Sentenza n. 432/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto
comma, del codice di procedura penale, promossi con n.4 ordinanze
emesse il 20 febbraio, il 5 ed il 12 marzo 1992 (n. 2 ordinanze) dal
Tribunale della libertà di Bari nel procedimento di riesame di
convalida di sequestro sulle richieste di Ribatti Domenico, Farina
Italo, Porro Nicola e Di Molfetta Gennaro, iscritti ai nn. 227, 279,
315 e 316 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 19, 22 e 25 1.a s.s. dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro distinte ordinanze, emesse rispettivamente, la
prima il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 227 del 1992), la seconda il 5
marzo 1992 (R.O. n. 279 del 1992), la terza e la quarta il 12 marzo
1992 (R.O. nn. 315 e 316 del 1992), il Tribunale di Bari, III Sezione
penale, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che,
nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per
l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero
presso il Tribunale del riesame e non al pubblico ministero
costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento
impugnato.
Le quattro ordinanze di rimessione sono state tutte emanate nel
corso di procedimenti di richiesta di riesame promossi dinanzi al
Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 322 del codice di procedura
penale e riguardanti provvedimenti di sequestro che erano stati
disposti dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Trani su istanza del pubblico ministero presso la Pretura stessa.
2. - Nella prima ordinanza (R.O. n. 227 del 1992) il giudice
remittente espone che, all'udienza in camera di consiglio fissata
dinanzi al Tribunale di Bari per il riesame del provvedimento di
sequestro del 14 gennaio 1992, è comparso, oltre al rappresentante
della Procura della Repubblica presso il Tribunale, anche il pubblico
ministero presso la Pretura circondariale di Trani, chiedendo di
intervenire nella discussione e prospettando, in caso di diniego,
eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 324, sesto
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 76,
77, primo comma, e 112 della Costituzione.
A tale eccezione ha aderito il pubblico ministero presso il
Tribunale di Bari. L'istanza di partecipazione alla discussione
avanzata dal pubblico ministero presso la Pretura di Trani è stata
respinta, mentre il pubblico ministero presso il Tribunale ha
insistito nella proposta eccezione di incostituzionalità.
Il Tribunale di Bari ha, quindi, sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di
procedura penale con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma e 112
della Costituzione nei termini sopra indicati.
3. - Nelle altre tre ordinanze si espone che, in tre distinti
procedimenti di riesame dinanzi al Tribunale di Bari aventi ad
oggetto altrettanti provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero
presso il Tribunale di Bari - comparso all'udienza in camera di
consiglio fissata per il riesame dei decreti di sequestro - ha
eccepito la nullità dell'udienza stessa per omessa trasmissione
dell'avviso della data dell'udienza camerale al pubblico ministero
presso la Pretura circondariale di Trani, che aveva chiesto ed
ottenuto dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Trani i provvedimenti di sequestro sottoposti a riesame. Il Tribunale
di Bari ha respinto l'eccezione di nullità ritenendola infondata ed
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 324,
sesto comma, del codice di procedura.
4. - Nelle ordinanze di rinvio il giudice remittente svolge
identiche argomentazioni a sostegno dei suoi dubbi di legittimità
costituzionale della norma denunciata.
Innanzitutto egli osserva che l'art. 324, sesto comma, del codice
di procedura penale (applicabile ex art. 322 c.p.p. anche nel
procedimento per il riesame del decreto di sequestro preventivo)
stabilisce genericamente che, nel procedimento di riesame, l'avviso
della data fissata per l'udienza è comunicato al "pubblico
ministero".
Ora, ad avviso del Tribunale tale disposizione va letta alla luce
dei principi processuali del nostro ordinamento che collegano la
competenza del pubblico ministero a quella del giudice presso il
quale esso è costituito e va perciò interpretata - secondo
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent.
31 maggio 1991, n. 8) come norma che identifica il destinatario
dell'avviso nel pubblico ministero presso il tribunale competente per
il riesame e non nel pubblico ministero che ha originariamente
richiesto il provvedimento di sequestro oggetto di riesame.
Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa l'esistenza di un
contrasto tra l'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale
e le direttive della legge delega per l'emanazione del nuovo codice
di procedura penale.
In particolare, la norma impugnata sarebbe in contrasto con la
direttiva contenuta nell'art. 2, n. 3, della citata legge 16 febbraio
1987, n. 81, che sancisce il principio di "partecipazione dell'accusa
e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del
procedimento".
L'esclusione dal procedimento per il riesame del pubblico
ministero che conduce le indagini sarebbe, infatti, suscettibile di
alterare, a svantaggio dell'accusa, gli equilibri della procedura di
riesame nella quale deve essere realizzata una utilizzazione degli
indizi raccolti che consenta, da un lato, di ottenere la conferma del
provvedimento cautelare richiesto e, dall'altro, di non pregiudicare
l'ulteriore corso delle indagini.
Ritiene, infine, il tribunale remittente che l'esigenza di parità
delle parti del processo non potrebbe essere adeguatamente
soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra uffici
del pubblico ministero ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura
penale, giacché tali scambi di informazioni sono previsti per le
indagini collegate, strutturalmente diverse dal procedimento di
riesame, e non sarebbero comunque di per sé idonei a fronteggiare
gli elementi nuovi ed imprevedibili addotti dalla difesa in udienza.
Di qui il contrasto della norma impugnata non solo con la regola
di parità fra le parti processuali dettata dalla legge delega, ma
anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito
dall'art. 112 della Costituzione. L'esercizio obbligatorio della
azione penale verrebbe, infatti, compromesso, ove gestito da un
pubblico ministero diverso da quello che ha piena conoscenza delle
indagini per averle dirette.
5. - Nei quattro giudizi dinanzi alla Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze del Tribunale di Bari richiamate in
epigrafe pongono una identica questione di costituzionalità.
I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
unica pronuncia.
2. - Il Tribunale di Bari solleva, in relazione agli artt. 76, 77,
primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame
del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data
fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al
pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione
sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice
che ha adottato il provvedimento impugnato.
Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata, impedendo la
partecipazione al procedimento di riesame dello stesso pubblico
ministero che ha richiesto il provvedimento di sequestro, violerebbe
la regola di parità tra accusa e difesa sancita dall'art. 2 n. 3
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e lederebbe il principio di
obbligatorietà dell'azione penale.
3. - La questione non è fondata.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito
che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta
necessariamente identità fra la posizione ed i poteri processuali
del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore,
dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del
pubblico ministero, può giustificare modalità di esercizio del
diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa
dell'organo" (v. sentt.n. 155 del 1974 e n. 363 del 1991).
Il principio di parità tra accusa e difesa sanzionato nell'art 2
n. 3 della legge-delega deve, pertanto, ritenersi rispettato quando
la disciplina del procedimento sia tale da garantire una
partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del
processo secondo forme adeguate e con modalità rispondenti alla
natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece,
che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari
gradi del procedimento.
Con riferimento alla norma in esame, la scelta compiuta dal
legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il
tribunale investito della decisione la legittimazione a partecipare
all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro ed a
ricevere il relativo avviso non appare, pertanto, in contrasto con
l'esigenza della parità tra accusa e difesa: e questo tanto più ove
si consideri che la soluzione adottata - oltre che ispirarsi a
esigenze di speditezza del processo - risulta più in generale
rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico
ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale (e
confermato negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario, come
sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)
dove si attribuiscono le funzioni del pubblico ministero all'ufficio
collocato presso il giudice competente.
Né appare fondato affermare che la soluzione in questione sia
tale da determinare quel grave squilibrio informativo a danno
dell'accusa che viene paventato dal giudice a quo: e ciò in quanto
il pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione
dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto
del riesame, mentre un efficace coordinamento informativo con
l'ufficio del pubblico ministero collocato presso il giudice che ha
adottato il provvedimento può pur sempre essere realizzato anche
alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura
penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate,
prevede forme di coordinamento, cooperazione e scambio di atti e di
informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero.
Ne consegue che i rilievi critici mossi dal giudice a quo alla
norma impugnata non sono tali da integrare gli estremi dell'eccesso
di delega che viene denunciato, ma si limitano soltanto a sollevare
problemi di opportunità della soluzione istituzionale prescelta, la
cui valutazione non può non risultare esclusivamente affidata alla
sfera discrezionale del legislatore.
Da qui l'infondatezza delle censure di illegittimità
costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione.
4. - Neppure sussiste la lesione del principio di obbligatorietà
dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., ipotizzata dal giudice
remittente.
Appare evidente, infatti, che il richiamo all'art. 112 Cost. non
può considerarsi pertinente rispetto alla norma in esame, dal
momento che, mentre il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale risulta diretto ad escludere la discrezionalità del pubblico
ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata
attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione
penale non potenziale, ma di fatto già esercitata (v. sent. n. 155
del 1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con
le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77,
primo comma, e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte