Sentenza n. 43/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 772/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo
e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza
emessa il 27 maggio 1996 dalla Corte costituzionale nel corso del
giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel
procedimento penale a carico di Rombi Gennaro, iscritta al n. 614 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Mauro Mellini e Roberto Lorenzini per Rombi
Gennaro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dell'udienza preliminare relativa a un procedimento
penale per il reato di rifiuto del servizio militare di cui all'art.
8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 a carico di un
cittadino, già in precedenza condannato con sentenza definitiva per
il medesimo titolo di reato con applicazione del beneficio della
sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, e nuovamente
indagato, nel giudizio a quo, in relazione all'inosservanza di
ulteriore atto di chiamata alle armi emesso dopo il passaggio in
giudicato della prima sentenza, il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale militare di Roma ha sollevato, con
ordinanza del 19 giugno 1995 (r.o. 529 del 1995), questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8,
secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, e 163 e seguenti
del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
nonché al principio della finalità rieducativa della pena (art. 27,
terzo comma, della Costituzione).
2. - Respinte come manifestamente infondate diverse e più ampie
questioni di costituzionalità prospettate dalla difesa
dell'indagato, il giudice a quo osserva che il sistema normativo,
qualora vi sia stata la concessione della sospensione condizionale
della pena nel giudizio per il primo reato, delinea una sequenza
(nuova chiamata alle armi, nuovo reato in caso di reiterazione del
rifiuto, revoca del beneficio sospensivo, espiazione della pena e,
infine, esonero ex art. 8, terzo comma) che il rimettente reputa
complessivamente coerente e sostanzialmente conforme a Costituzione.
Ma un elemento di possibile incostituzionalità è ravvisabile
nella sola ipotesi in cui, nel primo giudizio, il beneficio
sospensivo sia stato concesso d'ufficio.
In questo caso, infatti, data la mancata richiesta della
sospensione condizionale da parte dell'interessato, la reiterazione
del reato di rifiuto sarebbe ascrivibile, più che alla volontà
dell'obiettore rimasto fermo nei propri convincimenti, alla
determinazione del giudice.
Al riguardo, il rimettente muove dal particolare ed esclusivo
rilievo che, nella disciplina in argomento, assume la manifestazione
di volontà del soggetto, della cui mera dichiarazione di rifiuto
l'ordinamento prende atto e alla cui eventuale domanda di segno
contrario (art. 8, commi quarto e quinto) viene addirittura
attribuita rilevanza quale presupposto di una causa di estinzione del
reato. In simile quadro, qualora la sospensione condizionale venga
concessa su richiesta dell'interessato, è ragionevole - afferma il
giudice a quo - che l'ordinamento sanzioni l'ulteriore rifiuto
secondo il descritto regime.
Verso diversa conclusione orienta però il caso in cui il beneficio
sospensivo sia applicato d'ufficio. In simile ipotesi, appare al
rimettente di dubbia ragionevolezza un meccanismo che, per condurre
all'esonero, comporta un prolungamento della pena da espiare senza
che questo trovi fondamento in qualche "comportamento intermedio
... tra i momenti di rifiuto su cui si fondano i reati ascritti".
Neppure è idonea a dissolvere il dubbio la possibilità di impugnare
la sentenza di condanna per vedersi tolto il "beneficio" della
sospensione, che si rivela in realtà svantaggioso sul piano della
reiterazione dei reati; una possibilità, questa, che implica una
pretesa "eccessiva", ad avviso del giudice a quo.
La reiterazione del rifiuto, dunque, deriverebbe da un beneficio
non richiesto e il conseguente incremento del periodo di espiazione
della pena necessario ai fini dell'esonero risulterebbe, in questo
senso, non giustificato in riferimento al parametro di ragionevolezza
e al principio della finalità rieducativa della pena. Pur ribadendo
la mancanza di collegamento funzionale tra la sospensione
condizionale e l'esonero dal servizio militare, il rimettente ritiene
che la specifica situazione descritta richieda un'integrazione dei
principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale: di qui, la
proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art.
8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in combinato
disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, "nella parte
in cui prevede che, a fronte della concessione di ufficio della
sospensione condizionale della pena, l'esonero consegua soltanto
all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato". Quanto alla
rilevanza di detta questione, il rimettente osserva che dal suo
eventuale accoglimento deriverebbero effetti sul secondo atto di
chiamata alle armi adottato nei confronti dell'imputato, atto che è
il presupposto dell'ulteriore reato di rifiuto per il quale è in
corso il procedimento penale.
3. - Nel giudizio così promosso si è costituito Gennaro Rombi,
indagato nel giudizio a quo. Nell'atto di costituzione, il patrocinio
della parte privata ha sviluppato articolate deduzioni, di portata
esplicitamente più ampia rispetto al quesito circoscritto - dal
giudice rimettente - alla sola ipotesi della precedente condanna con
pena condizionalmente sospesa d'ufficio. In particolare, viene
censurata l'interpretazione del rimettente secondo cui il reato di
rifiuto del servizio previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972 sarebbe un reato ripetibile; si tratterebbe invece,
nonostante la formulazione normativa e in mancanza di una convincente
presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, di un reato
istantaneo, che si proietta su un unico oggetto, il servizio
militare, e che assumerebbe effetti permanenti, data l'unicità del
servizio di leva. La prima condanna, quindi, non potrebbe far cessare
la consumazione di un reato già in sé esaurito né far "rivivere"
l'obbligo di prestazione del servizio; d'altra parte sarebbe
un'improprietà l'espressione, utilizzata dal legislatore,
dell'"esonero" dal servizio a pena espiata. Qualora si aderisse a
questa configurazione, la questione sollevata dovrebbe essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza: se il reato è
irripetibile, infatti, l'intera censura perde consistenza.
Valorizzando la ratio della legge n. 772 del 1972, rispetto alla
situazione normativa preesistente, in cui si configurava la serie
delle condanne a catena, il reato di rifiuto totale del servizio, e
la collegata previsione dell'esonero da esso, implicano
necessariamente, secondo la parte privata, la scelta interpretativa
nel senso dell'unicità del fatto e quindi della impossibilità - o
illegittimità - di nuove ulteriori chiamate dopo il primo rifiuto.
Sarebbe poi inesatta la tesi secondo la quale solo l'effettiva
espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio
militare; nella nozione di "espiazione", ai fini che interessano,
dovrebbe farsi rientrare ogni modalità con cui si perseguono
finalità rieducative, e tra esse quindi anche la sospensione
condizionale; si dovrebbe quindi affermare che l'esonero è
collegabile, oltre che all'espiazione in senso stretto,
all'estinzione del reato o della pena conseguiti per altra via. Ne
sarebbe riprova l'esonero conseguente - per incontestata prassi -
all'applicazione dello speciale affidamento in prova regolato dalla
legge 29 aprile 1983, n. 167, ai condannati per reati di obiezione.
In via di principio, dunque, unico presupposto per darsi luogo
all'esonero è quello della "constatazione a posteriori che, malgrado
la reazione dell'ordinamento, abbia operato un ... tentativo di
rieducazione", cosicché, persistendo l'obiezione di coscienza, la
sanzione penale non può più raggiungere effetti rieducativi.
Sarebbe, infine, impropria la notazione dell'ordinanza di rinvio
secondo la quale le finalità rieducative risulterebbero estranee
all'istituto dell'esonero, perché quest'ultimo, per essere
ragionevole e legittimo, deve presupporre la constatazione del
fallimento di un tentativo di rieducazione, che segna il limite entro
cui contenere la tutela dell'interesse pubblico.
Tutte le esposte argomentazioni, osserva il patrocinio della parte,
non sono state valorizzate dal giudice a quo, neppure sul piano dei
presupposti amministrativi del fatto-reato, avendo il rimettente
dedotto il solo specifico elemento della concessione d'ufficio della
sospensione condizionale della pena, tale da determinare un
irragionevole svantaggio derivante non da scelta dell'interessato ma
dalla determinazione del giudice. Un profilo, si osserva ancora, che
comunque non potrebbe essere così circoscritto, perché anche
nell'ipotesi di richiesta di parte la concessione del beneficio
risiede pur sempre nella determinazione discrezionale del giudice;
"sempre e comunque", quindi, sussiste l'incostituzionalità delle
norme impugnate, nella parte in cui prevedono che l'esonero dal
servizio militare consegua solo all'espiazione della pena inflitta
per il secondo reato, a fronte della concessione della sospensione
condizionale della pena nel primo giudizio.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. L'interveniente, individuata la sostanza della questione
nella asserita presumibile volontà dell'obiettore di espiare la pena
onde ottenere l'esonero dal servizio militare, rileva che, anche a
tralasciare i dubbi sulla esattezza di una tale ricostruzione
induttiva della volontà dell'imputato, questi dispone comunque del
mezzo processuale dell'impugnazione della sentenza per rimuovere, ove
lo volesse, gli effetti "deteriori" - per questo profilo - del
beneficio, essendo correntemente riconosciuto che la sospensione
condizionale non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato.
L'interveniente ha quindi concluso per una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
5. - La parte privata ha successivamente depositato una memoria di
replica all'atto di intervento dell'Avvocatura erariale, nella quale
si afferma l'assurdità del rimedio proposto (l'impugnazione della
prima sentenza) al fine di ovviare all'inconveniente dedotto con la
questione. L'improprietà del rimedio suggerito riconfermerebbe
l'irragionevolezza insita nella normativa impugnata.
6. - Nel corso del giudizio in via incidentale instaurato
dall'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale militare di Roma, la Corte costituzionale - con
ordinanza n. 183 del 27 maggio 1996 (r.o. 614 del 1996) - ha
sollevato dinanzi a se stessa, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e
21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972,
nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a
procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti
ivi previsti.
Nell'ordinanza, si osserva che, rispetto alla specifica questione
dedotta dal giudice di merito, incentrata sul trattamento di chi
ripeta il reato dopo una prima condanna a pena condizionalmente
sospesa, assume valore pregiudiziale la valutazione di conformità a
Costituzione della più generale possibilità di moltiplicazione
delle condanne e della conseguente sommatoria di pene nei confronti
di chi rifiuti e persista nel rifiuto della prestazione militare, in
tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento (nel
caso dedotto: per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale con la prima sentenza), alla condanna irrogata per prima
non faccia seguito l'espiazione della pena con essa inflitta.
L'anzidetta possibilità rivela profili di contrasto: a) sia con
l'art. 3 della Costituzione, quanto al principio di razionalità,
perché essa contraddice la ratio del terzo comma dell'art. 8 della
legge n. 772 del 1972, rivolto ad evitare il fenomeno della "spirale
delle condanne" che ha ripetutamente originato pronunce di
incostituzionalità della disciplina in parola, a iniziare dalla
sentenza n. 409 del 1989; b) sia con gli artt. 2, 3, 19 e 21 della
Costituzione, che apprestano una protezione costituzionale ai diritti
della coscienza (sentenza n. 467 del 1991), perché la comminatoria
di plurime condanne e pene può comportare una coercizione morale
permanente, in vista di un mutamento coatto della coscienza
individuale.
7. - Anche nel giudizio così instaurato si è costituita la parte
privata Gennaro Rombi, il cui patrocinio, nell'atto di costituzione,
ha ripetuto le osservazioni già svolte nel precedente atto di
costituzione relativo al giudizio di costituzionalità promosso dal
giudice penale militare.
8. - La questione è stata esaminata nell'udienza pubblica del 10
dicembre 1996; la parte privata ha insistito nelle proprie
conclusioni. Considerato in diritto
1. - Chiamata a pronunciarsi, con riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in combinato
disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, nella parte
in cui prevede che, in caso di precedente condanna a pena
condizionalmente sospesa, in assenza di richiesta dell'imputato, per
il reato di rifiuto totale del servizio militare dovuto a motivi di
coscienza, l'esonero dal servizio militare consegua soltanto
all'espiazione della pena inflitta per un ulteriore medesimo reato di
rifiuto, questa Corte ha ritenuto di sollevare d'ufficio innanzi a se
medesima la più ampia questione, logicamente pregiudiziale a quella
specifica ora indicata, della legittimità costituzionale dello
stesso art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, nella parte in cui non esclude la possibilità della
ripetizione di condanne a carico del medesimo soggetto che persiste
nel rifiuto totale del servizio militare.
Tale mancata esclusione, che può verificarsi nelle particolari
ipotesi di cui si dirà, è apparsa a questa Corte di dubbia
legittimità costituzionale per due ordini di ragioni: innanzitutto,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
razionalità della disciplina, in quanto contrastante con la ratio
dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, all'evidenza
rivolto a evitare quella "spirale delle condanne" che in diverse
circostanze, a iniziare dalla sentenza di questa Corte n. 409 del
1989, è stata ritenuta illegittima; inoltre, per violazione degli
artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione i quali, secondo una
giurisprudenza costituzionale che si è affermata a partire dalla
sentenza n. 467 del 1991, apprestano una protezione costituzionale ai
cosiddetti "diritti della coscienza", in quanto la comminazione di
plurime condanne e pene, nel caso di persistenza nell'atteggiamento
di rifiuto, può condurre a una permanente pressione morale in vista
di un mutamento coatto dei contenuti della coscienza individuale.
2. - La questione è fondata.
3. - Occorre innanzitutto chiarire che il legislatore, con l'art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, avendo previsto come
reato il fatto del cosiddetto obiettore totale - cioè di colui che,
fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge
medesima, adducendo i motivi di coscienza da questa indicati
nell'art. 1, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il
servizio militare di leva - ha poi preso in considerazione, per
escluderla, l'eventualità di incriminazioni, processi e condanne
plurimi di quanti tengano fermo il proprio atteggiamento di rifiuto
totale, di fronte al servizio militare e alle obbligazioni
alternative a esso. A tal fine, con il terzo comma del medesimo
articolo ha previsto che l'espiazione della pena inflitta con la
prima sentenza di condanna esonera dalla prestazione del servizio
militare di leva.
In tal modo, attraverso il sistema dell'esonero amministrativo
conseguente all'espiazione della pena, si raggiunge normalmente il
risultato voluto, poiché l'Amministrazione militare non può
disporre una nuova chiamata al servizio e, in assenza di questa -
indipendentemente da ogni questione circa la configurazione del reato
previsto dal secondo comma come reato suscettibile di ripetute
commissioni -, viene a mancare il presupposto della ripetizione.
Senonché l'anzidetta sequenza, che dalla condanna, attraverso
l'espiazione della pena, conduce all'esonero, può interrompersi le
volte in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, l'espiazione
totale o parziale della pena non ha luogo. Un'evenienza, quella
descritta, che in concreto si realizza per lo più a seguito della
concessione della sospensione condizionale della esecuzione di pena,
dato il particolare modo di operare di tale beneficio (estin-tivo del
reato al termine del periodo prescritto, ma, anteriormente, solo
impeditivo dell'espiazione), ma che può ugualmente derivare, da un
punto di vista concettuale e indipendentemente da specifiche prese di
posizione della giurisprudenza, da particolari prassi amministrative,
o da puntuali statuizioni legislative (ad esempio l'art. 1, comma 2,
del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, o l'art. 6, comma 5, del d.P.R. 16
dicembre 1986, n. 865) come conseguenza dell'applicazione di diversi
istituti, di portata generale (come, per ipotesi, l'amnistia
impropria o l'indulto) o individuale (come la grazia e la liberazione
condizionale); istituti diversi tra loro per funzione e meccanismo
operativo, ma unificabili, ai fini che qui interessano, per il loro
effetto di mancata espiazione dell'intera pena. In codesti casi, non
realizzandosi la condizione dell'esonero prevista dall'art. 8, terzo
comma, si è ritenuto (come in effetti l'Amministrazione militare ha
ritenuto, in relazione a un caso di sospensione condizionale della
pena, da cui ha preso origine il processo penale che ha dato luogo al
giudizio incidentale sul quale si è infine venuta a innestare la
questione ora in esame) che sia necessario procedere a una nuova
chiamata, secondo i ritmi ordinari ai quali obbedisce il reclutamento
(si veda la circolare del Ministero della difesa LEV/A.49/UDG del 16
luglio 1992, punto 3). Di fronte alla nuova chiamata, il rinnovato
atteggiamento di rifiuto innescherà un nuovo processo che si
concluderà presumibilmente con una nuova condanna e con la revoca
della sospensione condizionale precedentemente concessa. Cosicché,
sia pure eccezionalmente, eventi quali quelli ora indicati, impedendo
l'esecuzione della pena e, con ciò, l'operatività dell'esonero,
porranno l'obiettore nella condizione di subire quella
moltiplicazione di conseguenze penali che l'art. 8, terzo comma, ha
in generale inteso escludere.
4. - La disciplina che si è descritta, in riferimento alle ipotesi
particolari anzidette, appare insuperabilmente contraddittoria.
4.1. - In primo luogo, essa determina un pervertimento della natura
di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari,
valgono normalmente come benefici. Istituti come la sospensione
condizionale della pena, l'amnistia, l'indulto, la grazia e la
liberazione condizionale rappresentano, per l'obiettore che
coerentemente persiste nel proprio atteggiamento di coscienza, la
premessa per la moltiplicazione delle condanne e la sommatoria di
pene, laddove, in mancanza di essi, si avrebbe una sola condanna e
una sola pena, espiata la quale si darebbe luogo all'esonero.
Né varrebbe osservare che tale mutazione del beneficio nel suo
contrario non si verificherebbe se il soggetto che la prima volta ha
rifiutato il servizio militare non lo rifiutasse la seconda,
cosicché sarebbe conseguenza di mero fatto, derivante dalla
circostanza, irrilevante per il diritto, che egli persista nel suo
atteggiamento di obiezione. La persistenza è tanto poco irrilevante
che lo stesso art. 8, terzo comma, l'ha presa a base di una
disciplina che - sia pure imperfettamente - mira per l'appunto a
sterilizzarne le conseguenze ulteriori rispetto alla prima condanna e
a evitare quella spirale delle condanne che la giurisprudenza di
questa Corte ha più volte censurato.
4.2. - Quest'ultima considerazione introduce un secondo aspetto di
irrazionalità, rilevabile sotto il profilo dell'incongruità della
disciplina impugnata rispetto alla sua ratio. Il terzo comma
dell'art. 8, che prevede il sistema dell'esonero amministrativo, è
inequivocabilmente dettato nell'intento di evitare che l'integrazione
della fattispecie di reato prevista dal secondo comma possa avvenire
più d'una volta, nell'ambito della vicenda personale di ciascun
obiettore. Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza
n. 343 del 1993), costituisce garanzia di proporzionalità della
pena, nel bilanciamento tra la protezione del dovere di difesa della
Patria e la garanzia della libertà personale. Ma, nei casi
particolari che sono qui in questione, la legge manca il suo
obiettivo e tradisce la sua ratio. E, anche in questo, può vedersi
un aspetto della sua irrazionalità.
È ben vero, tuttavia, che l'intento legislativo di evitare la
moltiplicazione dei processi, delle condanne e delle pene non è
incondizionato. Ciò che preme al legislatore è che un'espiazione di
pena vi sia ed è a tale condizione che si prevede l'esonero, dal
quale deriverà l'impossibilità di una nuova commissione del reato
di rifiuto, previsto dal secondo comma dell'art. 8. Ed è altrettanto
vero che nei casi di sospensione o estinzione della pena l'espiazione
manca, in tutto o in parte. Perciò - si potrebbe concludere - quella
ratio non avrebbe ragione di essere invocata per argomentare
l'irrazionalità della legge: anzi, taluno potrebbe al contrario
concludere ch'essa, mancando l'espiazione della pena, non solo
giustifica ma addirittura esige l'iterazione della condanna.
Senonché, si deve considerare che gli eventi da cui deriva la
mancata espiazione della pena dipendono da logiche e obbediscono a
interessi istituzionali obiettivi, tanto da poter essere posti in
essere, tutti, per iniziativa unilaterale delle autorità competenti.
La ratio che esprime la disciplina dell'art. 8, secondo e terzo
comma, deve pertanto essere ricostruita in modo tale da tener conto
dell'esistenza dei casi di estinzione e sospensione della pena. E in
tale ricostruzione complessiva l'elemento della previa espiazione
della pena appare recessivo, di fronte alla duplice esigenza di non
impedire la normale applicazione degli istituti che comportano la
sospensione o l'estinzione della pena e ugualmente di escludere la
moltiplicazione delle condanne.
In altri termini, per tener ferma come fondamentale l'esigenza di
non consentire la catena delle condanne, la Corte, non potendo negare
in generale l'applicabilità degli istituti della sospensione e
dell'estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo
comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della
pena, come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in
esame.
È rispetto alla ratio così ricostruita, alla luce
dell'operatività degli istituti generali della sospensione e
dell'estinzione della pena, che gli effetti prodotti dalle norme
impugnate appaiono, nelle ipotesi in esame, contraddittori.
5. - L'incostituzionalità della normativa impugnata, al di là dei
profili di irrazionalità interna al sistema legislativo ora
esaminati, risulta altresì dalla violazione degli artt. 2, 3, 19 e
21, primo comma, della Costituzione i quali, come riconosciuto dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del
1991), contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella
configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti
diritti della coscienza.
Tale protezione, tuttavia, non può ritenersi illimitata e
incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il
punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà
ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di
solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art.
2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia
salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra
tutti, senza privilegi.
Si può pensare, nell'ambito di tali valutazioni d'insieme, che un
atto compiuto per ragioni di coscienza riconosciute dal legislatore,
possa essere considerato illecito e incorrere in sanzione, tanto più
che, nella specie, in mancanza di essa, si finirebbe per rendere
facoltativi sia il servizio militare che i servizi alternativi a
esso, previsti dalla legge. Ma, una volta che all'elemento delle
determinazioni di coscienza si dia un rilievo, sia pure in un
contesto sanzionatorio, non si può non seguire la logica che ne
deriva.
Si potrà esigere l'espiazione di una pena - in mancanza di altre
più valide alternative - come corrispettivo della sottrazione a
doveri costituzionalmente imposti (nella specie, secondo l'art. 52
della Costituzione, la difesa della Patria nelle sue diverse
possibili modalità: sentenze nn. 53 del 1967, 164 del 1985 e 470 del
1989). Ma, una volta che all'elemento della coscienza si sia dato un
valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può poi
disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare
il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza.
Quando, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua
discrezionalità, il legislatore ritenga che l'ordinato vivere
sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di
sottrarsi unilateralmente e incondizionatamente all'adempimento dei
doveri di solidarietà, il rilievo ch'esso comunque dia alle
determinazioni di coscienza, se è compatibile con la previsione di
una sanzione nella quale l'obiettore decida di incorrere, per
fedeltà e coerenza ai propri convincimenti, non è invece
ragionevolmente compatibile con la pressione morale che si dispiega
nel tempo, attraverso la comminazione reiterata di sanzioni per il
caso di perseveranza nel medesimo atteggiamento di coscienza.
Tra la previsione di una prima e unica sanzione e la ripetuta
comminazione di sanzioni corre infatti un'incolmabile distanza
qualitativa. Solo la prima è compatibile con il riconoscimento della
signori'a individuale sulla propria coscienza, la quale può non
essere disgiunta da un onere, previsto dall'ordinamento; la seconda,
invece, introducendo una pressione morale continuativa orientata a
ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un
comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per
disconoscere tale signori'a. Tale è la ragione che ha indotto questa
Corte, già nella sentenza n. 409 del 1989, a eliminare non la
previsione di una condanna ma la possibilità di quella che è stata
denominata la "spirale delle condanne", in materia di servizio
militare, quando siano coinvolte questioni di coscienza cui il
legislatore abbia dato rilievo. Ed è la stessa ragione che l'ha
indotta, nella sentenza n. 467 del 1991, a parlare con enfasi, ancora
per censurare le norme che lo rendevano possibile, di effetto
devastante sulla coscienza derivante dalla ripetuta e perdurante
minaccia di sanzione.
6. - L'eliminazione dell'incostituzionalità della normativa
impugnata comporta che se ne dichiari l'illegittimità nella parte in
cui non esclude la possibilità di comminazione, irrogazione ed
esecuzione di più di una condanna per il medesimo fatto di reato
previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772. Appartiene all'ambito delle determinazioni interpretative e,
eventualmente, delle scelte legislative stabilire come tale
esclusione, fin da ora imposta dal rispetto della Costituzione, possa
articolarsi a partire dalla disciplina positiva: se attraverso una
riconsiderazione della disciplina amministrativa della chiamata di
leva, oppure della disciplina penale sostanziale o processuale della
materia esaminata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e
terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non
esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi,
al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge
suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio
militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima
legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte