Sentenza n. 43/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 327/1906
- art. 31d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1d.l. 9/1969
citata
- art. 3legge 327/1906
- art. 33legge 327/1906
- art. 31legge 327/1906
- art. 33legge 119/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327
(sull'esercizio della professione di ragioniere), dell'art. 31, n. 5,
del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale), in relazione alla relativa legge di
delega 28 dicembre 1952, n. 3060, e dell'art. 1, terzo comma, del d.l.
15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato di
maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), convertito
in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal tribunale di Novara sul
ricorso di Uglietti Angelo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del
28 aprile 1971;
2) ordinanze emesse il 20 novembre 1970 dal Tribunale di Torino sul
ricorso di Savio Marco e il 2 febbraio 1971 dal tribunale di Lucca sul
ricorso di Susini Silvano, iscritte ai nn. 180 e 184 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 7 luglio 1971;
3) ordinanze emesse il 23 marzo 1971 dal Consiglio nazionale dei
geometri sui ricorsi di Salardi Mario, Ravazzini Antonio e Valcavi
Oscar contro il Collegio dei geometri di Reggio Emilia, iscritte ai nn.
203, 204 e 205 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione del Collegio dei geometri di Reggio Emilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di
Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il ragioniere Angelo Uglietti, che nel 1963 aveva conseguito
il diploma di abilitazione tecnico commerciale e quello di ragioniere e
perito commerciale, chiedeva con domanda del 14 maggio 1969 di essere
iscritto nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dal
Consiglio del Collegio di Novara. La domanda veniva rigettata. Identica
sorte subiva il successivo ricorso davanti al Consiglio nazionale.
Adito in sede di reclamo il tribunale di Novara, l'Uglietti
insisteva nella sua richiesta ed in via pregiudiziale proponeva due
eccezioni di illegittimità costituzionale a proposito dell'art. 31, n.
5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (e la seconda, tenuto conto del
disposto dell'art. 2 dello stesso decreto), in relazione alla legge 28
dicembre 1952, n. 3060, per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Il tribunale, con ordinanza del 19 gennaio 1971, in accoglimento
della prima eccezione sollevava questione di legittimità
costituzionale del citato art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953,
in relazione alla legge di delegazione n. 3060 del 1952, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
In ordine alla rilevanza, osservava che ai fini della pronuncia di
merito non si potesse prescindere dall'esame e dalla eventuale
applicazione della norma denunciata.
Circa la non manifesta infondatezza, premesso che il legislatore
delegato, pur tenendo presente la legge 15 luglio 1906, n. 327, non
aveva mantenuto fermo il requisito (biennio di pratica e superamento
dell'esame pratico) posto dall'art. 2, comma secondo, lettera d, di
detta legge, e nonostante il preciso proposito di innovare, si era
limitato a rimettere ad un'altra apposita norma legislativa la
disciplina del termine e delle modalità per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della professione, il tribunale
assumeva che il vuoto legislativo così determinato integrasse un
difetto di attività legislativa da parte del Governo che si risolveva
in una diversità ed in una non conformità della legge delegata a
quella di delegazione, con conseguente violazione delle citate
disposizioni della Costituzione.
L'ordinanza veniva notificata all'Uglietti, al pubblico ministero e
al Presidente del Consiglio dei ministri, ed era regolarmente
comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e
periti commerciali di Novara il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio
Mandel e prof. Massimo Severo Giannini concludeva per la non
fondatezza della questione.
2. - Sulla domanda di iscrizione all'albo dei ragionieri e periti
commerciali di Torino, avanzata dal ragioniere Marco Savio, che aveva
conseguito il diploma nel 1965, sia il Consiglio del Collegio dei
ragionieri e periti commerciali di Torino che il Consiglio nazionale,
in sede di ricorso, si pronunciavano in senso negativo.
Adito dal Savio il tribunale di Torino e sollevata dall'interessato
la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, n. 5, del
d.P.R. n. 1068 del 1953 negli stessi termini di cui al precedente
giudizio, il tribunale, con ordinanza del 20 novembre 1970, riteneva
d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lettera d,
della legge n. 327 del 1906 in riferimento agli artt. 3 e 33, comma
quinto, della Costituzione. L'esame pratico previsto da questa norma -
ad avviso del tribunale - non offrirebbe le necessarie garanzie di
sorveglianza, e non sarebbero denunciabili le eventuali irregolarità;
d'altra parte quell'esame non potrebbe definirsi "di Stato" e si
risolverebbe in un semplice accertamento di carattere pratico
odiernamente non più adeguato alle esigenze poste a base dell'esame di
Stato richiesto per l'esercizio professionale. Si avrebbe infine
un'evidente disparità di trattamento tra i ragionieri e gli altri
professionisti, per ciò che accanto all'esame pratico, per altro meno
importante e meno garantito dell'esame di Stato prescritto per gli
altri professionisti, è richiesto un biennio di pratica.
L'ordinanza veniva notificata al ricorrente, al pubblico ministero
e al Presidente del Consiglio dei ministri, ed era regolarmente
comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e
periti commerciali di Torino che, a mezzo degli avvocati Antonio
Forchino, Vittorio Mandel e prof. Massimo Severo Giannini si
pronunciava per la legittimità costituzionale della norma oggetto
della denuncia.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che a
mezzo del sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese
concludeva per l'infondatezza della questione. Ad avviso della difesa
dello Stato, non essendo stata a tutt'oggi emanata la norma legislativa
di cui all'art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, deve ritenersi,
secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, che sia in vigore
la disciplina della legge n. 327 del 1906 e del relativo regolamento.
Gli esami sostenuti al termine dei corsi di studio dagli iscritti agli
istituti tecnici commerciali sarebbero veri e propri esami di Stato, e
perciò non avrebbe fondamento la denuncia che presuppone una
disparità di trattamento tra ragionieri ed altri professionisti.
In particolare, non si può dire che detto esame costituisca un di
più richiesto dalla legge ai ragionieri per l'iscrizione all'albo
perché esso deve essere considerato integrativo dell'esame di Stato
previsto al termine dei corsi di studio presso gli istituti tecnici
commerciali. E non può contestarsi al legislatore la facoltà di
aggiungere in modo razionale (come nel caso in esame), per particolari
categorie di professionisti, ad un esame di Stato, altri accertamenti
della loro capacità a fini professionali. Né codesto ulteriore
accertamento è in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della
Costituzione che si limita a richiedere un requisito minimo per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Né infine è censurabile
sotto profili costituzionali la prescrizione del biennio di pratica,
essendo la necessità di un periodo minimo di tirocinio pratico
prevista per altre categorie di professionisti.
3. - Davanti al Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti
commerciali di Lucca e successivamente davanti al Consiglio nazionale,
il ragioniere Silvano Susini, che nel 1920 aveva conseguito il diploma
di ragioniere e perito commerciale, nonché quello di abilitazione
tecnico commerciale, proponeva domanda di iscrizione all'albo
professionale.
Avverso la pronuncia sfavorevole del Consiglio nazionale
l'interessato ricorreva davanti al tribunale di Lucca insistendo nella
richiesta e pregiudizialmente sollevando la stessa questione
prospettata dai ragionieri Uglietti e Savio nei procedimenti già
ricordati.
In camera di consiglio si presentava e depositava comparsa il
ragioniere Vittorio Varetti, in proprio e quale Presidente del
Consiglio del Collegio di Lucca, ma il tribunale nel contrasto delle
parti dichiarava inammissibile codesto intervento e disponeva di
conseguenza.
Dopodiché con altra ordinanza del 2 febbraio 1971 il giudice
considerava rilevante (limitandosi ad osservare che la decisione
avrebbe influito sulla pronuncia di merito) e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento
all'art. 33 , comma quarto (recte: quinto) della Costituzione.
Secondo il tribunale l'illegittimità costituzionale risiederebbe
nel fatto che mentre il precetto costituzionale prevede due esami, uno
per la conclusione degli studi in ogni ordine e grado di scuola ed un
altro per l'abilitazione all'esercizio professionale, in base alla
norma denunciata il titolo conseguito nell'esame conclusivo degli studi
svolti negli istituti tecnici abiliterebbe direttamente all'esercizio
della professione e nessun altro esame quindi sarebbe necessario.
L'ordinanza veniva notificata alla parte, al pubblico ministero e
al Presidente del Consiglio dei ministri ed era oggetto di regolare
comunicazione e pubblicazione.
Davanti a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e
periti commerciali di Lucca il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio
Mandel e prof. Massimo Severo Giannini, concludeva, perché, in via
principale, fosse dichiarata fondata la questione, ed in via
subordinata, fosse accertata la vigenza ed applicabilità della sopra
citata norma della legge n. 119 del 1969 per lo svolgimento
dell'attività di ragioniere non avente carattere professionale nel
senso giuridico del termine, e dell'art. 31 del d.P.R. n. 1068 del 1953
ed in relazione al Regolamento del 1906 per lo svolgimento
dell'attività professionale in senso proprio.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che a
mezzo del sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
chiedeva alla Corte di voler dichiarare inammissibile (per assoluta ed
evidente inapplicabilità della normativa del 1969 alla specie) o
comunque non fondata la questione.
A quest'ultimo riguardo la difesa dello Stato osservava che la
norma denunciata non aveva portata innovativa rispetto alla
legislazione precedente in tema di esercizio pubblico della professione
e pertanto le norme relative dovevano considerarsi in vigore, con la
conseguenza della loro piena compatibilità con l'art. 33 della
Costituzione. Rilevava altresì che alle medesime conclusioni si doveva
pervenire in ipotesi qualora si volesse ammettere il carattere
innovativo della legge del 1969: fermo l'obbligo costituzionale
dell'esame di Stato sarebbe riservato al legislatore ordinario di tener
conto nella concreta disciplina dell'istituto delle esigenze del
pubblico interesse di volta in volta emergenti. E ciò sarebbe dato
rilevare nella specie.
Comunque non dovrebbe essere trascurata la circostanza che secondo
la normativa in oggetto l'esame di maturità avrebbe assunto
caratteristiche tali da renderlo idoneo ad accertare anche la capacità
professionale.
4. - Relativamente ai tre giudizi, fin qui richiamati, i Collegi
dei ragionieri e periti commerciali di Novara, di Torino e di Lucca
presentavano un'unica memoria.
L'Avvocatura generale dello Stato del pari presentava una unica
memoria per le questioni sollevate dai tribunali di Torino e di Lucca.
Con i detti scritti difensivi i Collegi locali ed il Presidente del
Consiglio dei ministri svolgevano le ragioni a sostegno delle
rispettive domande, ed insistevano nelle precedenti conclusioni.
5. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 23
marzo 1971 nei procedimenti rispettivamente promossi dai geometri Mario
Salardi, Antonio Ravazzini ed Oscar Valcavi, il Consiglio nazionale dei
geometri, ritenuta l'applicabilità alle specie della legge 5 aprile
1969, n. 119 (dato che i ricorrenti avevano chiesto l'iscrizione
all'albo in base a diplomi conseguiti ai sensi della citata legge),
riteneva costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 33,
comma quinto, della Costituzione la norma di cui all'art. 1, comma
terzo, del d.l. n. 9 del 1969 convertito nella legge n. 119 dello
stesso anno.
Secondo il giudice a quo dall'art. 33 della Costituzione si desume
il principio che per l'esercizio della professione occorre il
superamento non solo dell'esame di Stato previsto a conclusione del
ciclo scolastico ma anche di quello avente specificamente la funzione
di abilitare all'esercizio professionale: i due esami peraltro
assolvono nel sistema ad una diversa funzione. Quel principio poi non
viene meno qualora i due esami si svolgano congiuntamente e sempre che
il conseguimento delle due finalità sia garantito.
Senonché con la citata normativa del 1969 l'unificazione
dell'aspetto accademico e di quello professionale dell'esame di Stato
non è strutturata in modo tale da assicurare la rispondenza dell'esame
stesso anche alla finalità tecnico- professionale: il ripetuto esame
avrebbe carattere esclusivamente accademico e non professionale e non
darebbe alcuna garanzia in ordine alle attività che debbono essere
svolte dal professionista.
Le tre ordinanze venivano notificate, ed in ciascuno dei tre
procedimenti, al ricorrente, al Consiglio del Collegio dei geometri ed
al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, e al Presidente del
Consiglio dei ministri.
Davanti a questa Corte si costituiva soltanto il Collegio dei
geometri di Reggio Emilia con tre identici atti di deduzioni ed a mezzo
del prof. avv. Giuseppe Guarino. Non spiegava intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Il Collegio dei geometri con le deduzioni e con una memoria, dopo
un ampio svolgimento delle ragioni concludeva per la piena fondatezza
della questione come sopra sollevata.
6. - All'udienza del 12 gennaio 1972, preliminarmente la Corte,
sentito il prof. avv. Massimo Severo Giannini nell'interesse dei tre
Collegi locali dei ragionieri e periti commerciali, con separate
ordinanze dichiarava l'inammissibilità delle relative costituzioni in
giudizio.
Dopo di che il prof. avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei
geometri di Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
svolgevano le rispettive difese. Considerato in diritto :
1. - Con le sei ordinanze indicate in epigrafe sono sollevate
questioni di legittimità costituzionale identiche o strettamente
connesse a proposito di norme relative o riferite all'ordinamento delle
professioni di ragioniere e perito commerciale, e di geometra.
Infatti, il tribunale di Torino ritiene che sia in contrasto con
gli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione la norma dell'art.
2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327
(sull'esercizio della professione di ragioniere); per il tribunale di
Novara, con l'art. 31, n. 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in
relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (contenente delega al
Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti
delle professioni di esercente in economia e commercio e di
ragioniere), sarebbero violate le disposizioni di cui agli artt. 76 e
77 della Carta costituzionale; ed infine, secondo il tribunale di Lucca
ed il Consiglio nazionale dei geometri (con tre ordinanze), l'art. 1,
comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami
di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola
media), convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, urterebbe contro
il citato art. 33, comma quinto, della Costituzione.
Ricorrono, per ciò, i presupposti perché i giudizi così insorti
siano riuniti e decisi con una sola sentenza.
2. - All'esame della questione sollevata dal tribunale di Lucca non
è di ostacolo la circostanza, messa in rilievo dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, avendo l'interessato conseguito il diploma
nel 1920, il giudice a quo non avrebbe mai potuto applicare nei di lui
confronti la norma denunciata e cioè l'art. 1, comma terzo del citato
d.l. n. 9 del 1969.
La Corte ritiene che non ricorre il dedotto palese difetto di
rilevanza, perché il tribunale ha sostanzialmente interpretato la
norma in questione nel senso che la stessa fosse applicabile a tutti
quelli che avessero o avrebbero superato l'esame conclusivo degli studi
nell'istituto tecnico.
Ad ogni modo, la stessa questione è prospettata dal Consiglio
nazionale dei geometri, e per essa non esiste alcuna eccezione o
ragione di inammissibilità.
3. - Le ordinanze emesse dai tribunali di Torino, di Novara e di
Lucca denunciano l'esistenza di dubbi e di contrasti circa la vigenza e
la portata di norme relative all'esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale.
Chiamati a pronunciarsi sui reclami proposti da tre ragionieri
contro decisioni del competente Consiglio nazionale, che aveva
rigettato le loro domande di iscrizione nell'albo professionale, i
detti tribunali hanno ritenuto rispettivamente che ai fini
dell'iscrizione nell'albo fossero tuttora necessari, oltre il
conseguimento e possesso del titolo di studio, il compimento di un
biennio di pratica presso un ragioniere collegiato ed il superamento
dell'esame pratico a sensi del citato art. 2, comma secondo, lettera d
della legge n. 327 del 1906; che nei confronti di questa norma e delle
relative disposizioni regolamentari (artt. 18 a 23 del r.d. 9 dicembre
1906, n. 715) il legislatore avesse voluto innovare con la citata legge
n. 3060 del 1952 e con il citato d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, n.
5); e infine, che anche queste ultime norme fossero state abrogate con
il citato d.l. n. 9 del 1969 (art. 1, comma terzo) e con la relativa
legge di conversione n. 119 dello stesso anno.
Si presenta per ciò conveniente un esame analitico e complessivo
di tutte le norme ora ricordate, onde accertare se ed in che senso le
questioni sollevate dai tre tribunali concernano norme vigenti e
attinenti all'ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale.
4. - L'esercizio pubblico della professione di ragioniere è stato
oggetto di apposita disciplina a mezzo della citata legge n. 327 del
1906, la quale lo ha riservato "ai ragionieri regolarmente iscritti nei
Collegi" (art. 1) istituiti in ogni provincia, ed ha previsto tra le
condizioni necessarie per far parte del Collegio che l'aspirante avesse
conseguito il diploma di ragioniere oppure fosse abilitato
all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato
da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di
commercio, o fosse stato abilitato all'esercizio della professione di
ragioniere prima dell'ordinamento scolastico di allora e secondo le
norme nel tempo vigenti (art. 2, comma secondo, lettera c); e che
l'aspirante avesse, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un
ragioniere collegiato, durante due anni, ed avesse superato un esame
pratico (lettera d dello stesso articolo, e artt. 18 a 23 del citato
r.d. n. 715 del 1906).
A codesto ordinamento, per vari decenni, non sono state apportate
modifiche. Anzi nel 1934, di esso si è implicitamente confermata la
vigenza, stabilendosi con l'art. 1 del r.d.l. n. 565 del 19 marzo,
contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, che per questi
il periodo di pratica sopra indicato fosse ridotto da due anni a tre
mesi.
Solo con la citata legge n. 3060 del 1952 il legislatore ha voluto
che si procedesse alla revisione del detto ordinamento.
Ed infatti ha delegato il Governo a provvedere a tale revisione,
fissando i principi e criteri direttivi a cui il Governo stesso si
sarebbe dovuto attenere. In particolare, a questo ultimo riguardo, ha
stabilito che la determinazione del campo delle attività professionali
dei ragionieri (e dei dottori commercialisti per la revisione del cui
ordinamento era stata del pari concessa delega) non dovesse importare
attribuzioni di attività in via esclusiva; che la costituzione degli
organi professionali dovesse ispirarsi a principi democratici; che
l'iscrizione negli albi non dovesse in alcun caso consentirsi agli
impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, fosse vietato
l'esercizio della libera professione; e che i procedimenti relativi
all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia
disciplinare dovessero essere regolati in maniera da assicurare la
tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.
Con il d.P.R. n. 1068 del 1953 il legislatore delegato, dopo avere
statuito che il "ragioniere e perito commerciale non può esercitare la
professione se non è iscritto nell'albo" (art. 2), ha disposto che per
ottenere codesta iscrizione è necessario, tra l'altro, "avere compiuto
il corso di studi negli istituti tecnici commerciali o essere abilitati
all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere
stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima
dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con
legge 15 luglio 1906, n. 327" (art. 31, n. 4), e "oltre ad aver
compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e
con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa,
su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
quello per la grazia e giustizia" (art. 31, n. 5).
Successivamente e sino ad oggi non è stata emanata la legge
prevista in ordine al secondo dei requisiti ora detti e non sono state
apportate modifiche o integrazioni al vigente ordinamento.
5. - Dall'esposizione che precede risulta con sicurezza che sono
tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per
l'iscrizione nell'albo e per l'esercizio pubblico della professione di
ragioniere, le norme di cui alla legge n. 327 del 1906 (art. 2, comma
secondo, lettera d), ed al relativo regolamento d'esecuzione (r.d.l. n.
715 del 1906, artt. 18-23), non essendo state le stesse abrogate o
derogate da norme successive ed in particolare da quelle di cui alla
legge n. 3060 del 1952 (articolo unico) e al d.P.R. n. 1068 del 1953
(articolo 31, nn. 4 e 5).
Con la legge di delegazione, in funzione dell'ordinamento della
professione di ragioniere, sono stati fissati principi e criteri
direttivi in coerenza con una volontà innovatrice ed in modo tale che
l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze,
ma non si è inteso modificare né si è modificata la preesistente
normativa circa il punto sopradetto.
Vi si parla infatti di riforma e di revisione dell'ordinamento
professionale, ma il solo principio o criterio direttivo attinente ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo (quello di cui alla lettera c del
citato articolo unico) è dettato per i ragionieri, impiegati dello
Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali sia vietato
l'esercizio della libera professione. Il che significa che proprio per
quei requisiti il legislatore non ha inteso dar vita ad una nuova
disciplina (tanto è vero che al riguardo non ha indicato principi e
criteri direttivi) ed anzi ha voluto che nella sostanza la preesistente
normativa venisse confermata.
E la legge delegata, del pari, sul punto non innova espressamente;
e non contiene neppure una norma di abrogazione di atti normativi
precedenti. Né ricorre alcuna abrogazione o derogazione tacita delle
preesistenti disposizioni.
Al contrario, di esse vi si trova una importante conferma, essendo
specificamente richiesto che il ragioniere per conseguire la iscrizione
nell'albo deve aver superato sia l'esame di Stato scolastico che quello
professionale. Tale volontà positiva, sicuramente esistente e
risultante dal chiaro disposto dei nn. 4 e 5 dell'art. 31 non è poi
svuotata di contenuto o eliminata dalla contestuale volontà di non
disciplinare attualmente l'esame professionale (col rimetterne la
determinazione del tempo e delle modalità, ad una successiva legge)
perché la prima volontà, come si è detto, è meramente confermativa
di una parte di precedenti norme e tutte, ed in special modo quelle
relative al termine e alle modalità dell'abilitazione, erano e sono
rimaste in vigore. Non vi è quindi alcun vuoto legislativo, che per
altro sarebbe colmato, ma solo una omissione di atti normativi che,
fermo il principio del doppio esame di Stato positivamente riaffermato,
si sarebbero potuti rivolgere a disciplinare in modo eguale la stessa
materia considerata dalle norme del 1906, le quali, pertanto, non
essendo state modificate neppure in parte, sono rimaste integralmente
in vigore.
6. - Sulla normativa attinente al campo professionale non hanno
inciso le leggi che si sono succedute in materia scolastica, e fino al
d.l. n. 9 del 1969 ed alla relativa legge di conversione.
Tali leggi, infatti, hanno un ambito ed un contenuto ben definiti e
propri, essendo dettate per disciplinare le forme, i modi ed i tempi
della istruzione pubblica, e non concernono minimamente la distinta e
diversa materia delle libere professioni e non possono quindi riferirsi
all'esercizio delle relative attività.
A proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli
studi, esse leggi tendono a mantenerli distinti da quelli
professionali, previsti dai vari ordinamenti.
E non rileva in contrario che attraverso il superamento degli esami
scolastici conclusivi sia stato conseguito, almeno dal 1924 in poi, un
titolo di abilitazione all'esercizio professionale.
Va al riguardo considerato che, in base all'ordinamento
dell'istruzione media commerciale di cui al r.d. 15 maggio 1924, n.
749, "il diploma conseguito in seguito agli esami di abilitazione
presso gli istituti commerciali, dà diritto all'esercizio della
professione e all'iscrizione nei relativi albi professionali, alle
condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia" (art. 51);
che con il riordinamento dell'istruzione media tecnica, attuato con la
legge 15 giugno 1931, n. 889, chi abbia superato l'esame di
abilitazione, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico,
consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e
precisamente, per la sezione commerciale, "il diploma di ragioniere e
perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e
commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale" (art.
65); ed infine che, secondo il d.l. n. 9 del 1969, "il titolo
conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi
svolti nell'istituto tecnico... abilita... all'esercizio della
professione" (art. 1, comma terzo).
Ma codesta normativa, dal contenuto costante, che parla di "diritto
all'esercizio della professione" o di abilitazione "all'esercizio
professionale" o "all'esercizio della professione", considera sempre il
titolo di studio (a conclusione degli studi svolti nell'istituto
tecnico) solo come titolo di legittimazione all'esercizio della
professione, ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso,
siccome è rigorosamente detto nel citato art. 51 del r.d. n. 749 del
1924.
Non va infine trascurato che la non incidenza delle norme sopra
richiamate sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti
commerciali, trova una conferma nell'avere il citato r.d.l. n. 565 del
1934 confermato, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 889 del
1931, la vigenza delle norme del 1906.
7. - È pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, che
vanno esaminate le questioni sollevate con le ordinanze dei tribunali
di Torino, di Novara e di Lucca.
A proposito di quella relativa all'art. 31 n. 5 del d.P.R. n. 1068
del 1953, interpretata nei sensi già detti la norma ed escluso quindi
che il legislatore, con la legge di delegazione e con quella delegata,
abbia innovato nei confronti della preesistente normativa, con
l'abrogazione delle norme del 1906, ed abbia, con l'omissione di atti
normativi, provocato un vuoto nel sistema, deve dirsi che la lamentata
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione non sussiste.
Codeste disposizioni, prescrivendo che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
determinato e per oggetti definiti, e che il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria, fissano i presupposti, le condizioni ed i limiti
dell'attività legislativa delegata.
E riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel
suo contenuto sostanziale conforme a quella di delegazione.
In particolare, non si ha difformità tra le due leggi, sufficiente
ad integrare una violazione dei citati precetti costituzionali,
qualora, con la legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute
norme già esistenti nel sistema, rientranti nella materia oggetto
della delega e compatibili con i principi e criteri direttivi.
Non viola, per tanto, gli artt. 76 e 77 della Costituzione l'art.
31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo unico
della legge n. 3060 del 1952, perché, richiedendo, tra le condizioni
per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto
dal Collegio provinciale, oltre il possesso del titolo di studio, il
superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione
nel termine e con le modalità che sarebbero stati stabiliti con
successiva legge su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con quello per la grazia e giustizia, da un canto conferma che
per l'iscrizione all'albo occorre il superamento, oltre che dell'esame
scolastico, anche di quello professionale (che per i ragionieri e
periti commerciali è l'esame pratico richiesto, unitamente al biennio
di pratica, dalle citate norme del 1906) e dall'altro, attraverso il
rinvio, non dà vita a norme estranee alla materia della delega o
incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa
legge di delega.
8. - Sono parimenti non fondate le questioni sollevate dai
tribunali di Torino e di Lucca, per cui le norme denunciate (art. 2,
comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906, e art. 1, comma
terzo, del d.l. n. 9 del 1969) sarebbero in contrasto con l'art. 33,
comma quinto, e la prima anche con l'art. 3 della Costituzione.
Giova, al riguardo, tenere, anzitutto, presente che l'art. 33,
comma quinto, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date
professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha
necessariamente di questi preso e dato atto, e, prescrivendo "un esame
di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale",
ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del
legislatore.
In sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo
dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati
che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di
ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della
commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in
modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo
accertamento del grado di maturità del discente e del concreto
possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e
capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico
dell'attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.
Non viola per tanto il detto precetto costituzionale l'art. 2,
comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906: sono, infatti,
ed in particolare, tenuti distinti l'esame di Stato a conclusione del
ciclo degli studi, e l'altro, parimenti di Stato, a carattere e fine
professionale; e questo secondo esame, denominato "pratico", è
strutturato in maniera tale da essere, anche se in misura ridotta e
però appena sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento da
parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso
del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico
l'attività professionale.
Per queste stesse ragioni, rilevanti sotto altro profilo, la norma
denunciata non risulta neppure in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Non si è in presenza di una ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti di una categoria di professionisti, come
sostiene il giudice a quo per ciò che le norme del 1906
richiederebbero, per autorizzare il ragioniere all'esercizio
professionale, qualcosa di più (il biennio di pratica) o qualcosa di
meno (un semplice esame pratico) di quel che altri ordinamenti esigono
per altri professionisti.
Non possono infatti dirsi eguali le situazioni degli esercenti le
varie professioni e quindi è ben possibile che non siano uniformi le
norme relative alle singole professioni.
E comunque, anche a voler ammettere che siano sostanzialmente
comuni le esigenze da tutelare legislativamente, le norme emanate per
le varie professioni, comparativamente considerate, sarebbero tuttavia
coerenti con il principio di eguaglianza solo che rispecchiassero nella
sostanza quelle esigenze.
In particolare, le norme del 1906, relative alla professione di
ragioniere, messe a raffronto con quelle disciplinanti altre
professioni, sono, come si è detto, sufficientemente rispettose delle
garanzie volute dall'art. 33, comma quinto, ed in quanto tali tutelano
le dette esigenze e riflettono comunque un ragionevole uso della
discrezionalità spettante al legislatore.
9. - Non viola l'art. 33, comma quinto, della Costituzione neppure
la norma di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969,
convertito nella legge n. 119 dello stesso anno.
Con la norma denunciata, infatti, a conferma di quanto in passato
disposto con gli artt. 50 e seguenti del r.d. n. 749 del 1924, e 51,
lettera f, e 65 della legge n. 889 del 1931, e per l'esame previsto a
conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara
solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti
istituti "abilita alla professione", e con ciò la disciplina è
destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente
e direttamente su quello professionale; e d'altra parte, ai fini
dell'esercizio professionale per i ragionieri e periti commerciali
rilevano le indicate norme del 1906 e del 1953, intese e coordinate nei
modi anzidetti.
Deve quindi dirsi non fondata la questione che, relativamente alla
detta norma il tribunale di Lucca ha sollevato con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
10. - Infine - e correlativamente - risulta non fondata la
questione prospettata, con le tre ordinanze di identico contenuto, dal
Consiglio nazionale dei geometri, concernente lo stesso art. 1, comma
terzo, del d.l. n. 9 del 1969 e sempre in riferimento all'art. 33,
comma quinto, della Costituzione.
Dato che la norma denunciata non ha portata innovativa e
specificamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di
maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri,
ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione,
abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del
collegio provinciale, mancano le condizioni perché si possa
riscontrare un qualsiasi contrasto tra quella norma e la disposizione
costituzionale in riferimento.
Allo stato attuale della legislazione, per ciò, per la professione
di geometra è il relativo ordinamento (ed in particolare, e tra le
altre, la norma di cui all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio
1929, n. 274) che andrebbe messo a raffronto con le disposizioni e i
principi della Costituzione.
Una norma come quella denunciata, che - interpretata nei sensi
sopradetti - non concerne l'esame di abilitazione all'esercizio
professionale, conseguentemente non è in contrasto con l'art. 33,
comma quinto, là ove questo prescrive il detto esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio
1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere), in
riferimento agli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione;
b) dell'art. 31, n. 5, del d.PR. 27 ottohre 1953, n. 1068
(ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in
relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al Governo della
facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni
di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
c) dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9
(riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di
licenza della scuola media), convertito in legge con modificazioni
dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in riferimento all'art. 33, comma
quinto, della Costituzione;
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe rispettivamente dal
tribunale di Torino, dal tribunale di Novara, e dal tribunale di Lucca
e dal Consiglio nazionale dei geometri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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