Sentenza n. 432/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52legge 88/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19
aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente
tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio (ENASARCO), iscritta al n. 276 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione dell'ENASARCO nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Bartolo Spallina per l'ENASARCO e l'avvocato
dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ornella Contini
contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di
somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di
riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il
Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.
88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni
erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico
percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52
stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in
cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore
di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state
riscosse rate risultanti non dovute.
Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di
trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche
integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della
legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte
dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamente
percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed
ingiustificata, perché per entrambe le categorie di soggetti la
tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della
Costituzione.
Ad avviso del Pretore rimettente la questione non è superata per
effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che,
nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del
1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione,
formulata come interpretativa, nella parte in cui è applicabile
anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in
vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di
Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le
fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore
dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere
regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.
2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La
disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore
nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili;
inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed
autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni
erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a
quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità
di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale
integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non
violerebbe il principio di eguaglianza.
Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati
dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per
l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Perugia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che
dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte
dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di
pensione risultate non dovute a seguito della modifica del
provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. Il Pretore ritiene che questa disposizione sia in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore
disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.
2. - La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una
legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la
ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte
dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il
percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del
codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere
l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi
titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).
Il giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad
applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la
ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO,
attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare
erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore
rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata
dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola
prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.
Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il
parametro di comparazione per affermare la lesione del principio
costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo
quale oggetto del giudizio. Nei termini in cui è formulata,
l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che,
consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche
indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento
per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve
essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte