Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1978 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e

secondo comma, del codice di procedura civile, modificato dalla legge

11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre

1975 dal pretore di Cento nel procedimento civile vertente tra Raif

Michael e la ditta GIACA Arti grafiche di Tassinari Giovanni, iscritta

al n. 173 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e secondo

comma, c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973,

n. 533), secondo cui le sentenze di primo grado a favore del lavoratore

per crediti di lavoro, sono ex lege provvisoriamente esecutive anche in

pendenza del termine per il deposito della motivazione, per asserito

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione;

considerato che la questione è stata proposta nel corso di un

giudizio di primo grado;

che questa Corte, in casi del tutto corrispondenti, con sentenze 16

e 17 del 1977, ha dichiarato l'inammissibilità di siffatte questioni,

perché concernenti disposizioni che disciplinano l'esecuzione della

sentenza e pertanto non assumono rilevanza nel giudizio di primo grado;

che non risultano prospettati argomenti nuovi sul punto;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (nel testo

risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

Cost., con l'ordinanza del pretore di Cento in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte