Sentenza n. 431/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
(recte: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29
gennaio 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente
tra Novi Raffaele e l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Milano,
iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui la parte era ricorsa personalmente ed aveva eletto
domicilio in Comune diverso da quello sede del mandamento, il Pretore
di Monza - rilevato che la notifica dell'udienza era stata effettuata
all'opponente presso la cancelleria della pretura suddetta, a norma
dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che
l'opponente stesso, non avendone quindi avuta notizia, non era
comparso all'udienza - non convalidava l'opposta ingiunzione e
sollevava d'ufficio, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui
non consente che l'opponente che sta in giudizio personalmente possa
dichiarare la residenza od eleggere il domicilio in qualsiasi Comune
del circondario (con conseguente obbligo di ivi notificargli gli
atti) e non soltanto nel Comune ove ha sede il pretore adito.
Chi abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario,
osserva il giudice rimettente, gode del più favorevole regime ( ex
art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) che assicura le
comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo.
Ciò concreterebbe una disparità di trattamento, tanto più grave
ove si consideri che la legge ha inteso valorizzare l'accesso alla
giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere
svolta senza alcuna autorizzazione ed ove si valuti altresì la
condizione implicita di non-abbienza in cui versa chi scelga di stare
personalmente in giudizio: questi vede la propria non-professionalità ulteriormente mortificata dall'onere (aggiuntivo
rispetto a chi si valga del difensore) di eleggere o dichiarare
domicilio nel Comune sede di pretura.
Ulteriore profilo di disparità (che, a parere del giudice a quo,
differenzierebbe l'odierna prospettazione da quella già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 42 del
1988) risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta (che
si difende in proprio attraverso funzionari delegati) a cui le
comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla
circoscrizione.
Irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al
bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere -
imposto alla parte - di periodica ispezione della cancelleria, la
quale, secondo il giudice a quo, non sarebbe onerata in modo
sensibilmente più gravoso da comunicazioni e notifiche in centri
viciniori.
Vi sarebbero in conclusione un inutile impedimento all'esercizio
del diritto di agire e soprattutto una violazione del diritto di
difesa che farebbero auspicare un riesame della giurisprudenza
costituzionale attraverso una sentenza che consenta l'operatività
del citato art. 82 del regio decreto n. 37 del 1934, nonché
un'estensione della declaratoria d'illegittimità all'analoga
normativa del processo civile ex artt. 314, secondo comma, del codice
di procedura civile e 58 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile (la quale peraltro ammette quale
possibilità ma non impone quale obbligo comunicazioni e
notificazioni presso la cancelleria nell'ipotesi de qua).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base del già
citato precedente della Corte costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Monza, con ordinanza del 29 gennaio 1992 (R.O.
n. 143 del 1992), solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui
non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di
domicilio della parte che si difende personalmente possa essere
eseguita in qualsiasi Comune del circondario a cui appartiene
l'ufficio di pretura adito (con conseguente obbligo di notificazione
ivi degli atti del processo)".
2. - La questione è inammissibile.
Va premesso che la censura deve essere più precisamente riferita
al quarto comma (e non al terzo) della norma impugnata.
Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che, ove l'opponente non
sia comparso all'udienza - la cui data di fissazione egli non ha
potuto tempestivamente conoscere perché il relativo decreto gli era
stato soltanto simbolicamente notificato, tramite ufficiale
giudiziario, nella cancelleria della pretura, e non nel suo reale
domicilio - il pretore non avrebbe altra possibilità che quella
della convalida dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 23,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il giudice a quo omette di rilevare che tale norma è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con
sentenza n. 534 del 1990 proprio "nella parte in cui prevede che il
pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata
presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza
senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando
l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente".
Non scaturisce perciò necessariamente dalla mancata conoscenza
dell'udienza una conseguenza pregiudizievole per l'opponente, la cui
opposizione si dimostri in atti fondata.
3. - Quanto ai parametri evocati, articoli 3 e 24 della
Costituzione, questa Corte non può non ribadire, dinanzi ai nuovi
profili prospettati dal giudice a quo - a) irragionevolezza del
perseguimento del fine della speditezza solo con la notificazione in
cancelleria e non anche al domicilio reale dell'opponente; b)
aggravio dell'esercizio del diritto di difesa, sia per la elezione di
domicilio in luogo diverso da quello della residenza abituale, sia
per l'onere di informazione presso la cancelleria del pretore adito -
la persistente validità della propria giurisprudenza nei termini
espressi con l'ordinanza n. 42 del 1988 su analoga questione
sollevata dallo stesso Pretore di Monza.
4. - Nel nostro sistema processuale la dichiarazione di residenza
o elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario
adito è richiesta: a) nel rito ordinario, per il procedimento
davanti al tribunale, quando la parte voglia stare in giudizio
personalmente, ex art. 165, primo comma, ultima parte, del codice di
procedura civile; b) dinanzi al pretore ed al conciliatore, anche
quando le parti siano rappresentate da procuratore, ex art. 314,
secondo comma, del codice di procedura civile; c) nel procedimento
monitorio, quando è ammessa la costituzione di persona, ex art. 638,
primo comma, del codice di procedura civile, e dove, in mancanza, le
notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria, ex art.
638, secondo comma, al pari di quanto disposto per il procedimento
dinanzi al pretore e al conciliatore dall'art. 58 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile; d) nel procedimento di
intimazione di licenza o di sfratto e in quello di opposizione, in
entrambi i quali la mancanza della richiesta localizzazione produce
l'effetto della notificabilità presso la cancelleria, ex artt. 660,
secondo comma, e 668, terzo comma, del codice di procedura civile; e)
nel rito del lavoro, che prevede la competenza per materia del pretore, quando le parti si costituiscono a mezzo di procuratore, ex
artt. 414, primo comma, e 416, primo comma, del codice di procedura
civile, con la significativa limitazione del valore della causa entro
le lire 250.000 della possibilità offerta dall'art. 417 del codice
di procedura civile ("elezione di domicilio nell'ambito del
territorio della Repubblica") per la parte che stia in giudizio
personalmente.
Si tratta, dunque, di un dato dell'ordinamento processuale
variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non
è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando una
ratio in particolare.
5. - Dovendosi perciò ponderare, all'interno di un quadro
sistematico complessivo, l'opportunità di una modifica del vigente
sistema di comunicazione di atti processuali e di una scelta tra più
modalità - biglietto di cancelleria, notificazione per ufficiale
giudiziario, notificazione a mezzo posta, telegramma collazionato con
avviso di ricevimento o altro exartt. 136 e ss. del codice di
procedura civile - per il raggiungimento del fine della pronta ed
effettiva notizia da parte del destinatario, il giudice delle leggi
non può non riconoscere che questa è materia riservata alla
discrezionalità del legislatore.
La questione è pertanto da dichiararsi inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, terzo (recte: quarto) comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte