Sentenza n. 43/1991
Altra decisione · depositata il 31/01/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 8legge 9/1982
citata
- art. 79legge 9/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge
della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e
l'uso del territorio), in relazione all'art. 8 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze
in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 94, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dalla
s.p.a. Scamosceria Astico contro il Comune di Thiene ed altro,
iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 29 e 30 giugno 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dalla
s.r.l. PROJECT contro il Comune di Conegliano ed altra, iscritta al
n. 685 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Scamosceria Astico,
nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Ivone Cacciavillani per la s.p.a. Scamosceria Astico;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse la prima il 22
febbraio 1990 (reg. ord. n. 519 del 1990) e la seconda il 29 e 30
giugno 1990 (reg. ord. n. 685 del 1990), il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79 della legge regionale veneta 27 giugno
1985, n. 61, nella parte in cui non limita il verificarsi del tacito
assenso sulle istanze di concessione edilizia alle sole ipotesi di
costruzioni per l'edilizia residenziale, così come disposto
dall'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. - I giudici a quibus, richiamando anche propri precede nti
giurisprudenziali, partono dalla considerazione che la legge
regionale in questione ha disciplinato in modo organico le modalità
per l'assetto e l'uso del territorio e che, in particolare, la norma
impugnata sembra estendere l'applicazione dell'istituto del
silenzio-assenso ad ogni intervento edilizio, anche di natura non
residenziale.
Ricordato che precedenti decisioni in tal senso sono state
riformate dal Consiglio di Stato - il quale, da un canto, ha ritenuto
che la mancata ripetizione nella legge regionale del limite inerente
alla edilizia residenziale per la formazione del silenzio-assenso non
poteva essere intesa come volontà di estendere l'ambito
dell'istituto, la cui applicazione pertanto doveva essere limitata
alle ipotesi previste nella legge statale, e, dall'altro, ha
considerato che, diversamente, la norma regionale avrebbe
disciplinato l'istituto in deroga ai principi generali
dell'ordinamento che impongono la subordinazione della attività
edilizia al previo provvedimento concessorio - gli stessi giudici
rimettenti insistono nell'interpretare la norma regionale in senso
estensivo e non limitativo, considerando anche che la stessa legge
regionale è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (che costituisce una legge-quadro in materia di
controllo della attività urbanistico-edilizia), il cui art. 25, 1°
comma, lettera b), dispone che le Regioni con proprie leggi
definiscano criteri per accelerare l'esame delle domande di
concessione e di autorizzazione edilizia; il che sembrerebbe
confermare l'intenzione del legislatore regionale di non operare
distinzioni in ordine al tipo di interventi edilizi tacitamente
consentiti e di disciplinare, organicamente e a regime, l'istituto
del silenzio-assenso.
Ciò premesso, i giudici del rinvio dubitano che la legge regionale
possa disciplinare la materia in modo diverso da quello previsto
dalla legislazione statale senza incorrere nella censura di
incostituzionalità, anche alla luce della sentenza di questa Corte
n. 1033 del 1988, che ha qualificato come norme fondamentali di
riforma economico-sociale le disposizioni dettate dall'art. 8 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
3. - È intervenuta in uno solo dei due giudizi (reg. ord. n. 519
del 1990) la Regione Veneto, eccependo in primo luogo la
inammissibilità della questione, in quanto proposta sulla premessa
di una duplice interpretazione della norma impugnata; nel merito, ne
ha sostenuto la infondatezza, perché la normativa regionale non deve
essere "completamente e piattamente" aderente al dettato della legge
statale, pur definita quale riforma economico- sociale, ma deve, come
nella specie, recepirne i principi, tra i quali non ultimo quello di
stabilire procedure semplificate.
4. - Si è costituita altresì nel medesimo giudizio (reg. ord. n.
519 del 1990) la parte privata per sostenere le motivazioni addotte
nell'ordinanza di rimessione e per ribadire che, mentre a principio
generale deve assurgere il c.d. silenzio-accoglimento, come forma di
difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione,
diversamente le modalità e i limiti di applicazione di tale istituto
devono essere lasciati alla libera determinazione legislativa delle
singole Regioni.
In prossimità dell'udienza di discussione, la stessa parte
privata costituita ha presentato una memoria con la quale
controdeduce all'eccezione, formulata dalla Regione Veneto, di
inammissibilità della questione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79 della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61,
"nella parte in cui non limita il verificarsi del tacito assenso
all'istanza di concessione edilizia alle sole ipotesi di costruzioni
per l'edilizia residenziale".
Le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto che la norma
regionale impugnata trovi applicazione in tutte le ipotesi di
richiesta di concessione edilizia, dubitano della sua
costituzionalità, perché contrasta con il principio generale di cui
all'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che limita
l'istituto del silenzio-accoglimento alla sola edilizia abitativa.
2. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle
ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto
presente dai giudici a quibus nel rimettere la questione. Difatti,
l'art. 8 del decreto-legge richiamato indicava alla data del 31
dicembre 1984 il termine di efficacia della previsione relativa alla
possibilità di formazione dell'assenso mediante il procedimento del
silenzio-accoglimento. Tale termine, più volte prorogato, con l'art.
8 della legge 31 maggio 1990, n. 128 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), lo è stato da ultimo fino alla data del
31 dicembre 1990 ed è, quindi, attualmente scaduto.
Per effetto dello jus superveniens, in tal modo verificatosi,
devesi disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un
riesame della rilevanza della comune questione alla luce del nuovo
quadro normativo di riferimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte