Sentenza n. 434/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione"), promosso
con ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto sul ricorso proposto da Leone Antonio contro la
Regione Veneto, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Alfredo Bianchini e Luigi Manzi per la Regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da un dipendente della
Regione Veneto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i
limiti di età previsti per il collocamento a riposo, il Tribunale
amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli
artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto
16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991,
n. 12, relativa a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione").
Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione
dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994,
n. 14, che, sostituendo l'art. 115 della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12, ha statuito che "ai dipendenti regionali non si applica
l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503", fino
all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale.
Su tale rilievo, il giudice a quo fonda la rilevanza della
questione, con la considerazione che soltanto la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe il
buon esito della domanda di permanenza in servizio per un ulteriore
biennio, con i conseguenti benefici giuridici ed economici e, quindi,
previdenziali, in capo al ricorrente, quanto meno sotto il profilo
della ricostruzione della carriera.
Ad avviso del giudice rimettente la norma in questione avrebbe
sostanzialmente abrogato una disposizione, che la legge statale
avrebbe espressamente dichiarato applicabile anche ai dipendenti
"degli enti pubblici non economici", tra i quali dovrebbero essere
ricompresi i dipendenti regionali.
Pertanto, la legge regionale in esame sarebbe in contrasto con
l'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale si porrebbe
come norma di principio, non derogabile ad opera di leggi regionali.
Essa determinerebbe, inoltre, in violazione dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza ed imparzialità dell'amministrazione di
cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, una disparità di
trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto,
rispetto a quelli dello Stato e di altre regioni.
La norma anzidetta, infine, nel prevedere la sospensione
temporanea dell'applicazione della norma statale senza, peraltro,
ancorare tale sospensione ad un termine finale, concretizzerebbe, in
sostanza, un'abrogazione della norma statale.
2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra ha
spiegato intervento la Regione Veneto, sostenendo l'infondatezza
della questione.
In data 22 giugno 2000 (fuori termine) è pervenuta memoria della
Regione Veneto, che illustra ulteriormente l'infondatezza della
anzidetta questione. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in
via incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 1, comma 3,
della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione"),
contenente la disposizione che prescrive: "ai dipendenti regionali
non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503" (proroga del servizio per un biennio), fino all'adozione di
una nuova organizzazione amministrativa regionale.
È denunciata la violazione dell'art. 117 della Costituzione per
contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale,
di cui sarebbe espressione l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 503, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per disparità di
trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto,
rispetto a quelli dello Stato o di altre Regioni, in violazione dei
principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità della
pubblica amministrazione.
2. - La questione sollevata è infondata sotto tutti i profili
denunciati.
Innanzitutto deve essere rilevata la erroneità dei presupposti
su cui si basa l'ordinanza di rimessione, in quanto l'art. 16 del
d.lgs. n. 503 del 1992 non contiene affatto una disposizione
direttamente cogente per le regioni in ordine ai propri dipendenti,
in modo da modificare (imponendo alle regioni di consentire la
prosecuzione biennale del rapporto, oltre i limiti di età, con
carattere di generalità) o da vincolare in ogni dettaglio
l'ordinamento e lo status giuridico dello stesso personale regionale.
Di conseguenza, completamente ingiustificato è il richiamo fatto
nell'ordinanza di rimessione ad una abrogazione della norma statale
da parte del legislatore regionale.
A prescindere da ciò, la norma delegata deve essere interpretata
alla luce della delega legislativa (art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La ratio della delega è,
invero, quella di riservare un ambito applicativo più ristretto alla
speciale ed eccezionale previsione relativa ai "dipendenti civili
dello Stato e degli enti pubblici non economici", in quanto
previsione di carattere eccezionale. La necessità di una
interpretazione restrittiva è confortata, in particolare, dal
confronto con il più ampio oggetto della delega, riferito alla
"previdenza" ed al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori
dipendenti privati e pubblici (art. 3, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421), nonché con l'oggetto della delega sul
pubblico impiego con richiamo agli artt. 1, primo comma, e 26, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 2, comma 1, lettera a),
della legge n. 421 del 1992, citata).
3. - Inoltre non esiste un principio fondamentale della
legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto
incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio
per un biennio (sentenze n. 113 del 1999; n. 162 del 1997).
Infatti, il principio fondamentale della legislazione statale,
che si desume dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, "è quello
secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di età
può avvenire solo su istanza dell'interessato". La prosecuzione del
rapporto di impiego è configurata dal legislatore statale come
eccezione alla regola dei limiti di età per il servizio (rimasti, si
noti, immodificati) ed, anche se introdotta con finalità di
contenimento della spesa pubblica previdenziale e di quiescenza
(permanendo tuttavia il carico del trattamento di servizio attivo e
degli oneri riflessi complessivamente maggiore rispetto a quello di
nuove assunzioni meramente eventuali, anche in relazione a ricorrenti
blocchi), non è incompatibile con le disposizioni normative che
prevedono la sussistenza dei requisiti per la continuazione del
rapporto di impiego con un soggetto pubblico (come l'idoneità
fisica, l'assenza di incompatibilità, la persistenza del posto ecc.)
(sentenza n. 162 del 1997). Né la suddetta norma può valere a
comprimere le attribuzioni del legislatore regionale nella materia
degli ordinamenti degli uffici e di provvista e status del relativo
personale, compresi i limiti di età e il trattenimento in servizio.
In detti ultimi specifici campi di regolamentazione non esiste un
obbligo per la Regione di conformarsi pedissequamente alle singole
disposizioni statali e tantomeno all'intero contenuto dell'art. 16
del d.lgs. n. 503 del 1992 (sentenza n. 162 del 1997), essendo
vincolata dai principi fondamentali della legislazione dello Stato.
4. - La giurisprudenza della Corte ha sottolineato che in materia
esiste un principio di divieto per il legislatore regionale di
stabilire in via generale una disciplina che preveda una età massima
per il collocamento a riposo superiore a quella fissata per la
corrispondente categoria dei dipendenti dello Stato (sentenze n. 162
del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238 del 1988).
In ordine al limite di età e al prolungamento dell'età
pensionabile per il settore pubblico non esistono norme uniformi,
essendo diverse a seconda delle categorie di personale e delle
esigenze dell'ente. Deve riconoscersi, infatti, al legislatore
un'ampia discrezionalità con il limite della manifesta arbitrarietà
(sentenze n. 162 del 1997; nn. 380 e 422 del 1994) con l'esclusione
di un obbligo di estensione generalizzata al trattenimento in
servizio. Di contro, il bene protetto a garanzia dei diritti
previdenziali, è rappresentato, in materia, dal conseguimento della
pensione al "minimo", mentre non gode eguale protezione il
raggiungimento del trattamento pensionistico massimo o il semplice
prolungamento del servizio attivo (sentenze n. 195 del 2000; n. 227
del 1997).
5. - La anzidetta discrezionalità deve essere riconosciuta anche
al legislatore della Regione Veneto, la cui scelta, per il momento
negativa, non può ritenersi manifestamente irragionevole o
palesemente arbitraria, in attesa della adozione di una nuova
organizzazione amministrativa regionale. In altri termini, la Regione
ha voluto, in relazione alla situazione del proprio personale,
attendere una verifica delle esigenze organizzative e del nuovo
assetto, prima di accogliere nel proprio ordinamento un prolungamento
biennale a domanda dei limiti di età per tutte le categorie dei
propri dipendenti.
Come ulteriore conseguenza deve escludersi che la suddetta scelta
possa contrastare con i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 della Costituzione), essendo anzi
confliggente con detti principi la pretesa di un indiscriminato
trattenimento in servizio, indipendente da una valutazione necessaria
al fine di verificare l'esigenza di personale e la persistenza di
posti di organico da parte della amministrazione.
6. - Infine, non può parlarsi di diseguaglianza e disparità di
trattamento, poiché, in assenza di un principio di necessaria
uniformità, lo stesso legislatore non ha sempre scelto
l'applicabilità generale del prolungamento biennale a domanda del
servizio oltre i limiti di età, avendolo, di contro, escluso per una
serie di categorie di personale (sentenze nn. 422, 380 del 1994;
n. 475 del 1993) o in relazione alla situazione finanziaria dell'ente
(sentenza n. 113 del 1999), ovvero avendolo condizionato a
valutazioni inerenti alle esigenze di servizio (cfr. sentenza n. 162
del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994,
n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa
a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione"), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte