Sentenza n. 433/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di
Sassari, nel procedimento penale a carico di C.D., iscritta al n. 178
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minore
imputato di tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma
comune da sparo, il tribunale per i minorenni di Sassari, su
eccezione della difesa della persona offesa dal reato, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui
prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i
minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato".
Nel prospettare la questione il rimettente si mostra consapevole
delle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto
di costituzione di parte civile, fra le quali quella principale di
evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice e il
conseguente determinarsi di una maggiore tensione processuale;
tuttavia ritiene che tale pericolo possa essere scongiurato
attraverso gli strumenti e le cautele già predisposti dalla legge
per la conduzione del processo, "senza sacrificio (oltreché dei
principi della economia processuale e della unità della
giurisdizione) delle ragioni anch'esse costituzionalmente garantite
della persona offesa".
Il tribunale, facendo proprie le argomentazioni della difesa della
persona offesa, ritiene non manifestamente infondate le censure mosse
alla norma impugnata in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, Cost.: a suo giudizio, infatti, il divieto di costituzione di
parte civile non solo viola il principio di uguaglianza in quanto
pone la persona offesa dal reato ascritto a un minore in una
posizione deteriore rispetto a quella dell'offeso da un reato
attribuito ad un maggiorenne, ma comprime irragionevolmente il
diritto del danneggiato di agire in giudizio a tutela delle proprie
ragioni, riducendone le possibilità di difesa anche in
considerazione dei limiti alla prova stabiliti nel processo civile.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Ritiene l'Avvocatura che la garanzia del diritto di difesa non
eleva a regola costituzionale quella del simultaneus processus civile
e penale; è quindi ammissibile in astratto una disciplina
differenziata dell'esercizio dell'azione civile in relazione a
differenti specie di processo penale, purché la differenza sia
congruente con quella dei due tipi di processo o sia giustificata
dalla tutela di altri interessi preminenti. In proposito si richiama
la sentenza costituzionale n. 60 del 1996 nella quale la Corte, nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo
comma, codice penale militare di pace che prevedeva il divieto di
costituzione di parte civile nel processo penale militare, ha
affermato che l'analoga preclusione stabilita per il processo
minorile non è priva di ragionevole giustificazione in quanto
diretta a tutelare "la personalità del minore dalle tensioni che
può sviluppare la presenza dell'accusa privata".
Osserva, inoltre, l'Avvocatura che la norma impugnata attua la
direttiva di cui all'art. 3, lettera b), della legge-delega per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio
1987, n. 81) ed è in linea con il punto n. 3 della Raccomandazione
87/20 del Consiglio d'Europa, dove è sottolineata l'importanza delle
procedure c.d. di mediazione atte a ricomporre il conflitto fra
minorenne e persona offesa dal reato. Considerato in diritto
1. - Il tribunale per i minorenni di Sassari dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale
davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio
dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno
cagionato dal reato".
La questione è sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24, primo
e secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice
rimettente, da un lato la persona offesa da un reato commesso da un
minorenne verrebbe a trovarsi in una posizione deteriore rispetto
all'offeso da un reato attribuito ad un maggiorenne, dall'altro
risulterebbe sacrificato il suo diritto ad agire in giudizio a tutela
delle proprie ragioni e sarebbero ridotte le sue possibilità di
difesa, anche in considerazione dei limiti di prova stabiliti nel
processo civile. Il giudice rimettente precisa di avere presenti le
ragioni di rilievo costituzionale, riconducibili agli artt. 27, terzo
comma, e 30, secondo comma, della Costituzione, che hanno indotto il
legislatore a prevedere il divieto di costituzione di parte civile
nel procedimento penale minorile, ma ritiene che le esigenze di
evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice
determinata dalla presenza della parte civile e le conseguenti
maggiori tensioni processuali possano essere soddisfatte dagli
strumenti e dalle cautele predisposti dalla legge in tema di
conduzione del processo nei confronti di imputati minorenni, senza
che sia necessario sacrificare le ragioni, anche esse
costituzionalmente garantite, della persona offesa.
2. - La questione non è fondata.
3. - Nell'affrontare in via generale il tema dei rapporti tra
azione civile e processo penale, questa Corte ha avuto occasione di
affermare, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del
1930, che "la separazione dell'azione civile dal processo penale non
può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di
tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta
tutela giurisdizionale, che generalmente è alternativa, ma che il
legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere
come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale (...)
quello (...) della speditezza del processo penale", ed ha altresì
rilevato che "l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o
risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa,
il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del
codice di procedura civile" (v. sentenza n. 171 del 1982, nonché,
sul carattere accessorio dell'azione civile nel processo penale,
sentenze n. 39 del 1982, n. 169 del 1975, n. 206 del 1971).
L'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente
rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo
penale: da un lato la Corte ha valutato con favore che "rispetto al
codice previgente si è abbandonata la soluzione che privilegiava la
giurisdizione penale, (...) e si è optato per il regime di
separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche
la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in
coerenza con il sistema del rito accusatorio" (sentenza n. 192 del
1991), dall'altro ha ribadito che "la garanzia di poter agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi,
sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella
del simultaneus processus" (sentenza n. 60 del 1996). Coerente con
questa impostazione è l'esclusione dell'illegittimità
costituzionale del divieto, imposto al giudice dall'art. 444, comma
2, cod. proc. pen., di decidere, in sede di applicazione della pena
su richiesta, sulla domanda della parte civile, in base al rilievo
assorbente che l'eccezione di illegittimità avrebbe fondamento solo
se l'esercizio dell'azione civile nel processo penale "si profilasse
come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del
soggetto al quale il reato ha recato danno" (sentenza n. 443 del
1990).
4. - Così delineati i rapporti tra azione civile e processo
penale, deve ritenersi che le esigenze che hanno indotto il
legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo
penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un
risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del
danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile.
Nelle relazioni ai vari disegni di legge che si sono susseguiti
sino all'approvazione della seconda legge-delega (legge 16 febbraio
1987, n. 81) e, poi, nella Relazione al progetto preliminare del
codice di procedura penale, il divieto di costituzione di parte
civile trova ragione nelle esigenze di evitare che il processo
rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto
"antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli
perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di
non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile,
indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del
minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero.
Gli obiettivi perseguiti in via generale dal processo penale
minorile hanno trovato favorevole riscontro nella giurisprudenza di
questa Corte, che ha insistito sulla necessità di privilegiare le
finalità di tutela della personalità del minore, strettamente
connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla
sfera del processo (vedi ordinanza n. 103 del 1997 e sentenza n. 250
del 1991), nonché sulla natura derogatoria dei criteri stabiliti
dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla
disciplina del processo ordinario (sentenza n. 77 del 1993) e sulla
ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo
ordinario (sentenza n. 135 del 1995, che ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione
dell'applicazione della pena su richiesta nel processo minorile).
Sulla stessa linea di queste decisioni, assume particolare
significato - per quanto riguarda la specifica questione sottoposta
all'esame della Corte - la già menzionata sentenza n. 60 del 1996:
nell'accogliere per irragionevolezza della disciplina la questione di
legittimità costituzionale del divieto di costituzione di parte
civile nel processo penale militare, la Corte ha precisato che
analoghe considerazioni non potrebbero valere per il processo
minorile, in quanto l'esclusione della parte civile trova "una sua
significativa motivazione nel "tutelare la personalità del minore
dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa
privata" ".
La disciplina di cui viene denunciata l'illegittimità
costituzionale si pone inoltre in perfetta assonanza con gli
indirizzi espressi dagli organismi internazionali in tema di
amministrazione della giustizia minorile: basterà qui menzionare la
Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione plenaria dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985 (punto 14.2: "la
procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi
del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di
comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi
liberamente") e la Raccomandazione n. R(87)20 del Comitato dei
ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla
delinquenza minorile del 17 settembre 1987 (punto 2: in tema di
sviluppo delle procedure "di degiurisdizionalizzazione" e di
ricomposizione del conflitto tra minore e vittima del reato al fine
di favorire la rapida uscita del minore dal circuito giudiziario).
5. - Dalle considerazioni svolte sui rapporti tra azione civile e
processo penale e dalla riaffermazione dell'esigenza primaria del
recupero del minorenne, a cui è ispirato, anche alla luce degli
artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, il
relativo procedimento penale, consegue l'infondatezza della
prospettata questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di
Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte