Sentenza n. 432/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 14legge 153/1969
- art. 26legge 160/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160
(Norme per il miglioramento di trattamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 2
febbraio 1998 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Alberani Garagnani Laura e l'INPS, iscritta al n. 203
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'avv.to Carlo De Angelis per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con
cui il pretore di Bologna aveva respinto una domanda rivolta all'INPS
per il ricalcolo dell'importo di una pensione di anzianità sulla
base della sola contribuzione obbligatoria, il Tribunale di Bologna,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa
il 2 febbraio 1998, questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione - dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3
giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento di trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale).
Il rimettente - esclusa la diretta rilevanza delle sentenze della
Corte costituzionale n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992, perché
riguardanti norme diverse e successive rispetto a quella applicabile
nella specie - osserva che, secondo la denunciata normativa
(concernente le pensioni con decorrenza successiva, come nel caso
concreto, al 31 dicembre 1975), la retribuzione annua pensionabile va
calcolata in base ai tre gruppi di 52 settimane con contribuzione
più elevata nell'àmbito delle 520 settimane di contribuzione
precedenti la data di decorrenza della pensione. Poiché nella specie
l'assicurata, titolare di una pensione di anzianità a decorrere
dall'agosto 1978, ha conseguito la prescritta anzianità assicurativa
e contributiva trentacinquennale non già in costanza di rapporto di
lavoro (iniziato nel 1939 e cessato nel 1967), ma solo
successivamente, a séguito di una contribuzione volontaria (sino al
1978) di importo modesto rispetto ai contributi obbligatori, ne
deriva, secondo il giudice a quo, un trattamento pensionistico
inferiore - tenendo conto delle ultime 520 settimane - rispetto a
quello liquidabile conteggiando esclusivamente i contributi
assicurativi obbligatori. Donde il prospettato dubbio di
illegittimità costituzionale della denunciata norma sotto il profilo
della violazione dei principi di uguaglianza, della tutela del lavoro
e delle garanzie previdenziali in favore dei lavoratori, in presenza
di un trattamento pensionistico che risulti deteriore allorché alla
contribuzione obbligatoria si aggiunga quella volontaria, che,
invece, dovrebbe svolgere (anche) la funzione di salvaguardia dei
contenuti economici della retribuzione pensionabile, restando
irrilevante - sempre secondo il rimettente - che alla maturazione del
diritto alla pensione di anzianità da parte dell'assicurato si
giunga solo a séguito della contribuzione volontaria successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro e non già in costanza di esso.
2. - Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto la
declaratoria d'infondatezza della questione, osservando che l'àmbito
decennale (ultime 520 settimane) della contribuzione da considerare
per la determinazione dei tre periodi più favorevoli per
l'assicurato (di 52 settimane ciascuno), da un lato, è più ampio di
quello previsto dall'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297 (ultime 260 settimane) censurato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 428 del 1992 e, dall'altro, è frutto di una
scelta discrezionale del legislatore. Inoltre, secondo l'istituto,
poiché l'assicurata, con la contribuzione volontaria, ha potuto
conseguire - in tale contesto normativo - un trattamento
pensionistico anticipato rispetto all'età pensionabile, la
circostanza contingente di una contribuzione volontaria di modesto
ammontare non inficia di illegittimità la norma denunciata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione - dell'art. 14, terzo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come
sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per
il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento
alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede - nel caso
di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte
dell'assicurato sino a raggiungere la prescritta anzianità
contributiva ed assicurativa minima - che la pensione di anzianità
non possa essere liquidata in misura inferiore a quella spettante
sulla base della sola contribuzione obbligatoria.
Il rimettente prospetta l'ipotesi di una assicurata che, dopo aver
conseguito, tramite contribuzione obbligatoria, una anzianità
contributiva (28 anni) inferiore al minimo (35 anni), abbia poi
versato contributi volontari sufficienti al superamento della
prescritta anzianità assicurativa e contributiva minima.
L'applicazione della norma denunciata, imponendo (per le pensioni con
decorrenza successiva - come nel caso di specie - al 31 dicembre
1975) la considerazione, ai fini dell'individuazione della
retribuzione pensionabile, dei tre gruppi di 52 settimane con
contribuzione più elevata nell'àmbito delle 520 settimane di
contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione,
comporterebbe - secondo il rimettente stesso - l'irrazionale ed
ingiusto risultato della determinazione d'un trattamento
pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della sola,
più elevata, contribuzione obbligatoria (di per sé non sufficiente,
tuttavia, a far maturare il diritto a pensione).
2. - La questione è solo parzialmente fondata.
2.1. - Il giudice a quo muove da una erronea considerazione della
ratio delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n.
428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da
un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione
volontaria.
Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del
1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del
1988, questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo
cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa),
mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato,
non deve comunque compromettere la misura della prestazione
potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo,
che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38
della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n.
388 del 1995). Per cui è da ritenere che il contrasto con gli artt.
3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri,
rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussista
soltanto quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al
perfezionamento dell'anzianità minima contributiva (anche se
raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una
riduzione della pensione maturata sulla base della precedente
contribuzione.
Dunque la menzionata giurisprudenza - lungi dal ritenere consentito
all'assicurato di sterilizzare a suo arbitrio ed in ogni caso le
contribuzioni volontarie onde far valutare, a fini pensionistici,
esclusivamente i più elevati contributi obbligatori - ha solo
affermato che a lui dev'essere comunque consentito di optare per il
trattamento previdenziale risultante dal conseguimento
dell'anzianità contributiva minima, allorché l'ulteriore
contribuzione comporti una riduzione della pensione, ma senza poter
ottenere, ove abbia esercitato tale opzione, che gli siano
riconosciuti in aggiunta eventuali altri vantaggi derivanti dalla
successiva contribuzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del
1995).
2.2. - Da quanto premesso discende che, nella specie, occorre
distinguere tra i versamenti volontari necessari al raggiungimento
dell'anzianità contributiva minima e quelli ulteriori.
I principi di cui alla citata giurisprudenza valgono pienamente con
riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del
requisito minimo contributivo (anche se non raggiunto - come già
osservato - con la sola contribuzione obbligatoria). La normativa
denunciata (precedente a quella del 1982, già dichiarata
incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae, perciò,
nei limiti già precisati, alla censura di illegittimità
costituzionale rispetto agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, mancando in essa una clausola di salvaguardia della
posizione acquisita a séguito del raggiungimento dell'anzianità
minima contributiva, che "segna un limite intrinseco alla
discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del
criterio di individuazione del periodo di riferimento della
retribuzione pensionabile" (sentenza n. 388 del 1995); restando
assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimità
costituzionale sul punto.
In senso contrario si deve concludere con riguardo ai versamenti
volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva
minima.
Non si rinvengono, infatti, (tanto meno negli artt. 35, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal
rimettente), principi costituzionali che impongano in ogni caso e a
tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a
quella obbligatoria. E dunque è da ritenersi che il legislatore non
abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità
nell'individuare il periodo di riferimento per la retribuzione
pensionabile non escludendo da esso la contribuzione volontaria nel
caso in cui la pensione d'anzianità venga a dover essere liquidata
in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola
contribuzione obbligatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come
sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per
il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento
alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di
prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato
che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva
minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in
misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola
contribuzione minima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte