
d'essere in proposito la distinzione tra una situazione normativa
anteriore e una posteriore alla sentenza n. 2 di questa Corte, sulla
quale insiste la difesa della Regione), è tuttora in potere del
Ministro dei lavori pubblici di provvedere al riguardo, anche in
relazione agli Istituti per le case popolari della Regione
Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 27 T. U. edilizia popolare ed
economica modificato dall'art. 3 legge 1 marzo 1952, n. 113, il ricorso
proposto dalla Regione nei confronti del decreto ministeriale 20
gennaio 1960 deve essere dichiarato infondato e deve essere respinto.
Per contro deve essere accolto il ricorso proposto dallo Stato, e
devono essere annullati i provvedimenti adottati dalla Provincia di
Bolzano rispettivamente il 2 e il 4 febbraio 1960.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui conflitti di attribuzione sollevati coi ricorsi n.
3 e 4 del 1960 indicati in epigrafe:
1) riunisce i due ricorsi;
2) dichiara la competenza dello Stato a nominare il Commissario
straordinario per assicurare il funzionamento dell'Istituto delle case
popolari della Provincia di Bolzano, fin quando non siano emanate in
materia norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
3) annulla, in conseguenza, la deliberazione 2 febbraio 1960, n.
193/3954, della Giunta provinciale di Bolzano e il decreto del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte