Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 14legge 153/1969
  • art. 26legge 160/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160

(Norme per il miglioramento di trattamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 2

febbraio 1998 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile

vertente tra Alberani Garagnani Laura e l'INPS, iscritta al n. 203

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'avv.to Carlo De Angelis per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con

cui il pretore di Bologna aveva respinto una domanda rivolta all'INPS

per il ricalcolo dell'importo di una pensione di anzianità sulla

base della sola contribuzione obbligatoria, il Tribunale di Bologna,

in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa

il 2 febbraio 1998, questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione - dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3

giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento di trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale).

Il rimettente - esclusa la diretta rilevanza delle sentenze della

Corte costituzionale n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992, perché

riguardanti norme diverse e successive rispetto a quella applicabile

nella specie - osserva che, secondo la denunciata normativa

(concernente le pensioni con decorrenza successiva, come nel caso

concreto, al 31 dicembre 1975), la retribuzione annua pensionabile va

calcolata in base ai tre gruppi di 52 settimane con contribuzione

più elevata nell'àmbito delle 520 settimane di contribuzione

precedenti la data di decorrenza della pensione. Poiché nella specie

l'assicurata, titolare di una pensione di anzianità a decorrere

dall'agosto 1978, ha conseguito la prescritta anzianità assicurativa

e contributiva trentacinquennale non già in costanza di rapporto di

lavoro (iniziato nel 1939 e cessato nel 1967), ma solo

successivamente, a séguito di una contribuzione volontaria (sino al

1978) di importo modesto rispetto ai contributi obbligatori, ne

deriva, secondo il giudice a quo, un trattamento pensionistico

inferiore - tenendo conto delle ultime 520 settimane - rispetto a

quello liquidabile conteggiando esclusivamente i contributi

assicurativi obbligatori. Donde il prospettato dubbio di

illegittimità costituzionale della denunciata norma sotto il profilo

della violazione dei principi di uguaglianza, della tutela del lavoro

e delle garanzie previdenziali in favore dei lavoratori, in presenza

di un trattamento pensionistico che risulti deteriore allorché alla

contribuzione obbligatoria si aggiunga quella volontaria, che,

invece, dovrebbe svolgere (anche) la funzione di salvaguardia dei

contenuti economici della retribuzione pensionabile, restando

irrilevante - sempre secondo il rimettente - che alla maturazione del

diritto alla pensione di anzianità da parte dell'assicurato si

giunga solo a séguito della contribuzione volontaria successiva alla

cessazione del rapporto di lavoro e non già in costanza di esso.

2. - Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto la

declaratoria d'infondatezza della questione, osservando che l'àmbito

decennale (ultime 520 settimane) della contribuzione da considerare

per la determinazione dei tre periodi più favorevoli per

l'assicurato (di 52 settimane ciascuno), da un lato, è più ampio di

quello previsto dall'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297 (ultime 260 settimane) censurato dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 428 del 1992 e, dall'altro, è frutto di una

scelta discrezionale del legislatore. Inoltre, secondo l'istituto,

poiché l'assicurata, con la contribuzione volontaria, ha potuto

conseguire - in tale contesto normativo - un trattamento

pensionistico anticipato rispetto all'età pensionabile, la

circostanza contingente di una contribuzione volontaria di modesto

ammontare non inficia di illegittimità la norma denunciata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione - dell'art. 14, terzo comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come

sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per

il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento

alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede - nel caso

di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte

dell'assicurato sino a raggiungere la prescritta anzianità

contributiva ed assicurativa minima - che la pensione di anzianità

non possa essere liquidata in misura inferiore a quella spettante

sulla base della sola contribuzione obbligatoria.

Il rimettente prospetta l'ipotesi di una assicurata che, dopo aver

conseguito, tramite contribuzione obbligatoria, una anzianità

contributiva (28 anni) inferiore al minimo (35 anni), abbia poi

versato contributi volontari sufficienti al superamento della

prescritta anzianità assicurativa e contributiva minima.

L'applicazione della norma denunciata, imponendo (per le pensioni con

decorrenza successiva - come nel caso di specie - al 31 dicembre

1975) la considerazione, ai fini dell'individuazione della

retribuzione pensionabile, dei tre gruppi di 52 settimane con

contribuzione più elevata nell'àmbito delle 520 settimane di

contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione,

comporterebbe - secondo il rimettente stesso - l'irrazionale ed

ingiusto risultato della determinazione d'un trattamento

pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della sola,

più elevata, contribuzione obbligatoria (di per sé non sufficiente,

tuttavia, a far maturare il diritto a pensione).

2. - La questione è solo parzialmente fondata.

2.1. - Il giudice a quo muove da una erronea considerazione della

ratio delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n.

428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da

un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione

volontaria.

Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del

1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del

1988, questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo

cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,

l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa),

mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato,

non deve comunque compromettere la misura della prestazione

potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo,

che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38

della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n.

388 del 1995). Per cui è da ritenere che il contrasto con gli artt.

3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri,

rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussista

soltanto quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al

perfezionamento dell'anzianità minima contributiva (anche se

raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una

riduzione della pensione maturata sulla base della precedente

contribuzione.

Dunque la menzionata giurisprudenza - lungi dal ritenere consentito

all'assicurato di sterilizzare a suo arbitrio ed in ogni caso le

contribuzioni volontarie onde far valutare, a fini pensionistici,

esclusivamente i più elevati contributi obbligatori - ha solo

affermato che a lui dev'essere comunque consentito di optare per il

trattamento previdenziale risultante dal conseguimento

dell'anzianità contributiva minima, allorché l'ulteriore

contribuzione comporti una riduzione della pensione, ma senza poter

ottenere, ove abbia esercitato tale opzione, che gli siano

riconosciuti in aggiunta eventuali altri vantaggi derivanti dalla

successiva contribuzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del

1995).

2.2. - Da quanto premesso discende che, nella specie, occorre

distinguere tra i versamenti volontari necessari al raggiungimento

dell'anzianità contributiva minima e quelli ulteriori.

I principi di cui alla citata giurisprudenza valgono pienamente con

riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del

requisito minimo contributivo (anche se non raggiunto - come già

osservato - con la sola contribuzione obbligatoria). La normativa

denunciata (precedente a quella del 1982, già dichiarata

incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae, perciò,

nei limiti già precisati, alla censura di illegittimità

costituzionale rispetto agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, mancando in essa una clausola di salvaguardia della

posizione acquisita a séguito del raggiungimento dell'anzianità

minima contributiva, che "segna un limite intrinseco alla

discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del

criterio di individuazione del periodo di riferimento della

retribuzione pensionabile" (sentenza n. 388 del 1995); restando

assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimità

costituzionale sul punto.

In senso contrario si deve concludere con riguardo ai versamenti

volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva

minima.

Non si rinvengono, infatti, (tanto meno negli artt. 35, primo

comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal

rimettente), principi costituzionali che impongano in ogni caso e a

tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a

quella obbligatoria. E dunque è da ritenersi che il legislatore non

abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità

nell'individuare il periodo di riferimento per la retribuzione

pensionabile non escludendo da esso la contribuzione volontaria nel

caso in cui la pensione d'anzianità venga a dover essere liquidata

in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola

contribuzione obbligatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma,

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come

sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per

il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento

alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di

prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato

che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva

minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in

misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola

contribuzione minima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte