Sentenza n. 430/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 14-bislegge 356/1992
usata come parametro
citata
- art. 3legge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
come interpretato dall'art. 14- bis della legge 7 agosto 1992, n. 356
promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1992 dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza per
l'affidamento in prova al servizio sociale del detenuto Braga
Francesco iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 18 dicembre 1992 il Tribunale di
sorveglianza di Brescia, a seguito dell'ordinanza restitutoria n.
422/92 di questa Corte, ha confermato - dopo il chiesto riesame, alla
luce dello ius superveniens sub art. 14- bis legge 1992 n. 356 - la
rilevanza della questione (sollevata con precedente propria ordinanza
del 17 marzo 1992) di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
primo, ord. pen. (legge 1975 n. 344/1986 n. 663), ove interpretato
nel senso che, ai fini della determinazione del limite dei tre anni
rilevante agli effetti della concessione del beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale, consenta di aver
riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato, ammessa dalla
precedente sent. 386/89 Corte Cost.) alla sola misura della pena
residua anche nei casi in cui al richiedente sia stata
originariamente irrogata (come nella specie) pena superiore (pur
notevolmente) ai tre anni per un unico reato: per asserito contrasto
con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3) e con il
canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.).
2. - Nella citata ordinanza n. 422/92, questa Corte - dopo aver
ricordato che, con successiva sentenza 10392/92, le Sezioni unite
avevano nel frattempo già interpretato la norma denunciata nel senso
restrittivo postulato dal giudice a quo (della non concedibilità
cioè del beneficio in parola ai condannati a pena superiore ai tre
anni per unico reato) e che in ulteriore prosieguo era però entrato
in vigore l'art. 14- bis della legge 356 di conversione del d.-l. n.
306 del 1992, dichiaratamente interpretativo dell'art. 47 o.p. (che
aveva riferito il limite di pena, rilevante agli effetti
dell'affidamento al servizio sociale, alla "pena da espiare in
concreto tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause
estintive") - aveva appunto su tali premesse restituito gli atti al
giudice a quo perché esaminasse la rilevanza della questione sub
iudice, dopo la riferita sopravvenienza normativa.
3. - Con l'odierna ordinanza, lo stesso Tribunale di sorveglianza
risponde sul punto che l'art. 14- bis della legge n. 356 del 1992,
per l'equivocità della correlativa formulazione, non avrebbe a suo
avviso (per altro in contrasto con coeve pronunzie della Corte
regolatrice) effettiva attitudine modificativa della pregressa
esegesi dell'art. 47 o.p.: di cui per ciò ripropone la denuncia -
con estensione comunque al predetto art. 14- bis - nei sensi, per le
ragioni e con riferimento ai parametri già indicati.
4. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio, ha viceversa concluso, in via principale, per
l'inammissibilità della questione, per l'intervenuta modifica del
quadro normativo e, in subordine, per la sua infondatezza nel merito. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale a quo ripropone, in sostanza il dubbio di
legittimità dell'art. 47 comma primo, dell'ordinamento penitenziario
(legge 1975 n. 354 e successive modificazioni) ove interpretato nel
senso che - ai fini del computo limite dei tre anni della "pena
espiata" rilevante agli effetti della ammissione del condannato
all'affidamento in prova al servizio sociale - sia consentito avere
riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato ammessa da
precedente sentenza n. 386/1989 di questa Corte) alla sola misura
della pena residua "anche nei casi in cui al richiedente sia stata
originariamente irrogata pena superiore, pur notevolmente (come
nella specie), al suddetto limite per unico reato".
Ed in ragione di siffatta esegesi - che attribuisce alla pregressa
elaborazione giurisprudenziale, orientata dalla richiamata sentenza
costituzionale del 1989, e non univocamente attinta dallo ius
superveniens - ipotizza la violazione dell'art. 3 della Costituzione
- sotto il duplice profilo della intrinseca irragionevolezza della
estensione del beneficio in parola anche a condannati per reati di
alto allarme sociale, e della ingiustificata equiparazione, ai fini
indicati, del trattamento di tali soggetti rispetto a quello di
quanti sono chiamati a rispondere di reati meno gravi. E prospetta
poi l'ulteriore contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in
ragione di un possibile vulnus al buon andamento dell'amministrazione
della giustizia.
2. - In realtà - dopo la sentenza n. 17/1992 di questa Corte, che
aveva avvertito come la detraibilità della pena espiata, agli
effetti considerati, si riferisse, nell'economia della precedente
citata pronunzia n. 386/1989, unicamente alle ipotesi di soggetti
originariamente condannati a pena superiore ai tre anni in dipendenza
di cumulo di pene, di per sé inferiori al detto limite - la
giurisprudenza della Cassazione (come avvertito nell'ordinanza
restitutoria n. 422/1992), con inversione di indirizzo, aveva già
aderito alla interpretazione restrittiva auspicata dal Tribunale
rimettente, nel senso cioè della non concedibilità del beneficio in
parola ai condannati cui fosse stata inizialmente inflitta una pena
superiore ai tre anni per reato unico.
È sopravvenuta però la norma di interpretazione autentica
(dell'art. 47 ord. pen.), di cui all'art. 14- bis della legge 7
agosto 1992 n. 356, la quale ha precisato che "pena espiata", agli
effetti del limite ostativo alla concessione del beneficio in parola,
deve intendersi quella "da espiare in concreto tenuto conto anche
dell'applicazione di eventuali cause estintive".
E proprio sulla base di tale ius superveniens la Corte di
Cassazione, con numerose successive e conformi decisioni a sezioni
semplici da ultimo anche avallate dalla sezioni unite (sent. n.
18/1993), ha affermato, con ulteriore ribaltamento della propria
giurisprudenza, la detraibilità in ogni caso della pena presofferta,
anche nei confronti quindi di condannati a pena originariamente
superiore al tetto dei tre anni per reato unico.
3. - Il diritto vivente - in virtù di quest'ultima pronunzia
giurisprudenziale - si è pertanto effettivamente evoluto e
consolidato nel senso presupposto dal Collegio a quo, ancorché sulla
base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli
dal medesimo assunti.
E ciò basta evidentemente per ritenere - contro la eccezione
dell'Avvocatura - la ammissibilità delle questioni sollevate, che
occorre quindi esaminare nel merito.
4. - In tale prospettiva, deve per altro escludersi che la (ormai
così definitivamente acquisita) applicabilità della generalizzata
misura alternativa di che si discute (in tutti i casi in cui, quale
che sia l'entità della pena inflitta, quella residua da espiare non
superi i tre anni) possa contrastare con il precetto della
ragionevolezza o della eguaglianza.
Sotto il primo profilo la valorizzazione della pena espiata, anche
nei confronti di soggetti condannati a pene elevate, riflette infatti
una opzione che - una volta superato, nei sensi e per le ragioni
indicati, il problema ermeneutico della correlativa estensione -
innegabilmente comunque si riconduce alla sfera della
discrezionalità del legislatore, non soggetta al sindacato di
costituzionalità.
Né può dirsi, per l'effetto, violato il canone della parità di
trattamento, perché la diversità delle varie posizioni soggettive,
in termini di meritevolezza del beneficio anche in dipendenza della
pericolosità manifestata dalla pena originariamente irrogata, ben
può essere valutata (nel bilanciamento con la durata ed i risultati
appunto dell'espiazione) in sede di concreta ammissione del
condannato alla misura premiale.
5. - E neppure infine è ipotizzabile la pretesa vulnerazione del
principio del buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost.),
poiché la norma in esame non attiene alla organizzazione degli
apparati volti alla repressione penale, bensì alla attribuzione di
benefici a detenuti in vista della loro rieducazione, governata dal
diverso canone dell'art. 27, comma terzo, Cost., che qui non viene in
discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, comma primo, dell'ordinamento penitenziario (legge 26
luglio 1975 n. 354 e successive modifiche e integrazioni) come
interpretato dall'art. 14- bis della legge 7 agosto 1992 n. 356 (di
conversione del d.-l. 1992 n. 306), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, comma primo e secondo e 97 della Costituzione, dal Tribunale
di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte