Sentenza n. 43/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
citata
- art. 6d.P.R. 915/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo
comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33
(Norme per la tutela dell'ambiente), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, iscritta al n.
419 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 22 luglio 1989 dal Pretore di Verona -
Sezione distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a
carico di Grimaldi Corrado ed altro, iscritta al n. 477 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Vicenza, nel corso del procedimento penale a
carico di Pagnoni Albano, imputato della contravvenzione di cui
all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere
effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza del 22 febbraio
1989 (R.O. n. 419 del 1989) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione
Veneto n. 33 del 16 aprile 1985, nella parte in cui esclude la
necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d),
del d.P.R. n. 915 del 1985, per gli accumuli temporanei di rifiuti
tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di
depurazione o trattamento, "come tali soggetti solo a periodico
smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale" da emanarsi
entro un anno dalla legge.
La esclusione dell'autorizzazione sarebbe confermata nel punto
7.2.1. della circolare n. 35 della stessa Regione veneta del 4 giugno
1986 e dall'allegato n. 2 alla stessa.
1.1 - Il giudice remittente ha osservato che la fase dell'accumulo
provvisorio è in realtà lo stoccaggio provvisorio di cui al d.P.R.
n. 915 del 1982, per il quale è richiesta l'autorizzazione, sicché
la detta disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali
stabiliti dalla normativa statale (artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915 del
1982) e incide altresì sulla norma penale di cui all'art. 26 dello
stesso decreto, onde la violazione degli artt. 117 e 25 della
Costituzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Veneto, il quale ha osservato che la fase della
momentanea detenzione dei rifiuti è estranea alla sequenza delle
fasi per le quali l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 richiede
l'autorizzazione regionale; che essa non può confondersi con lo
stoccaggio provvisorio, che presuppone l'accumulo del materiale in un
apposito sito, si colloca dopo la fase della raccolta e del trasporto
e si traduce in una operazione anche spazialmente effettuata al di
fuori delle aziende produttrici, secondo quanto risulta altresì
dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982.
Ha anche rilevato che la norma statale pone solo dei principi
generali in tema di rifiuti e non contiene una dettagliata
regolamentazione delle forme gestionali di essa, anche perché
altrimenti risulterebbe lesa la sfera dell'autonomia regionale, posto
che lo smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza regionale,
essendo ricompreso nella materia dell'urbanistica e dei lavori
pubblici (art. 117 della Costituzione).
3. - Anche il Pretore di Verona, sede distaccata di Caprino
Veronese, nel corso del procedimento penale a carico di Grimaldi
Corrado e Giardi Italo Mario, imputati del reato di cui agli artt.
110 del codice penale e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 per aver
tenuto, senza autorizzazione, in stoccaggio provvisorio, presso lo
stabilimento cui erano addetti, rifiuti tossico-nocivi provenienti da
lavorazioni industriali, con ordinanza del 22 luglio 1989 (R.O. n.
477 del 1989), ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione
Veneto n. 33 del 1985 in riferimento agli artt. 116 (recte: 117) e 25
della Costituzione.
Ha rilevato anzitutto la impossibilità di distinguere l'accumulo
temporaneo dallo stoccaggio provvisorio, e ha poi osservato che non
può ravvisarsi differenza fra l'ipotesi in cui lo stoccaggio avvenga
nello stabilimento e quella in cui si effettui presso terzi ed
inoltre che, essendo previste dalla legge statale sanzioni penali in
caso di mancanza di autorizzazione, la disposizione regionale che non
richiede l'autorizzazione interferisce con la disciplina
sanzionatoria ed esorbita dai limiti della competenza regionale
(sentenze della Corte costituzionale nn. 79 del 1977, 179 del 1986,
370 del 1989).
3.1 - Nel giudizio non si sono costituite parti né vi sono stati
interventi.
4. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, siccome propongono identica questione, possono
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti ragioni di
connessione.
1.1 - La questione è fondata.
La disposizione regionale censurata esonera dall'obbligo
dell'autorizzazione, imposto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1985
e sanzionato penalmente dall'art. 26 dello stesso d.P.R., l'accumulo
temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso lo stabilimento che li
produce o presso terzi e lo assoggetta solo a periodico smaltimento
secondo le direttive della Giunta regionale nel presupposto che esso
sia una fase diversa dallo stoccaggio provvisorio per cui è
richiesta la predetta autorizzazione.
I giudici remittenti, interpretando le disposizioni in esame,
hanno escluso la sussistenza della differenza tra le due fasi e hanno
ricompreso anche l'accumulo temporaneo nello stoccaggio provvisorio.
Conseguentemente, per effetto della compiuta interpretazione, la
disposizione regionale censurata viola i precetti degli artt. 117 e
25 della Costituzione, secondo quanto già ritenuto da questa Corte
(sentenza n. 370 del 1989).
Si ribadisce che entro il sistema di scelte sanzionatorie non
possono introdursi arbitrarie distinzioni, perché si sconvolgerebbe
la complessiva logica della legge, diretta ad attuare direttive
C.E.E. con uniformi trattamenti in tutto il territorio nazionale
(cfr. anche sentenza n. 179 del 1976).
La potestà legislativa regionale "è destinata a cedere
all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità
ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il
territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i
risvolti penali del problema ed aventi comunque lo spessore di leggi
attuative di obblighi contratti in sede comunitaria" (sent. n. 370
del 1989).
Inoltre, va riaffermato (sent. n. 79 del 1977) che la fonte del
potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le
Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare
con proprie leggi le pene previste in una data materia. Non possono,
cioè, interferire negativamente con le norme penali statali
disciplinando e considerando lecita un'attività che invece
l'ordinamento statale sanziona penalmente.
Pertanto, la disposizione impugnata deve essere ritenuta
costituzionalmente illegittima perché contrasta con le disposizioni
degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, producendo anche una non consentita differenziazione della
disciplina penale statale della fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi; dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16
aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte
in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli
artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi
presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o
trattamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte