Sentenza n. 432/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, del
d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo
unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione
siciliana), promosso con sentenza emessa il 14 aprile 1986 dal
Tribunale di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed
altro e Feno Antonini ed altri avente per oggetto l'eleggibilità
alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi
ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento
dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il
Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3
che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di
coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene
il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154
qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si
verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina
vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio
nazionale.
Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n.
3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in
riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.
La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata.
Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti
per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a
quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è
stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi
di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.
In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano
previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5
d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come
causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non
trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà
legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie
le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia.
Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del
d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora
sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al
n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità
costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come
causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del
Decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3
(Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui
prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere
comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che
hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte