Sentenza n. 43/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 253/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2,
secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368, in materia di
locazioni e sublocazioni di immobili urbani, promosso con ordinanza
emessa il 20 febbraio 1962 dal Pretore di Palma di Montechiaro nel
procedimento civile vertente tra Vecchio Giuseppa e Lumia Calogero,
iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una causa di sfratto per morosità pendente davanti al
Pretore di Palma di Montechiaro, e vertente tra i signori Giuseppa
Vecchio e Calogero Lumia, veniva sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio
1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368,
contenenti norme sulla disciplina delle locazioni di immobili, perché
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il Pretore, con ordinanza del 20 febbraio 1962, rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale, rilevando che il contrasto con l'art. 3 si
manifesterebbe sotto un duplice aspetto.
Ai locatori di immobili urbani soggetti alla proroga legale non
sarebbe garantito il godimento degli stessi diritti, in quanto fra
locatori in eguali condizioni, alcuni hanno diritto, in base alle due
leggi citate, ad aumenti di pigione in ragione del 50 e del 20 per
cento; altri, per limitazioni che non sono di ordine oggettivo, hanno
invece diritto ad un aumento in misura ridotta.
Gli aumenti dei canoni di locazione in misura ridotta, che, per
ragioni di ordine sociale il legislatore ha creduto di accordare a
determinati conduttori, graverebbero soltanto sui rispettivi locatori,
senza alcun rapporto comparativo tra le condizioni economiche del
conduttore e quelle del locatore. Di guisa che il locatore che versi in
condizioni economiche disagiate e che abbia notevole carico di famiglia
ha diritto agli stessi aumenti cui hanno diritto i locatori di
condizione agiata, e deve essere ulteriormente sacrificato, ottenendo
l'aumento di pigione ridotto, rispettivamente, al 30 ed al 10 per
cento, se a sua volta il conduttore versi anch'esso in disagiate
condizioni.
Vero è che il legislatore può e deve essere sollecito verso i
meno abbienti, ma a condizione che al favore per costoro corrisponda un
onere che si attui nei confronti di tutti, con il concorso di tutti ed
in proporzione alla capacità economica di ciascuno e non implichi,
viceversa, una restrizione posta solo a danno di alcuni, ancorché di
capacità economica inferiore.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 3 marzo 1962 e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento il 26 febbraio dello stesso anno; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica il successivo 14 aprile.
Nel giudizio davanti alla Corte le parti private non si sono
costituite.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato come per legge.
Nell'atto di intervento e nella successiva memoria, depositati
rispettivamente il 23 marzo 1962 e il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura
dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza di rinvio ha posto
la questione di costituzionalità nei confronti sia della legge del
1950 che di quella del 1955, senza specificare se il concreto rapporto
dedotto nel giudizio di merito sia, in effetti, soggetto
all'applicazione di entrambe le leggi, dato che esse, pur derivando, in
linea storica e concettuale, l'una dall'altra, hanno avuto un diverso
campo di applicazione temporale.
Nel merito, l'Avvocatura ritiene che la questione sia infondata.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio
sancito nell'art. 3 della Costituzione mira ad assicurare a ciascuno
eguale trattamento quando siano "ragionevolmente" ritenute eguali le
condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono,
mentre il legislatore può disporre trattamenti differenziati per
situazioni che, nella discrezionalità delle sue valutazioni, esso
ritenga diverse. La disciplina vincolistica delle locazioni, attraverso
i due criteri del blocco degli affitti o degli aumenti legali delle
pigioni, deriva proprio da una serie di valutazioni tipicamente
discrezionali del legislatore circa la diversità delle posizioni delle
due categorie interessate e del conseguente diverso trattamento, fatto
ad esse dal legislatore in via del tutto straordinaria ed in attesa di
una graduale normalizzazione della situazione.
Nella specie, il carattere straordinario della disciplina dettata
dalla legge del 1950 emerge dai lavori parlamentari, nella quale sede
si ritenne di attenuare il sacrificio imposto alla proprietà privata
con il blocco delle pigioni per esigenze di pubblico generale
interesse, disponendo un graduale aumento delle pigioni stesse.
Tuttavia la stessa legge del 1950 ha temperato le conseguenze della
regola dell'aumento legale nella misura del 50 per cento, prevedendo
delle eccezioni di carattere oggettivo costituite dagli appartamenti di
lusso (per i quali concede degli aumenti supplementari) e dalle
abitazioni di infimo ordine (nei confronti delle quali non consente
alcun aumento); nonché con alcune eccezioni di carattere soggettivo,
quali, ad esempio, le disagiate condizioni economiche del conduttore.
La successiva legge del 1955 ha sostanzialmente seguito gli stessi
criteri, e con una nuova norma, quella dell'art. 3, ha regolato il caso
del conduttore che si trovi in una situazione più vantaggiosa rispetto
al locatore nel singolo concreto rapporto di locazione, dettando norme
intese appunto ad eliminare le conseguenze di una situazione che
potrebbe apparire iniqua ed a raggiungere un equo contemperamento degli
opposti interessi delle due categorie interessate, quella dei
conduttori e quella dei locatori. Considerato in diritto :
Dall'ordinanza di rimessione si rileva che il Pretore ha ritenuto
rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità
costituzionale sia dell'art. 12, terzo comma, della legge 23 maggio
1950, n. 253, sia dell'art. 2, secondo comma, della legge 1 maggio
1955, n. 368. Il giudizio della Corte deve, pertanto, avere per oggetto
entrambe le disposizioni.
Per quanto notevolmente attenuate per effetto della seconda legge,
le denunziate disparità di trattamento ai danni di alcune categorie di
locatori non possono essere negate. Esse, tuttavia, non importano una
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere
che non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le
volte che le disparità siano determinate da situazioni particolari di
fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di
dover predisporre particolari discipline, purché resti fermo il
rispetto dei canoni inderogabili posti nel primo comma dell'art. 3 e
resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o
gruppi.
Nella specie, il legislatore doveva regolare il passaggio dal
regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione. Questo
passaggio non poteva non essere graduale e non poteva non essere
accompagnato da temperamenti che tenessero conto delle situazioni più
meritevoli di considerazione dal punto di vista sociale, se si voleva
raggiungere lo scopo di prevenire nella massima misura possibile
turbamenti in un campo in cui i con trasti fra i gravi interessi, non
soltanto di carattere economico, collegati al godimento degli immobili
urbani, potevano creare o aggravare situazioni pericolose per la pace
pubblica e privata.
A tal fine, furono disposte delle attenuazioni a favore di alcune
categorie di inquilini economicamente più deboli, la cui
identificazione fu disciplinata con norme di carattere generale ed
astratto.
La gradualità nella disciplina del passaggio da un regime
all'altro è stata accentuata con la successiva legge n. 368 del 1955 e
specialmente con l'art. 3, che prevede la possibilità di incrementi a
favore del locatore qualora per le condizioni economiche del conduttore
o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni
economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che
quest'ultimo trae dall'immobile locato, il contratto, col solo aumento
generale, risulti ingiustamente gravoso a danno del locatore.
Le esposte considerazioni sono sufficienti a far ritenere che con
le norme denunziate non è stato violato il principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità delle norme
contenute negli artt. 12, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n.
253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio 1955, n. 368, in materia
di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte