Sentenza n. 43/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, promosso con
ordinanza emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio provinciale di Bari -
su ricorso di La Tegola Antonio Michele ed altri, iscritta al n. 32 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il signor La Tegola Antonio Michele ed altri, con ricorso al
Consiglio provinciale di Bari, chiesero che si dichiarasse nulla la
votazione effettuata in alcune sezioni, ai sensi dell'art. 53 del T.U.
16 maggio 1960, n. 570 (contenente norme per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Tale
disposizione, applicabile anche alle elezioni del Consiglio provinciale
in base all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122,
nel secondo comma prescrive, tra l'altro, che "le liste, prima che si
inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della
votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due
scrutatori".
Il Consiglio provinciale di Bari, con ordinanza 4 febbraio 1961, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della
disposizione sopra ricordata per violazione dell'art. 48, secondo
comma, della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini della
decisione dei ricorsi e non manifestamente infondata.
Nella deliberazione si osserva che il contrasto con il ricordato
precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che, nel caso di
annullamento della votazione per mancata vidimazione delle liste
elettorali, l'espressione del voto, da parte di un gruppo di elettori,
pur essendosi effettuata secondo le prescrizioni del secondo comma
dell'art. 48 della Costituzione, resterebbe priva di efficacia,
violandosi il principio dell'eguaglianza del voto. Principio che
dovrebbe trovare applicazione non soltanto per quanto attiene al
diritto di voto, ma, altresì, per ciò che concerne gli effetti
concreti che necessariamente si ricollegano all'esercizio del diritto
stesso.
Nella deliberazione si ricorda, altresì, che la nullità comminata
dall'art. 53, non trova riscontro, in ossequio, a quanto si assume,
all'art. 48 della Costituzione, nell'art. 47, n. 2, del T.U. 5
febbraio 1948, n. 26 (circa la elezione della Camera dei Deputati), nel
quale è riprodotta la disposizione del citato art. 53, nella parte in
cui dispone l'obbligo della vidimazione delle liste da parte del
presidente e di due scrutatori, ma non è riprodotta la sanzione.
La deliberazione, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1961, n. 83.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le deduzioni l'11 marzo 1961, concludendo perché
si dichiari infondata la questione di costituzionalità prospettata nel
senso anzidetto.
L'Avvocatuta dello Stato osserva, in linea generale, che le
disposizioni che comminano nullità per inosservanza di norme dettate
per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, non potrebbero
ritenersi in contrasto con i precetti contenuti nell'art. 48 della
Costituzione, poiché, invece, sono, appunto, intese a garantire in
concreto l'attuazione dei precetti stessi, cioè la genuinità del voto
e, quindi, la manifestazione di volontà del corpo elettorale.
D'altra parte, secondo la difesa dello Stato, il principio
dell'eguaglianza del voto, sancito dal predetto articolo, si
concreterebbe nell'assicurare agli elettori una situazione di perfetta
eguaglianza per quanto attiene all'espressione del voto, ponendo cioè
ciascuno di essi nella condizione di contribuire, con pari efficacia,
alla formazione degli organi elettivi, ed escludendo, quindi, ogni
possibilità di voto plurimo o voto multiplo in dipendenza di
situazioni particolari dei titolari del diritto di voto. Ma non
assicurerebbe, altresì, che la manifestazione di volontà espressa col
voto, possa conseguire un risultato finale concreto eguale per tutti
gli elettori.
Ma se anche, prosegue l'Avvocatura, si volesse accettare la tesi
contraria, neppure in tale ipotesi si potrebbe ritenere violato il
precetto costituzionale, in quanto la sanzione della nullità della
votazione contenuta nell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
sarebbe temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e 79 dello stesso
T.U., le quali prevedono, tra l'altro, la rinnovazione delle elezioni
in quelle sezioni nelle quali sia stata annullata la votazione, qualora
il voto degli elettori iscritti in queste sezioni influisca
sull'elezione di alcuno degli eletti o sul risultato complessivo delle
elezioni.
A tal proposito la difesa dello Stato fa, infine, notare,
relativamente ad un rilievo fatto durante la discussione dei ricorsi
davanti al Consiglio provinciale di Bari, che dal principio
dell'eguaglianza del voto non deriverebbe come conseguenza necessaria
anche il diritto degli elettori di esprimere la loro volontà
contemporaneamente. Considerato in diritto :
1. - Nell'attuale controversia l'Avvocatura dello Stato non accenna
all'ammissibilità o meno, in questa sede, della questione di
costituzionalità sollevata nella deliberazione del Consiglio
provinciale di Bari, a seconda che si ritenga o si escluda il carattere
giurisdizionale della deliberazione stessa. Trattandosi di eccezione
che può essere esaminata anche di ufficio, in quanto attiene alla
competenza di questa Corte, tale carattere, per le stesse ragioni
esposte nella sentenza di pari data n. 42, alle quali si fa qui
riferimento, deve essere affermato, anche riguardo alle deliberazioni
dei Consigli provinciali, che decidono, in prima sede, i ricorsi contro
le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti
all'eleggibilità o alle operazioni elettorali. Ciò in base all'art. 2
della legge 18 maggio 1951, n. 328 (sulle attribuzioni e sul
funzionamento delle amministrazioni provinciali), che richiama
espressamente gli artt. 53 e 54 del decreto legislativo 7 gennaio 1946,
n. 1, che disciplinavano i ricorsi davanti ai Consigli comunali.
2. - Nel merito la questione è infondata.
Come si è in precedenza accennato, essa riguarda la disposizione
dell'art. 53, secondo comma, del Testo unico del 16 maggio 1960, n. 570
(applicabile anche alle elezioni provinciali, in base all'art. 8,
secondo comma, della legge 8 maggio 1951, n. 122) nella parte in cui
commina la nullità della votazione, qualora le liste, dopo la chiusura
di essa e prima che si inizi lo spoglio dei voti, non siano state
vidimate in ciascun foglio dal presidente del seggio e da due
scrutatori. La sanzione di nullità, come si desume dalla deliberazione
del Consiglio provinciale, sarebbe in contrasto col secondo comma
dell'art. 48 della Costituzione, in quanto, nel caso dell'annullamento
della votazione, verrebbe meno l'efficacia concreta del voto e, in
conseguenza, sarebbe violato il principio dell'eguaglianza stabilito
dalla norma costituzionale.
È da obiettare, peraltro, come pure sostiene l'Avvocatura dello
Stato, che l'esigenza sancita dall'art. 48 della Costituzione, che il
voto, oltre che personale e segreto, deve essere anche eguale, riflette
l'espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini addivengono
in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto
multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione
elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla
formazione degli organi elettivi dell'amministrazione locale. Ma,
contrariamente a quanto si rileva nella deliberazione del Consiglio
provinciale, il principio dell'eguaglianza non si estende, altresì, al
risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore.
Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il
legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo,
ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione
alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari.
Posto ciò, non si possono fondatamente ritenere in contrasto con
l'anzidetta norma della Costituzione, le disposizioni della legge
ordinaria che, in casi eccezionali, comminano la nullità della
votazione, facendo venir meno l'efficacia di un certo numero di voti.
Questa sanzione è, infatti, indubbiamente determinata dalla
necessità, rispetto al sistema elettorale adottato, di assicurare,
quanto più è possibile, mediante la rigorosa osservanza delle
disposizioni della legge, la regolarità delle relative operazioni e,
di riflesso, la libertà e genuinità del voto, che pure rientrano
nell'ambito del precetto costituzionale. Gli effetti della nullità,
del resto, non essendovi alcuna norma che imponga agli elettori di
esprimere il voto nello stesso tempo, risulta temperata dalle
disposizioni degli artt. 77 e 79 del citato T.U., le quali stabiliscono
la rinnovazione anche parziale della elezione, qualora il voto degli
elettori, riguardo alla votazione annullata, possa influire sul
risultato elettorale. È vero, come si rileva nella deliberazione del
Consiglio provinciale, che la legge per le elezioni politiche (T.U. del
30 marzo 1957, n. 361, art. 67), pur stabilendo l'obbligo della
vidimazione delle liste da parte del presidente e di due scrutatori,
non prevede espressamente, nel caso di inosservanza, la sanzione di
nullità comminata per le elezioni comunali. Da ciò, tuttavia, non si
può trarre argomento per ritenere che la sanzione di nullità,
contenuta nella disposizione impugnata, sia in contrasto col precetto
costituzionale. Si tratta, infatti, di un sistema diverso adottato, a
questo riguardo, per le elezioni politiche, circa le quali le eventuali
nullità delle operazioni elettorali non sono espressamente stabilite
dalla legge, ma sono deferite al giudizio del Parlamento. A questo,
infatti, in base all'art. 87 del ricordato T.U. del 1957 (applicabile
anche alle elezioni per il Senato) non soltanto è riservata la
convalida della elezione dei propri componenti ma anche il giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e in generale su tutti i
reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o
all'ufficio centrale. E si aggiunge, altresì, che i voti delle sezioni
le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Consiglio
provinciale di Bari con deliberazione del 4 febbraio 1961, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma 5 del T.U. del
16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la elezione delle
amministrazioni comunali), nella parte in cui commina la nullità per
la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente
del seggio e di due scrutatori, in riferimento all'art. 48, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte