Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 36-bisd.l. 429/1982
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto all'art. 2 del d.P.R. 24

dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 27

settembre 1979, n. 506 e dell'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982, n.

429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n.

429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Montepulciano, il 12 marzo e il

13 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, e

l'8 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pescara,

iscritte rispettivamente ai nn. 437, 541 e 734 del registro ordinanze

1985 e al n. 7 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287- bis dell'anno 1985 e nn.

3, 11 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano (ord. n.

437/1985) e l'8 giugno 1985 da quella di Pescara (ord. n. 7/1986) è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, (aggiunto

dall'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 e sostituito dall'art. 1

d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506), in quanto permette la

determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle

relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al

contribuente", per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

che l'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato

oggetto di impugnativa, sostanzialmente sotto i medesimi profili,

anche da parte della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

con due ordinanze emesse il 12 marzo e il 13 giugno 1985 (ordd. n.

541 e n. 734/1985), con la seconda delle quali, insieme con l'art.

36- bis citato, viene impugnato anche l'art. 32 d.l. 10 luglio 1982,

n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516; la norma citata, assunta in

contrasto con gli artt. 3, 24, 53 Cost., consentirebbe "all'Ufficio

disparità di trattamento tra chi viene assoggettato al regime

previsto dall'art. 36- bis e chi ha aderito alla dichiarazione

integrativa ed istanze di definizione e chi ha commesso violazioni

più gravi esulanti dalla fattispecie prevista dall'art. 36- bis";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o comunque

l'infondatezza delle sollevate questioni;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

che la "liquidazione" ex art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 è

operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero

riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati

dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente

rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria), che

l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di correggere anche

a vantaggio del contribuente stesso;

che pertanto la mancanza di ogni valutazione giuridica (ove

viceversa sussistesse, come ritenuto nell'ord. n. 541/85 R.O., è

diritto vivente la non percorribilità della procedura ex art.

36-bis, essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di

accertamento) rende contezza ( ex artt. 3 e 53 Cost.) della

razionalità della disposizione impugnata e, al tempo stesso, della

insussistenza di identità fra questa eccezionale ipotesi e quella

ordinaria, che necessita di un atto di accertamento contenente

esplicita motivazione;

che inoltre del tutto inconferenti sono gli invocati parametri

di cui agli artt. 24 e 113 Cost., giacché la norma impugnata non

menoma in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa

del contribuente o la stessa possibilità di far valere un proprio

diritto o interesse legittimo;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36- bis d.P.R.

n. 600 del 1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

che medesima pronuncia va adottata relativamente alla questione

sollevata dall'ordinanza n. 734/85, coinvolgente la disposizione

contenuta nel terzo periodo del primo comma dell'art. 32 d.l. n. 429

del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, giacché, come sopra

evidenziato, nelle ipotesi ex art. 36- bis la materia imponibile non

è in discussione, risultando invece sorretta, con chiara evidenza e

come eccepito dall'Avvocatura, dalla "piena certezza giuridica", come

tale razionalmente esulante dalle ragioni che sottendono il condono

tributario: interesse dell'amministrazione ad una dichiarazione più

fedele ovvero ad una rapida definizione di un contenzioso in atto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36- bis d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi) - articolo aggiunto dall'art. 2 d.P.R. 24

dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 27 settembre

1979, n. 506 -, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.,

sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Montepulciano, Pescara e Bolzano con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria) conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione

tributaria di Bolzano con l'ordinanza n. 734/85 R.O.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte