Sentenza n. 433/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/09/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 1legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19
(Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e
modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in
attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come
modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49,
nonché della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56
(Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente le frazioni
del Comune di Marino), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1995
dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra
Franco ed altri contro il Prefetto della Provincia di Roma ed altri,
iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Vinciguerra Franco ed altri, del
Comune di Boville e della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Vinciguerra Franco ed altri,
l'avvocato Giorgio Marino per il Comune di Boville e gli avvocati
Aldo Rivela e Achille Chiappetti per la Regione Lazio;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Avanti il T.A.R. del Lazio è stato impugnato il decreto di
sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di
Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione
del Comune autonomo di Boville, per separazione da quello di Marino.
I ricorrenti, tra gli altri motivi, hanno prospettato la
violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, da parte
dell'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge della regione Lazio
8 aprile 1980, n. 19 (con conseguente illegittimità derivata del
decreto prefettizio impugnato), in quanto sono stati chiamati ad
esprimersi sul referendum soltanto i cittadini residenti nelle
frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino.
Con un secondo ricorso, riunito in sede di trattazione al primo,
è stato altresì impugnato, per i medesimi motivi, il decreto di
nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione
del Comune di Boville.
2. - Il T.A.R. remittente premette di aver già sollevato medesima
questione di costituzionalità nel giudizio a quo, decisa, nel senso
dell'inammissibilità con sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte,
in quanto era stata impugnata la sola norma di legge regionale
disciplinante il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi
Comuni (nell'ipotesi di scorporo da aree comunali di più vasta
dimensione), ma la questione non era stata estesa anche alla legge
della Regione Lazio n. 56 del 1993 istitutiva del Comune di Boville,
e costituente l'atto finale del procedimento previsto dal secondo
comma dell'art. 133 della Costituzione; per cui, concludeva la citata
sentenza n. 468 del 1994: "ove anche, in ipotesi, fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata,
resterebbe comunque in vigore la legge regionale n. 56 del 1993 che
sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del
giudizio a quo, e che, naturalmente, il giudice amministrativo non
può disapplicare".
3. - Ciò posto, il T.A.R. del Lazio, nella nuova udienza di
discussione avanti a sé, sentite le parti, dichiara di prendere atto
della rilevanza da attribuire alla legge regionale 21 ottobre 1993,
n. 56 (istitutiva del Comune di Boville) e, così integrata la
questione, intende sottoporre nuovamente all'esame di questa Corte la
questione di legittimità dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della
legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (come modificato
dall'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 49), nonché
della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n. 56 (istitutiva
del Comune di Boville) per contrasto con l'art. 133, secondo comma,
della Costituzione.
La questione, sottolinea il remittente, è sicuramente rilevante
nei giudizi riuniti all'esame del Collegio, in quanto soltanto la
declaratoria di incostituzionalità delle norme suddette può portare
all'accoglimento dei ricorsi, avendo la Regione Lazio posto in essere
il procedimento referendario, prima, e istituito il Comune di
Boville, poi, sulla base delle sopraindicate norme legislative.
4. - La questione, inoltre, ad avviso del T.A.R. del Lazio appare
non manifestamente infondata.
Condividendo la tesi prospettata dai ricorrenti, il giudice a quo
ritiene che il problema di legittimità costituzionale si incentri
tutto sulla locuzione "popolazioni interessate", dettata dalla norma
costituzionale, con riferimento al fatto se queste siano solo quelle
delle frazioni che chiedono il distacco da un Comune già costituito,
ovvero se si debba intendere tutta la popolazione dell'originario
ente locale, chiamata, nel caso in esame, a consentire o meno lo
smembramento del Comune.
Entrerebbero in gioco due principi ordinamentali entrambi
rinvenienti da norme costituzionali: quello della cosiddetta
autodeterminazione, per il quale un soggetto o un gruppo può
scegliere alcune caratteristiche della propria esistenza giuridica, e
quello della volontà della maggioranza di una collettività, in base
al quale la modifica di qualsiasi elemento costitutivo deve essere
deciso dal maggior numero dei soggetti che partecipano della
originaria composizione; il tutto trasfuso nell'altro principio
ordinamentale, di carattere fondamentale, per il quale gli enti
locali sono, sì autonomi, ma non anche indipendenti, per cui ogni
loro decisione deve pur sempre rapportarsi agli interessi della
comunità organizzata in ordinamento sovrano.
5. - Ove quindi si ricerchi il "quid intermediationis", prosegue
il T.A.R. del Lazio, cioè il punto di equilibrio ordinamentale nel
quale entrambe le esigenze della collettività prima evidenziate
possono trovare una composizione soddisfacente che renda giustizia a
tutti, occorre considerare che i gruppi organizzati di carattere
pubblico, come nella specie gli enti locali di carattere comunale,
sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra
loro una qualche comunanza più o meno intensa, che non è mai solo
l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi,
costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza
sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, ecc., per
cui il "gruppo sociale" prima di essere tale, si "sente" tale e la
sovrapposizione istituzionale finisce soltanto per dare
riconoscimento ad una realtà già aggregata.
Le multiformi esperienze del nostro Paese, prosegue il remittente,
se hanno segnato la nascita e la consapevolezza di gruppi locali
sicuramente compatti, possono anche aver determinato il sorgere di
entità solo amministrativamente unificate, senza il supporto di
quella necessaria coscienza ordinamentale che fa diventare un ente
locale anche un gruppo omogeneo.
Se questo è probabilmente il dato di base, è fuori discussione
che l'ordinamento nazionale non può che favorire movimenti al suo
interno che tendano a compattare e ad omogeneizzare le singole
strutture sociali di cui esso si compone.
Non, quindi, le richieste di qualsiasi gruppo in qualsiasi momento
potrebbero esser prese in considerazione per smembrare unità sociali
che presentano caratteri di compattezza, ma soltanto quelle che
provengono da un gruppo che ha una nitida differenziazione
complessiva che lo rende già di per sé autonomo, come è potuto
accadere per il recente scorporo del Comune di Fiumicino dal Comune
di Roma, dove era evidente il rapporto puramente amministrativo che
collegava le due comunità.
In casi del genere, sostiene il remittente, è fuor di dubbio che
basti la manifestazione della volontà del gruppo che intende
distaccarsi; questo è già esistente come fatto sociologicamente
distinto, è collegato con un'area geografica eccentrica rispetto al
capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva, per cui
l'autonomia amministrativa non può che discendere dalla volontà
degli autonomisti, potendosi vanificare un fatto naturale per una
questione di maggioranza già di per sé precostituita, nel caso si
ammettesse al voto l'intera cittadinanza.
Diverso sarebbe, invece, il caso, come nel Comune di Marino,
allorquando la richiesta di distacco non proviene da una precisa e
ben identificata (per elementi storico-sociali propri) comunità di
cittadini, ma scaturisce invece dall'interno della stessa comunità,
da parte di quasi i due terzi dei cittadini dell'originaria
comunità, perché in questo caso non si tratta di far conseguire
l'autonomia ad un gruppo che già la possiede, ma si tratta invece di
operare uno smembramento di una collettività organica, determinando,
essa sì, una suddivisione che può essere artificiale e che, quindi,
l'ordinamento ha tutto l'interesse ad evitare.
In tali casi, sostiene il T.A.R., tutti debbono essere chiamati a
poter manifestare il loro voto circa la volontà di smembrare o meno
la collettività locale da tempo esistente, come pure è avvenuto nel
recente referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, dove
appunto non si è trattato di un piccolo ed identificato gruppo che
chiedeva il distacco da un capoluogo, ma di due notevoli entità di
un'unica comunità, con vari collegamenti.
Quanto, infine, alla illegittimità costituzionale della Legge
regionale istitutiva del Comune di Boville, essa risulterebbe
direttamente conseguenziale alla dichiarazione d'illegittimità della
impugnata norma regionale che disciplina il procedimento
referendario.
6. - Ha depositato atto di costituzione, fuori termine, il
Presidente della Giunta regionale del Lazio concludendo per
l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.
7. - Si è costituito in giudizio il Comune di Boville, in persona
del Commissario prefettizio pro-tempore, instando per la
dichiarazione d'inammissibilità o d'infondatezza della questione.
La difesa del Comune rileva che a seguito della citata sentenza n.
468 del 1994 di questa Corte il T.A.R. del Lazio ha ritenuto di dover
estendere la già sollevata eccezione di incostituzionalità anche
alla legge regionale n. 56 del 1993, quasi intendendo la suddetta
decisione di inammissibilità come prescrittiva di questo obbligo, e
soprattutto come giustificativa ex se della remissione. In realtà,
ad avviso del Comune, il giudice a quo non fornirebbe alcuna
motivazione della remissione ex novo della questione di legittimità
costituzionale.
Così facendo il T.A.R. del Lazio cadrebbe in una serie di
illegittimità che andrebbero dalla decisione in carenza assoluta di
motivazione, alla apoditticità, alla violazione del principio di
omnicomprensività della pronuncia, in virtù del quale la sentenza
determina la definizione del dedotto e del deducibile in ordine al
rapporto con essa definito.
Nel merito, il Comune di Boville si richiama agli argomenti già
esposti in occasione del precedente giudizio di costituzionalità in
ordine all'infondatezza della questione.
In prossimità dell'udienza la difesa del Comune ha depositato,
fuori termine, memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le
proprie tesi.
8. - Si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo
concludendo per la fondatezza della questione e la conseguente
dichiarazione d'illegittimità delle leggi regionali impugnate.
Dopo aver richiamato le conclusioni raggiunte dalla sent. n. 453
del 1989 di questa Corte, i ricorrenti affermano che l'indicazione
univoca che scaturisce dalla decisione è nel senso che l'ambito di
popolazione da consultare a mezzo di referendum va determinato in
relazione all'entità della modifica territoriale da attuare.
Una cosa sarebbe la erezione a Comune autonomo (o l'aggregazione
ad altro Comune) di una piccola frazione di un grande Comune, altro
è, invece, l'erezione a Comune autonomo di una larghissima parte del
territorio di un Comune preesistente, come avviene nel caso del
Comune di Marino.
Nel primo caso sarebbe di palmare evidenza che l'entità della
variazione è tale da lasciare sostanzialmente integra l'identità
non solo storico- politica, ma anche territoriale, del Comune il cui
territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente
"interessata" alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente
quella piccola entità di popolazione che dovrebbe distaccarsi (basti
pensare al caso del distacco di Fiumicino e di Fregene dal Comune di
Roma).
Nel secondo, invece, il Comune preesistente sarebbe scosso nelle
sue fondamenta, in quanto la sua dimensione territoriale (se non,
addirittura, la stessa identità storico-politica) viene
profondamente incisa, potendo subire (in caso di esito positivo del
referendum) una trasformazione quantitativa di tale entità da
divenire qualitativa. In tale ipotesi la popolazione "interessata"
risulterebbe l'intera popolazione del Comune preesistente, e pertanto
tutta la popolazione della comunità interessata allo smembramento
dovrebbe esprimere il proprio punto di vista. Nessun membro di tale
popolazione potrebbe, infatti, dirsi indifferente rispetto ad un
processo di trasformazione così radicale (si pensi al distacco da
Roma di due terzi dei quartieri o anche del solo centro storico).
Secondo la stessa giurisprudenza della Corte (cfr. la già
richiamata sent. n. 453 del 1989), proseguono i ricorrenti, deve
essere sempre consultata mediante referendum quella parte di
popolazione che abbia un interesse qualificato per intervenire nei
procedimenti di variazione territoriale, in quanto si trovi in una
situazione di diretto collegamento con le modifiche territoriali
stesse. In altre parole, la nozione di "popolazione interessata" è
sempre "relativa", e va commisurata agli interessi coinvolti dalle
variazioni territoriali. In conseguenza di ciò, in casi di
variazioni non meramente parziali, ma che si risolvono in ipotesi di
scissioni o di fusioni, interessati possono considerarsi tutti gli
elettori appartenenti al Comune o ai Comuni dei quali si tratti.
In altri termini non potrebbe negarsi che, allorché la modifica
coinvolga il territorio comunale attraverso un processo di
"scissione" (come nella specie); ovvero due o più territori al fine
di una "fusione", la popolazione titolare dell'interesse qualificato
ad essere sentita a mezzo di referendum (e quindi, come tale,
"interessata") è l'intera popolazione del territorio o dei territori
in questione, in quanto coinvolta nella sua unitarietà dalla
modifica della circoscrizione territoriale.
Tale sarebbe la vicenda concernente la legge regionale in oggetto,
in relazione al Comune di Marino. Infatti, rilevano i ricorrenti, il
Comune di Marino subisce, per effetto della legge regionale n. 56 del
1993, uno smembramento del proprio territorio (che diminuisce da 2400
a 800 ettari), con conseguente notevolissima diminuzione anche dei
propri residenti (da 35.000 a 15.000). A ciò si aggiunga che,
paradossalmente, vengono a far parte del Comune di Boville proprio
quei terreni in cui si trovano i vigneti che producono il famoso
"vino di Marino", i cui proprietari vivono quasi tutti nel centro
storico di Marino. Non sarebbe dubitabile che tutta la popolazione
del Comune di Marino era, ed è, interessata all'esito della
consultazione, e che tutta la popolazione avrebbe dovuto partecipare
al referendum.
In conclusione, i ricorrenti rilevano che la illegittimità della
omessa consultazione di tutti gli elettori del Comune di Marino
risulterebbe di tutta evidenza dalle stesse cifre del referendum. Con
appena 9.901 voti su un totale di 14.898 aventi diritto al voto si è
deciso il destino di 35.000 abitanti, tutti egualmente coinvolti in
una variazione rilevantissima della realtà socio-economica della
zona in questione.
Infine, i ricorrenti evidenziano che numerose altre Regioni,
nell'adottare le rispettive leggi in materia, hanno già seguito dei
principi realmente conformi alla ratio dell'art. 133 della
Costituzione.
Esemplare sotto tale punto di vista risulterebbe la legislazione
esistente nella Regione Veneto e la prassi applicativa seguita per
l'istituzione di nuovi Comuni attraverso scorporo di frazioni di
Comuni preesistenti.
La legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992 n. 25, in tema di
"Variazioni provinciali e comunali" stabilisce, all'art. 6, primo
comma, lett. a) che, in ipotesi di variazione di circoscrizioni
comunali, nel senso dell'istituzione di un nuovo Comune a seguito
dello scorporo di parte del territorio di uno o più Comuni, il
referendum debba riguardare l'intera popolazione del Comune di
origine se la popolazione o il territorio, che è oggetto di
trasferimento costituisce rispettivamente almeno il 30% della
popolazione od il 10% del territorio del Comune di origine. Ove
invece tali percentuali siano inferiori, allora il referendum deve
concernere solo la popolazione del territorio che è oggetto di
trasferimento (art. 6, primo comma, lett. b)).
Altre Regioni hanno invece preferito lasciare alla libera scelta
del consiglio regionale il restringere o meno l'ambito territoriale
della consultazione popolare, in ipotesi di istituzione di nuovi
Comuni, per distacco di parti di altri Comuni preesistenti (Regione
Abruzzi, Regione Sardegna, Regione Piemonte).
Ad avviso dei ricorrenti tale normativa dimostrerebbe lo stato di
disagio provato da tali Regioni, che, non avendo l'ardire di adottare
la soluzione radicale prescelta dalla Regione Lazio, sarebbero
ripiegate su una formula "pilatesca", la quale, rinviando il
problema, non lo risolve, ma evita che nella disciplina regionale
sull'istituzione di nuovi Comuni si annidino evidenti vizi di
incostituzionalità. Considerato in diritto
1. - Con sentenza n. 468 del 1994 questa Corte ha dichiarato
inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge
della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge
della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49, sollevata in riferimento
all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del
Lazio. Il medesimo T.A.R. ha risollevato ora identica questione
estendendola anche alla legge della Regione Lazio 21 ottobre 1993, n.
56.
2. - La questione sollevata dal giudice remittente concerne la
norma che, agli effetti del referendum previsto dall'art. 133,
secondo comma, della Costituzione (potere delle Regioni, sentite le
popolazioni interessate, di istituire con legge nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni), stabilisce: "per
popolazioni interessate si intendono: a) nel caso di istituzione di
nuovi Comuni: gli elettori della frazione, o delle frazioni, che
devono essere erette in Comune autonomo". Poiché il giudice a quo
dubita della legittimità costituzionale di questa norma, anche la
legge n. 56 del 1993 che ha istituito il Comune di Boville, previo
referendum tenuto in applicazione della norma stessa, con la
consultazione limitata alle popolazioni delle frazioni richiedenti
l'erezione in Comune autonomo, risulterebbe conseguentemente
inficiata di illegittimità costituzionale per violazione del
medesimo art. 133, secondo comma, e pertanto anche nei confronti di
questa egli solleva questione di legittimità costituzionale.
3. - Vanno senz'altro disattese tutte le eccezioni di
inammissibilità formulate dalla difesa del Comune di Boville. Gli
argomenti addotti in ordine alla mancanza di motivazione sulla
riproposizione della questione risultano del tutto inconsistenti.
Il T.A.R. remittente ha ampiamente motivato, in punto di
rilevanza, sulla estensione della questione alla legge istitutiva del
Comune di Boville, nonché, nel merito, sui profili di illegittimità
costituzionale denunciati. Quanto poi alla eccepita violazione di un
non meglio definito principio di onnicomprensività della pronuncia
(riferito alla precedente sentenza n. 468 del 1994 di questa Corte),
che determinerebbe "la definizione del dedotto e del deducibile in
ordine al rapporto con essa definito", è sufficiente osservare che
la precedente decisione di inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza, in quanto puramente processuale, non pregiudica
affatto la riproposizione della questione stessa, una volta eliminato
dal giudice a quo il vizio che ne precludeva l'esame del merito.
4. - Nel merito la questione è fondata.
La lettura del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione è
chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è
richiesta sia per l'istituzione di nuovi Comuni, sia per la
modificazione delle loro circoscrizioni; i lavori preparatori ne
danno conferma, offrendo semmai argomento per discutere, ferma
l'obbligatorietà della consultazione, quale sia il peso effettivo da
riconoscere alla volontà espressa dagli interessati.
In linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto
quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle
che rimarrebbero nella parte, per così dire, "residua" del Comune di
origine. Altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da
un Comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle
circoscrizioni territoriali.
Solo in casi particolari potrà prescindersi dalla consultazione
dell'intera popolazione del Comune da cui una o più frazioni
chiedano di distaccarsi. Il T.A.R. remittente, prendendo le mosse da
un episodio recente (quello dell'istituzione del Comune di Fiumicino
per distacco dal Comune di Roma), definisce tale ipotesi come quella
in cui il gruppo che chiede l'autonomia "è già esistente come fatto
sociologicamente distinto, è collegato con un'area eccentrica
rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione
distintiva".
È una definizione tutto sommato accettabile cui può aggiungersi,
come requisito rilevante, la limitata entità sia del territorio che
della popolazione rispetto al totale.
Tutto ciò comporta comunque una valutazione di elementi di fatto
che dovrà effettuarsi caso per caso al momento di indire il
referendum consultivo.
In altra ipotesi, quella cioè di modificazione di circoscrizioni
territoriali comportante il trasferimento di una parte di popolazione
da un Comune ad un altro, questa Corte ha espresso più
sinteticamente un concetto analogo affermando che la consultazione
referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei due
Comuni, allorquando alla stessa "non può riconoscersi un interesse
qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che
riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia
alcun diretto collegamento" (cfr. sentenza n. 453 del 1989).
5. - Ma, val la pena ripetere, si tratta di ipotesi particolari ed
eccezionali che non inficiano la regola generale direttamente
ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che
esige la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei
Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, o per la
istituzione di nuovi Comuni o per il passaggio di parti di territorio
e di popolazione da un Comune all'altro.
Nel caso che ha dato origine al giudizio a quo è pacifico che non
si verta in nessuna delle situazioni eccezionali prima descritte.
Come afferma il giudice remittente - e l'affermazione non è
contestata dalle parti - l'istituzione del nuovo Comune di Boville ha
significato per il Comune di Marino la perdita di più della metà
della popolazione, mentre la norma impugnata istituisce la regola
della sola consultazione degli "elettori della frazione o delle
frazioni che devono essere erette in Comune autonomo", in aperta
violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.
L'accertata illegittimità costituzionale della norma comporta la
caducazione della stessa, nonché della legge 21 ottobre 1993, n. 56,
inficiata a sua volta dal procedimento referendario attuato secondo
una norma costituzionalmente illegittima.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va
altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale delle lettere d),
e) ed f) del secondo comma dell'art. 1 della legge della Regione
Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge regionale 20
agosto 1987, n. 49, che dettano regole generali limitative della
popolazione da consultare, incorrendo quindi nella medesima
violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.
Sarà il Consiglio regionale del Lazio, ove lo ritenga necessario,
a riformulare in queste parti la legge secondo i principi affermati
nella presente decisione, tenendo conto comunque che le eccezioni
alla regola esigono sempre un accertamento di fatto da effettuarsi
caso per caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19
(Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, e
modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in
attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), come
modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 ottobre
1993, n. 56 (Istituzione del Comune autonomo di Boville comprendente
le frazioni del Comune di Marino);
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
lett. d), e) ed f) della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n.
19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987,
n. 49.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte