Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo

comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di

procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Panzini Luciano, iscritta al n. 344 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Latini Massimiliano, iscritta al n. 360 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 4 febbraio 1991 (r.o. n. 344/91),

il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona

- nel corso di un'udienza preliminare nella quale la difesa

dell'imputato aveva richiesto "apposita c.t. fiscale-tributaria" - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 422, primo comma,

del codice di procedura penale nella parte in cui non comprende nella

dizione "consulenti tecnici" anche la consulenza tecnica richiesta ex

novo dalle parti, quando ne appaia evidente la decisività ai fini

della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: ciò per

disparità di trattamento tra prova per testi (ammessa) e "c.t.u."

(nonché tra quest'ultima e le perizie che vengono disposte in sede

dibattimentale), e per violazione del principio del buon andamento

dell'amministrazione della giustizia;

che, con ordinanza del 5 febbraio 1991 (r.o. n. 360/91), lo

stesso giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale "e prima

ancora dell'art. 416 n. 2 laddove non consentono al P.M., in sede di

trasmissione del fascicolo contenente la notizia di reato, di

disporre preventiva citazione per l'udienza preliminare del

verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti sulla notizia

di reato stessa, o quanto meno di richiederla all'udienza

preliminare, prescindendo da eventuale prova per testi, prima di

esporre sinteticamente quanto previsto dal secondo comma del detto

art. 421"; b) dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura

penale "laddove non sembra contemplare l'esplicita eventualità che

siano le stesse parti ad attivare il meccanismo probatorio di cui

alla stessa norma", nonché "laddove nella riduttiva dizione

"audizione di consulenti tecnici" non contempla esplicitamente la

facoltà di tutte le parti di richiedere apposita autonoma c.t.u.":

il tutto per violazione degli artt. 2, 3, 97 (per i motivi sopra

esposti), e 24 della Costituzione (per violazione del diritto di

difesa);

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle

questioni;

Considerato che, per l'identicità delle questioni sollevate, i

giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che le questioni, già proposte sostanzialmente nei medesimi

termini dallo stesso giudice a quo, sono state dichiarate

manifestamente infondate con ordd. nn. 252 e 303 del 1991 e gli

attuali provvedimenti di rimessione non contengono, come detto,

argomentazioni nuove;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo

comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte