Sentenza n. 43/1966
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1966 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
28 luglio 1964 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico
di Romagnoli Maria Grazia, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3
aprile 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Antonio Manca:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio penale a carico di Romagnoli Maria Grazia
imputata del reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (contravvenzione al foglio di via obbligatorio) e del reato
preveduto dal primo comma dell'art. 341 del Codice penale (oltraggio a
pubblico ufficiale), il Pretore di Salerno, con ordinanza del 28 luglio
1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
275, primo comma, del Codice processuale penale.
Il Pretore muove dal presupposto: che, per il primo reato di
carattere contravvenzionale, non sarebbe legittimo neppure l'arresto in
flagranza, ai sensi degli artt. 235 e 236 del Codice di procedura
penale, in quanto le disposizioni contenute negli artt. 175 e 220 del
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) sarebbero state modificate sia dalla legge citata del 1956,
sia in virtù della legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha modificato gli
artt. 235 e 236 del Codice di procedura penale circa l'arresto in
flagranza; e che, per il secondo reato (oltraggio a pubblico
ufficiale), sebbene autorizzato l'arresto in flagranza, non sarebbe
invece consentita l'emissione del mandato di cattura.
Osserva quindi che l'imputata era stata rinviata a dibattimento in
stato di detenzione, legittimo soltanto per il secondo reato; che,
qualora dovesse essere affermata la responsabilità per il reato
contravvenzionale e non già per il secondo, per il quale soltanto
sarebbe legittimo l'arresto in flagranza, non sarebbe possibile la
scarcerazione dell'imputata, in quanto osterebbe la disposizione del
citato art. 275, secondo il quale, con la sentenza di condanna a pena
detentiva, anche se soggetta ad impugnazione, non può essere ordinata
la scarcerazione dell'imputato detenuto.
Donde, secondo il Pretore, il dubbio circa la illegittimità di
questa disposizione in riferimento:
a) all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, non potendo
essere considerato colpevole l'imputato se non intervenga sentenza di
condanna definitiva;
b) all'art. 13, in quanto la detenzione non sarebbe legittimata da
un provvedimento legittimamente emanato dall'Autorità giudiziaria,
bensì in base ad una sentenza non definitiva, la quale importerebbe
una inammissibile sanatoria di un arresto fin dall'origine illegittimo,
con violazione perciò della libertà personale;
c) all'art. 3 per la disuguaglianza fra cittadini, in quanto quelli
arrestati in base a mandato di cattura facoltativo potrebbero ottenere,
per reati più gravi ed anche in caso di condanna, la libertà
provvisoria, a differenza dell'ipotesi che si sarebbe verificata nel
caso attuale.
È peraltro da notare che il Pretore nell'emettere l'ordinanza di
rimessione degli atti a questa Corte, con la sospensione del giudizio
ha ordinato anche l'immediata scarcerazione dell'imputata.
L'ordinanza è stata notificata e comunicata a norma di legge; ed
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 3 aprile 1965.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
depositato deduzioni e memoria rispettivamente in data 29 gennaio 1965
e 9 marzo 1966.
La difesa dello Stato rileva preliminarmente la manifesta
illogicità della motivazione dell'ordinanza, nella quale si prospetta
il dubbio circa la illegittimità dell'art. 275 del Codice di rito
penale, nonostante mancassero i presupposti necessari per sollevare in
proposito la questione di costituzionalità; e cioè lo stato di
detenzione dell'imputata, che era venuta a cessare e la sentenza di
condanna.
Ritiene quindi l'Avvocatura, richiamando al riguardo anche la
giurisprudenza di questa Corte, che la questione dovrebbe dichiararsi
inammissibile, perché risulterebbe prima facie il difetto di
rilevanza.
Comunque, nel merito, la questione dovrebbe ritenersi infondata.
Sostiene, in sostanza, la difesa dello Stato, che la disposizione
contenuta nel primo comma dell'art. 275, in tanto sarebbe applicabile,
in quanto si accertasse, da parte del giudice, la legittimità
originaria dello stato di detenzione dell'imputato. Giacché, in caso
diverso, e nella situazione prospettata in via di ipotesi
dall'ordinanza, si dovrebbe procedere senz'altro alla scarcerazione,
come appunto ha fatto il Pretore, in conformità di quanto ha già più
volte ritenuto la Corte di cassazione.
Nessun contrasto quindi sarebbe ravvisabile con gli articoli della
Costituzione ai quali si è riferito il Pretore.
La disposizione impugnata, infatti, in base all'accennata
interpretazione, risponderebbe ad una inderogabile esigenza di
giustizia, inerente alla custodia preventiva dell'imputato nei casi
tassativamente preveduti dalla legge, data la finalità che l'istituto
intende perseguire e le garanzie che, all'uopo, la legge stabilisce.
Non avrebbe quindi alcun rilievo, né il richiamo al secondo comma
dell'art. 27 della Costituzione, poiché la custodia preventiva non
implica alcun concetto di colpevolezza; né all'art. 13, dato che il
Pretore avrebbe avuto l'obbligo di procedere senz'altro alla
scarcerazione dell'imputato, obbligo non contrastato dalla disposizione
impugnata; e, tanto meno all'art. 3, in quanto l'istituto della
libertà provvisoria è ben diverso nei suoi presupposti e nei suoi
effetti, dalla scarcerazione per l'illegittimità della detenzione.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto :
Da quanto si è in precedenza riferito risulta che la questione di
costituzionalità dell'art. 275, primo comma, del Codice di procedura
penale è stata sollevata nel presupposto che l'imputata era stata
rinviata a giudizio in stato di detenzione, e che la scarcerazione
della medesima, nel caso di proscioglimento per il reato di oltraggio e
di affermazione di colpevolezza per la contravvenzione, troverebbe
ostacolo nella citata disposizione. Senonché, come risulta
dall'ultima parte dell'ordinanza di rimessione, il Pretore, non
ritenendo legittima la detenzione dell'imputata per i motivi
nell'ordinanza indicati, ne ha ordinato la scarcerazione nel momento
stesso in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione ed ha disposto la
sospensione del giudizio.
È chiaro quindi che, con l'accennato provvedimento, venendo a
cessare lo stato di detenzione ritenuto illegittimo, sono venuti meno,
con esso, anche il presupposto della questione di costituzionalità e,
in conseguenza, la rilevanza della questione medesima. È poi da
aggiungere che, non consentendo i reati contestati l'emissione del
mandato di cattura, come pure rileva il Pretore, la situazione
dell'imputata non potrebbe essere più modificata, in relazione ai
detti reati, se non in seguito all'esecuzione di una sentenza di
condanna a pena detentiva.
Poiché quindi si verte nell'ipotesi (già esaminata da questa
Corte con la sentenza n. 13 del 1965) in cui il difetto di rilevanza
risulta prima facie dalla stessa ordinanza, la questione deve essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione sulla legittimità
costituzionale dell'art. 275, primo comma, del Codice di procedura
penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte