Sentenza n. 43/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 67/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
2 maggio 1995 dal pretore di Catania - sezione distaccata di Giarre -
nel procedimento civile vertente tra Corbo Mariangela e Ministero del
lavoro ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Corbo Mariangela nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Massimo D'Antona per Corbo Mariangela e l'avvocato
dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio proposto da Mariangela Corbo per il
riconoscimento del proprio diritto a fruire della indennità di
maternità in seguito ad interdizione ed astensione obbligatoria dal
rapporto di lavoro instaurato, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67, con la cooperativa Noemi, il Pretore di Catania,
sezione distaccata di Giarre, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della citata
legge nella parte in cui esclude la configurabilità del rapporto di
lavoro de quo come di natura subordinata e, comunque, nella parte in
cui non prevede l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 4, 5 e
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle
lavoratrici madri.
Il giudice a quo, dopo aver premesso che l'interessata ha svolto la
propria attività lavorativa in condizione di subordinazione, rileva
che la norma impugnata, nel qualificare il rapporto come "rapporto di
lavoro non subordinato", determinerebbe la violazione degli artt. 3
e 37 della Costituzione in quanto la lavoratrice non potrebbe
usufruire della previdenza a favore delle lavoratrici madri di cui
agli artt. 4, 5 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
diversamente da quanto stabilito in favore delle altre categorie di
lavoratrici subordinate e in dispetto dei fondamentali principi posti
a tutela della donna e della maternità.
A sostegno delle censure il giudice rimettente richiama la sentenza
n. 121 del 1993 di questa Corte, in base alla quale non è consentito
al legislatore negare la qualificazione giuridica di lavoro
subordinato a rapporti che tale natura rivestono ove da ciò consegua
l'inapplicabilità di norme inderogabili a tutela del lavoro
subordinato, e la circolare dell'Assessorato del lavoro della Regione
Siciliana n. 1553 del 28 giugno 1993 secondo cui anche al rapporto
ibrido di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 devono essere
applicate le norme poste a tutela delle lavoratrici madri.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la parte privata chiedendo, in via principale,
l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, ed in
via subordinata una declaratoria di non fondatezza della questione
interpretando le norme impugnate nel senso di non escludere la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ove il rapporto
oggetto del giudizio a quo presenti contenuti e modalità proprie del
rapporto di lavoro subordinato.
3. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o per l'infondatezza della
proposta questione.
La difesa erariale rileva in primo luogo che la questione andrebbe
dichiarata inammissibile per una serie di considerazioni; il giudice
rimettente avrebbe infatti omesso di valutare pregiudizialmente
l'ammissibilità del ricorso innanzi a lui proposto, non avendo
considerato che la domanda di corresponsione dell'indennità di
maternità è stata formulata nei confronti di soggetti non
legittimati passivamente quali il Ministero del lavoro,
l'Assessoratoal lavoro della Regione siciliana, l'Ufficio provinciale
del lavoro e la cooperativa Noemi, mentre non risulta la chiamata in
causa dell'INPS cui compete il pagamento della provvidenza invocata.
Da ciò conseguirebbe, rileva l'Avvocatura, l'inammissibilità del
ricorso introduttivo e la irrilevanza del dubbio di costituzionalità
sollevato.
Dall'ordinanza di rimessione, inoltre, non emergerebbe in modo
chiaro se il rapporto di lavoro, che si assume di natura subordinata,
sia intercorso con il Comune di Riposto ovvero con la cooperativa
Noemi, e quindi se si sia in presenza di un rapporto di impiego
pubblico o privato. In proposito, osserva la difesa che ove il
giudice a quo avesse ritenuto la ravvisabilità di un rapporto di
impiego pubblico, sussisterebbe un ulteriore motivo di
inammissibilità risultando la questione di costituzionalità
sollevata da un giudice giurisdizionalmente incompetente.
Ove invece si volesse dare prevalenza alla astratta definizione del
rapporto di lavoro fornita dalla norma impugnata, l'ordinanza di
rimessione sarebbe carente di motivazione avendo il rimettente omesso
di considerare se il diritto all'indennità di maternità potesse
essere riconosciuto sulla base della legge 29 dicembre 1987, n. 546,
che ha esteso la sfera dei soggetti beneficiari della tutela a nuove
categorie di lavoratrici.
In altri termini, non risulterebbe dimostrata la tesi secondo cui
il riconoscimento del diritto invocato sarebbe impedito dalla
qualificazione del rapporto di lavoro effettuata dalla norma
impugnata.
Nel merito, osserva l'Avvocatura che, essendo l'art. 23 della legge
n. 67 del 1988 finalizzato alla realizzazione di iniziative a livello
locale temporalmente limitate e di utilità collettiva attraverso
l'impiego di giovani disoccupati, la precisazione che tale attività
lavorativa non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato appare coerente con gli obiettivi della legge e con la
natura e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste.
4. - In prossimità dell'udienza la difesa della ricorrente ha
presentato memoria insistendo per l'accoglimento delle già formulate
conclusioni.
Inoltre la difesa ha osservato che la sopravvenuta legge della
Regione Siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, la cui incidenza nel
giudizio di merito andrebbe rimessa alle valutazioni del giudice a
quo, conferma la fondatezza delle sollevate questioni, in quanto
inquadra nell'ambito del lavoro subordinato quel medesimo rapporto
che, in base alla legislazione previgente applicata nel giudizio a
quo, non potrebbe assumere tale natura per espressa disposizione
normativa.
Conclude pertanto la difesa chiedendo, in via principale, una
declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata; in
subordine, una sentenza interpretativa di rigetto secondo la quale la
norma impugnata dovrebbe interpretarsi nel senso della sua non
applicabilità ai rapporti di lavoro più volte prorogati; ed in
ulteriore subordine, una pronuncia di rimessione degli atti al
giudice a quo affinché valuti la persistenza della rilevanza della
questione alla stregua dello ius superveniens rappresentato dalla
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella
parte in cui esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro
subordinato e, comunque, nella parte in cui non prevede
l'applicabilità alla fattispecie delle previdenze a favore delle
lavoratrici madri di cui agli artt. 4, 5 e 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
In particolare il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3
della Costituzione in quanto a fronte di uguali condizioni di
subordinazione lavorativa di fatto verrebbero discriminate le
lavoratrici assunte ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988;
dell'art. 37 della Costituzione in quanto l'esclusione delle
previdenze in favore delle lavoratrici madri determinerebbe la
violazione dei principi posti a tutela della donna e della
maternità.
2. - Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilità della questione sollevate dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce
che il giudice rimettente avrebbe omesso di valutare
pregiudizialmente l'ammissibilità del ricorso innanzi a lui proposto
per non essere stata la domanda di corresponsione dell'indennità di
maternità formulata nei confronti dell'INPS quale unico soggetto
passivamente legittimato. Per respingere tale eccezione è
sufficiente osservare, come più volte affermato da questa Corte
(sentenze nn. 468 e 173 del 1994), che la verifica della
legittimazione delle parti e il riscontro dell'interesse ad agire
sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente e non sono
soggetti a controllo nel giudizio di costituzionalità.
Rileva inoltre l'Avvocatura che l'ordinanza di rimessione
difetterebbe di motivazione in punto di rilevanza, non emergendo con
chiarezza se il rapporto di lavoro in questione fosse intercorso con
il Comune di Riposto ovvero con la cooperativa Noemi e quindi se si
trattasse di impiego di natura pubblica o privata con conseguente
difetto di giurisdizione del giudice a quo nel primo caso.
In proposito, va osservato che, secondo il costante orientamento di
questa Corte, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità
rispetto a quello dal quale proviene la questione sollevata, la
Corte, in sede di verifica dell'ammissibilità, può rilevare il
difetto di giurisdizione o di competenza del giudice rimettente solo
ove questo appaia tanto evidente che nessun dubbio possa aversi sulla
sussistenza di quel vizio (sentenze nn. 349 e 288 del 1993). Nel caso
di specie non ricorrono tali estremi; ché anzi la ritenuta
giurisdizione discende dalla stessa qualificazione data dal giudice
al rapporto in questione come di natura privata perché intercorrente
con la cooperativa Noemi, cui l'interessata aveva comunicato la
propria volontà di astenersi dal lavoro per maternità e
successivamente richiesto il pagamento della relativa indennità.
3. - Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che il rimettente
avrebbe omesso di considerare se il diritto all'indennità in
questione potesse essere riconosciuto sulla base di altre
disposizioni, quali quelle contenute nella legge 29 dicembre 1987, n.
546, che ha esteso la sfera dei soggetti beneficiari della tutela a
nuove categorie di lavoratrici; in altri termini, non sarebbe stata
sufficientemente dimostrata la tesi - sostenuta dal giudice a quo -
secondo cui il riconoscimento del diritto invocato è impedito dalla
qualificazione legislativa del rapporto di lavoro espressa nella
norma sospettata di incostituzionalità.
Questa eccezione appare sostanzialmente fondata, pur se
l'inammissibilità della questione va ravvisata anche in altre
ragioni che saranno ora precisate.
4. - Va premesso che l'impugnato art. 23 della legge n. 67 del 1988
aveva previsto per gli anni 1988, 1989 e 1990 il finanziamento di
iniziative a livello locale "temporalmente limitate" consistenti
nello svolgimento di "attività di utilità collettiva" mediante
l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed
iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
Allo scadere del triennio considerato dalla normativa statale, la
Regione Siciliana ha emanato una serie di provvedimenti legislativi
con i quali ha esteso la durata massima dei progetti di utilità
collettiva di cui all'art. 23 della legge statale richiamata. Ed
invero, la durata dei progetti è stata portata dapprima fino al 30
giugno 1992 con la legge regionale n. 27 del 1991, quindi fino al 31
dicembre 1993 con la legge n. 5 del 1992, ed infine fino al gennaio
del 1996 con la legge n. 25 del 1993; inoltre con la legge regionale
n. 85 del 1995 sono state adottate misure per l'inserimento dei
giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva, precisandosi
che l'impiego dei giovani nei "nuovi" progetti avverrà in base a
contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale.
5. - Dalla descritta sequenza normativa risulta che la fonte del
rapporto di lavoro in questione non può più essere considerata la
norma statale impugnata, avendo essa esaurito i propri effetti nel
triennio 1988-1990. D'altra parte le successive disposizioni (cui
peraltro non viene riferita alcuna censura) delle leggi regionali,
pur estendendo di volta in volta la durata massima dei progetti di
utilità collettiva, non hanno previsto alcuna qualificazione
legislativa del rapporto né potevano ovviamente protrarre
l'efficacia di tutte le disposizioni della legge dello Stato. E dal
momento che l'evento maternità si è verificato nell'anno 1993, la
norma statale impugnata appare in ogni caso insuscettibile di trovare
applicazione nel caso concreto.
Pertanto, non potendo applicarsi nella specie la normativa di cui
all'impugnato art. 23 della legge n. 67 del 1988, che secondo il
giudice a quo non consentirebbe il riconoscimento del diritto della
lavoratrice alla indennità di maternità (che è previsto da una
serie di altre norme), la questione deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte