Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1999

dalla Commissione tributaria regionale di Roma sui ricorsi riuniti

proposti da Marziale Michele ed altri c/ la D.R.E. per il Lazio,

iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di giudizi riuniti d'appello - promossi

da contribuenti avverso sentenze di primo grado che avevano respinto,

per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),

domande di rimborso di ritenute IRPEF operate e versate dal datore di

lavoro su componenti delle retribuzioni corrisposte nel periodo

1974-1990 - la Commissione tributaria regionale di Roma, con

ordinanza emessa il 12 luglio 1999, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di tale norma "nella parte in cui pone un

termine decadenziale al potere di richiedere il rimborso di

illegittime ritenute alla fonte e ne sancisce la decorrenza del

termine breve dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta";

che, a premessa dei prospettati dubbi di incostituzionalità,

la Commissione rimettente puntualizza, in fatto, che la controversia

tributaria al suo esame è stata promossa nel 1995 con ricorsi

avverso il silenzio-rifiuto sulle istanze amministrative di rimborso,

dagli interessati avanzate (in quello stesso anno) dopo che le

Sezioni unite della Corte di cassazione - risolvendo (con sentenza

n. 1436 del 1994) questione di giurisdizione sorta nel corso

dell'originario giudizio di risarcimento danni, instaurato davanti al

giudice ordinario nel 1985 dai dipendenti contro il datore di lavoro

per le errate ritenute - aveva affermato il carattere pregiudiziale

del giudizio sulla legittimità della ritenuta fiscale;

che, secondo il rimettente, il così detto favor fisci non

appare più rispondente alle esigenze di giustizia sostanziale, né

può continuare a giustificare disparità di trattamento a favore

dell'erario, come dimostrato da recenti modifiche normative (in

particolare quella introdotta dall'art. 1, comma 5, della legge 13

maggio 1999, n. 133, che ha modificato il termine de quo, elevandolo

per il futuro a quarantotto mesi), nonché da sopravvenuti mutamenti

giurisprudenziali in tema di rimborso delle imposte riscosse mediante

versamento diretto;

che dunque la norma censurata, nello stabilire un termine di

decadenza di diciotto mesi per la domanda di rimborso, si pone in

contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole ed

ingiustificata disparità di trattamento riservata al contribuente

attore in condictio indebiti rispetto al ben più ampio termine ad

agire accordato all'Amministrazione per l'accertamento tributario (ex

artt. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633);

b) ancora con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della

disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, con riferimento

ad analoga situazione, dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del

1973, che stabilisce il diverso termine prescrizionale di dieci anni,

uguale a quello sancito in generale per i crediti dal codice civile;

c) conseguentemente anche con l'art. 53 Cost., poiché -

nella impossibilità per il contribuente sostituito di monitorare

consapevolmente la regolarità delle operazioni demandate al

sostituto e l'esattezza dei versamenti da questo operati all'erario -

la previsione di un così breve termine si risolve in una sostanziale

espropriazione, senza "giustificazione contributiva", delle somme che

il sostituito ha diritto di ripetere;

d) con l'art. 24 Cost., giacché - avuto riguardo, da un

lato, alla mancata previsione di un obbligo del sostituto di

attivarsi per il recupero della ritenuta erroneamente operata (le cui

conseguenze sostanziali riguardano il solo sostituito) e, dall'altro,

alla rilevata ed inderogabile pregiudizialità della causa tributaria

sulla legittimità della ritenuta stessa, rispetto all'azione di

risarcimento esperibile dal contribuente - la fissazione d'un

identico termine per la domanda di rimborso, tanto se proposta

dall'autore del versamento quanto se avanzata dal diretto

interessato, praticamente viene a sancire (per il combinato disposto

della norma censurata con l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992,

n. 546) la irresponsabilità del primo privando il secondo della

possibilità di azionare la pretesa risarcitoria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'irrilevanza della questione sollevata in

riferimento all'art. 24 Cost., e per la non fondatezza relativamente

agli altri parametri evocati.

Considerato che la denunciata norma - già sottoposta al vaglio

di legittimità costituzionale, con riferimento agli stessi parametri

- è stata da questa Corte più volte ritenuta immune dai denunciati

vizi;

che, in particolare, relativamente al profilo dell'asserita

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina

dell'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (dove è fissato,

per la presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute dirette,

il termine di prescrizione di dieci anni), è sufficiente qui

riaffermare l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto

(ordinanze n. 305 del 1985, n. 545 del 1987, n. 145 del 1990);

che, infatti, gli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

afferiscono a meccanismi di riscossione del tributo aventi spiccata

autonomia e caratteristiche del tutto peculiari, nel contesto dei

quali la procedura di rimborso viene a trarre origine, nell'un caso

(ritenuta diretta) da un comportamento erroneo riconducibile al solo

ente creditore del tributo, senza alcun concorso del debitore, il

quale perciò ha diritto di ripetere quanto indebitamente trattenuto;

nell'altro caso (versamento diretto), da un comportamento ascrivibile

allo stesso contribuente (eventualmente a mezzo di un sostituto

d'imposta), sul quale grava dunque l'onere di richiedere la

restituzione di quanto non dovuto entro un termine di decadenza,

così operandosi un contemperamento del diritto alla restituzione con

l'interesse pubblicistico di garantire la necessaria celerità di un

gettito fiscale certo;

che, pertanto, l'assenza nelle due fattispecie di

caratteristiche di omogeneità che ne impongano una disciplina

unitaria, porta immediatamente ad escludere la comparabilità tra di

esse, al fine di individuare un vulnus al principio di uguaglianza

(laddove la diversità di natura, di presupposti e di struttura delle

fattispecie stesse non viene attenuata dal carattere generale

dell'a'mbito di operatività riconosciuto dalla giurisprudenza ai

rimedi disciplinati dalle norme in esame);

che altrettanto inidonee ad assurgere a tertia comparationis

risultano le richiamate discipline degli artt. 43 del d.P.R. n. 600

del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, le quali attengono alle

procedure di accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione,

rispondenti ad esigenze affatto diverse (ordinanze n. 871 del 1988 e

n. 322 del 1992);

che, riguardo poi alla dedotta lesione dell'art. 24 della

Costituzione - anche a prescindere dalla dubbia ammissibilità della

questione, la quale (nei termini prospettati) sembrerebbe estranea al

thema decidendum del giudizio tributario a quo assumendo semmai

rilevanza nell'eventuale diversa controversia, di competenza

dell'A.G.O., avente ad oggetto la domanda risarcitoria del

contribuente sostituito nei confronti del sostituto d'imposta, - va

ancora una volta ribadito, in via del tutto assorbente, che al

legislatore è consentito di determinare, in relazione alle esigenze

dei singoli procedimenti, le modalità di esercizio del diritto di

difesa, il quale non risulta menomato dal sistema previsto dalla

norma impugnata, stante la già affermata congruità del termine, in

armonia col sistema tributario (sentenza n. 494 del 1991 ed ordinanza

n. 5 del 1996);

che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità

il successivo intervento attuato con la legge 13 maggio 1999, n. 133,

la quale (all'art. 1, comma 5, non applicabile ratione temporis nel

giudizio a quo), ha elevato da diciotto a quarantotto mesi il termine

previsto dalla norma impugnata, conservandone peraltro la natura

decadenziale;

che anche con riferimento alla denunciata violazione

dell'art. 53 Cost., va ancora una volta ribadito che il principio

della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto

dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della

proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente

e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario

(cfr. sentenza n. 18 del 2000 ed ordinanza n. 322 del 1992);

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata, con riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,

dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2000.

Il Cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2000:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte