Sentenza n. 434/1987
Altra decisione · depositata il 03/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il
29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio
regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n.
41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei
Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16
luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo,
recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la
previdenza e il fondo di solidarietà dei Consiglieri approvata il 29
aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno
successivo.
La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle
entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali,
l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a
disposizione del presidente del Consiglio regionale per il
funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n.
853.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia
di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito
di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimità
costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una
spesa di entità indeterminata.
La Regione Abruzzo non si è costituita. Considerato in diritto Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante
Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno
1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n.
41, concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei
consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29
del 26 dicembre 1986, è stata revocata la legge impugnata.
Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del
1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte