Ordinanza n. 430/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 1Codice della strada
- art. 23Codice della strada
- art. 2Codice della strada
- art. 3legge 190/1991
- art. 17legge 400/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo,
terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova
sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova,
iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57,
secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non
consente, alle medesime condizioni prescritte "nel terzo e quarto
comma" (recte: nel secondo e terzo comma) di tale articolo, la
pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli
adibiti a trasporti di linea ed a taxi;
che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti
indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa
legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non
trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una
irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a
trasporto di linea od a servizio taxi;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo
l'inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la
declaratoria di infondatezza.
Considerato che la denunciata norma è contenuta nel regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in
forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al
Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè in un atto non
avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa
è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di
costituzionalità (v., ex plurimis le sentenze n. 43 del 1998 e n.
436 del 1997);
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte