Sentenza n. 435/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, quarto e
quinto comma, e dell'art. 602, secondo comma, del codice di procedura
penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e art. 245
delle norme transitorie del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Aloia Filippo ed altra, iscritta
al n. 247 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo decidere sulla richiesta di riduzione della pena
comminata (il 4 luglio 1989) in primo grado, concordata dagli
imputati col Procuratore Generale previa rinuncia a tutti gli altri
motivi, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza dibattimentale
del 20 febbraio 1990, ha sollevato d'ufficio una questione di
legittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma e
602, secondo comma, del cod. proc. pen. del 1988 nonché dell'art.
245, secondo comma, delle norme transitorie approvate col decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (nella parte - lettera q) - in cui
dichiara immediatamente applicabile il citato art. 599), in
riferimento, rispettivamente, alla direttiva n. 93 ed all'art. 6
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e quindi per contrasto con
La Corte rimettente osserva, innanzitutto, che l'istituto
disciplinato dal quarto comma dell'art. 599 è del tutto diverso da
quello previsto nel primo comma dello stesso articolo. Qui, invero,
è previsto che le parti possano concordare sull'accoglimento di
tutti o di parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri
eventuali motivi, sicché la res iudicanda, quale risulta
dall'accordo, può attenere anche a problemi di responsabilità e
nell'istituto prevale l'elemento pattizio, che è invece del tutto
assente nell'ipotesi di cui al primo comma.
Si tratta quindi, ad avviso del giudice a quo, di una deroga alla
pubblicità del dibattimento - frutto di una visione
contrattualistica del processo e di un'esasperazione del potere
dispositivo delle parti nei gradi d'impugnazione - che esorbita dai
limiti della delega: sia perché l'unico procedimento speciale
d'appello con rito abbreviato delineato da questa, nella direttiva n.
93, è quello disciplinato nel primo comma dell'art. 599, sia perché
nella direttiva n. 45 si è voluta delineare un'unica forma di
"patteggiamento" - quella di cui all'art. 444 - strutturandola come
procedimento speciale di primo grado. L'istituto in esame sarebbe
quindi un'escogitazione del tutto nuova e priva di addentellati nei
principi e criteri della legge di delega, dato che questa non
conterrebbe alcun accenno che autorizzi una duplicazione dell'unico
rito camerale previsto, per di più fondata su presupposti diversi.
La sua introduzione dell'istituto in deroga alla tassatività delle
ipotesi di rito camerale elencate nella direttiva n. 93 non potrebbe,
d'altra parte, essere giustificata - come fa la Relazione al progetto
preliminare - col criterio dell'identità di ratio: sia perché il
dibattimento non viene eliminato nell'ipotesi in cui il giudice
d'appello respinga la richiesta predibattimentale; sia perché,
potendo essa essere riproposta in dibattimento e addirittura proposta
in questo per la prima volta in termini diversi (art. 599, quinto
comma e 602, secondo comma) l'istituto anziché camerale sarà nella
maggior parte dei casi destinato ad operare in fase dibattimentale.
In tal modo, interferirebbe sull'ordinato svolgimento del
dibattimento, in quanto da un lato incoraggerebbe "poco edificanti
trattative" ed "aggiustamenti" in sede pubblica e darebbe luogo ad
una sua "anomala" conclusione, dall'altro produrrebbe un'"aura di
prevenzione" nei confronti del giudice che ritenga di respingere la
richiesta.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, deduce l'inammissibilità per irrilevanza
della questione, sostenendo che, poiché l'elencazione di cui
all'art. 245 disp. trans. si pone come eccezione alla regola
dell'ultravigenza della precedente disciplina processuale, il
richiamo dell'art. 599 non consentirebbe l'applicazione in via
analogica, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza del
vecchio rito, dell'art. 602, secondo comma, la cui operatività è
stata prospettata nel giudizio a quo.
La questione sarebbe comunque infondata nel merito, dato che
l'ordinanza svolge essenzialmente argomenti di opportunità e non
considera che la legge di delegazione non può coprire l'intera
materia da regolare, sicché è inevitabile il ricorso al criterio
della corrispondenza alla ratio dei principi direttivi: la quale
nella specie sussisterebbe, rispondendo l'istituto di cui all'art.
599, quarto comma - pur se non espressamente previsto nella delega al
criterio di massima semplificazione delle procedure, con particolare
riguardo alle procedure d'impugnazione (cfr. parere della Commissione
parlamentare). Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di
Napoli dubita, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., della
legittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma e
602, secondo comma del codice di procedura penale, nonché dell'art.
245, secondo comma, lettera g), delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. A suo avviso, disponendo
- con le prime due norme - che il giudice d'appello possa provvedere
in camera di consiglio quando, anteriormente al dibattimento o nel
corso di esso, intervenga tra le parti un accordo sull'accoglimento
in tutto o in parte dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri, e
sulla conseguente determinazione della pena e prevedendo - con la
terza - che ciò sia possibile anche nei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del codice che proseguano con il vecchio
rito, il legislatore delegato avrebbe violato i limiti della delega
conferitagli con la legge n. 81 del 1987.
Si tratterebbe, invero, di un istituto del tutto nuovo rispetto
alle previsioni della delega, dato che in questa l'applicazione di
una pena concordata tra le parti è limitata al primo grado
(direttiva n. 45) e l'adozione del rito camerale in sede di
impugnazione concerne solo i casi in cui debba decidersi sul quantum
di pena (direttiva n. 93) e non anche sulla responsabilità.
Né potrebbe nella specie soccorrere il criterio dell'identità di
ratio sotto il profilo della superfluità anche in tal caso del
dibattimento, dato non solo che questo non è evitato ove la
richiesta delle parti non venga accolta, ma dato anche che l'istituto
è destinato ad operare pure (ed anzi prevalentemente) in
dibattimento, con risultati che sarebbero non di semplificazione ma
di turbativa del suo ordinato svolgimento.
2. - L'Avvocatura dello Stato contesta la rilevanza della
questione, sostenendo che la tassatività dei richiami di cui
all'art. 245 disp. trans. dovrebbe comportare l'applicabilità
dell'istituto in esame, nei procedimenti in corso secondo il vecchio
rito, solo nella fase predibattimentale (art. 599, quarto e quinto
comma) e non anche in quella dibattimentale (art. 602, secondo
comma).
L'eccezione non può però essere accolta, dato che
l'applicabilità in tali procedimenti di quest'ultima disposizione,
pur se non espressamente richiamata, non può ritenersi - come
sostiene l'Avvocatura - frutto di un non consentito procedimento di
estensione in via analogica. Essa, invero, non disciplina un istituto
diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 599, quarto
comma, bensì il medesimo istituto nei suoi sviluppi dibattimentali;
e la sua applicazione anche in fase dibattimentale è coerente con
l'esigenza di semplificazione dei procedimenti d'appello in corso che
ha indotto il legislatore delegato a disporne l'immediata
operatività.
3. - Il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo secondo
cui l'ambito di applicabilità dell'istituto previsto dal quarto
comma dell'art. 599 cod. proc. pen. sarebbe più ampio di quello
disciplinato nel primo comma dello stesso articolo. Non
riguarderebbe, cioè solo gli appelli aventi ad oggetto "la specie o
la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di
comparazione tra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze
attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione
condizionale della pena o della non menzione della condanna nel
certificato penale", secondo quanto quest'ultima norma prevede,
stabilendo che in tali casi "la Corte provvede in camera di consiglio
con le forme previste dall'art. 127"; ma abbraccerebbe, invece, tutti
i casi di appello, ivi compresi quelli in cui sia in contestazione la
responsabilità dell'imputato, che sarebbe perciò definibile in
camera di consiglio sulla base di accordi tra le parti. Il giudice
rimettente, in altri termini, non dubita della conformità alla
delega di accordi sugli oggetti di cui al primo comma, che anzi
reputa "in armonia" con la direttiva di cui all'art. 2, n. 93, ma
ritiene che essi ne esorbitino qualora investano materie diverse.
Poiché la suddetta interpretazione è confortata dall'opinione
della dottrina e dalla prassi giurisprudenziale finora formatasi,
questa Corte non ritiene di potersene discostare: sicché il thema
decidendum resta delimitato nei termini suddetti.
4. - Ciò premesso, la questione è da ritenere fondata.
La materia delle decisioni dell'appello in camera di consiglio,
invero, forma oggetto, nella delega, di una direttiva specifica, la
n. 93, che delimita così rigorosamente i casi in cui ad esse può
addivenirsi da configurarsi come norma di dettaglio più che come
principio o criterio direttivo, tant'è che il primo comma dell'art.
599 non ne è che la sostanziale riformulazione; e la stessa
Relazione al progetto preliminare ammette che l'elencazione in essa
contenuta è da ritenersi tassativa.
Ciò che più conta è poi che, nel corso dei lavori parlamentari,
la direttiva in questione è stata oggetto di un approfondito e
minuzioso dibattito e che la formulazione cui infine si è pervenuti
è frutto di un orientamento tendenzialmente sviluppatosi in senso
restrittivo. Se è vero, infatti, che dal testo approvato dalla
Camera il 18 luglio 1984 è stata espunta l'esclusione concernente i
reati di competenza della Corte di assise, è anche vero che,
rispetto alla ben più ampia proposta della seconda Commissione del
Senato, l'Assemblea ha adottato restrizioni significative. Si è
infatti deciso che non potessero essere definiti in camera di
consiglio gli appelli concernenti le formule di assoluzione, le
circostanze attenuanti non generiche e quelle aggravanti: ed è
significativo che il proponente di tale esclusione (cfr. seduta del
Senato del 21 novembre 1986) le abbia motivate sostenendo trattarsi
di questioni "di tale importanza e di tale rilievo" da far ritenere
"opportuno addivenire al rito normale". Già in precedenza, del
resto, la Camera aveva respinto la proposta della Commissione di
includervi gli appelli concernenti la specie e l'entità delle misure
di sicurezza.
Tutto ciò rende evidente la precisa volontà del legislatore
delegante di delimitare rigorosamente i casi di decisione in camera
di consiglio degli appelli. Tale volontà trova ulteriore conferma
nell'abbandono dell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità
dell'appello per manifesta infondatezza, prevista nella precedente
delega (legge 3 aprile 1974, n. 108; cfr. art. 560 del relativo
progetto preliminare).
Di fronte ad un così univoco intendimento, è giocoforza ritenere
che, se si è escluso che potessero decidersi in camera di consiglio
le questioni attinenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti (non
generiche) od aggravanti, a maggior ragione lo si deve escludere
quando si tratti di decidere sulla sussistenza o meno del (o dei)
reati attribuiti all'imputato ovvero sul riconoscimento di cause di
esclusione dell'antigiuridicità o della punibilità.
5. - Rispetto a tale precisa delimitazione delle materie
suscettibili di definizione in camera di consiglio, la circostanza
che dalla legge delega possa desumersi la liceità del ricorso a
forme procedurali diverse da quella di cui al primo comma dell'art.
599 non comporta che per questa via possa risultare superato il
limite materiale ivi positivamente fissato in ossequio alla direttiva
n. 93. Non convince, perciò la Relazione al progetto preliminare
quando (p. 131), pur dando atto della tassatività dell'elencazione
di cui alla predetta direttiva, sostiene che la ratio di questa
consente l'adozione del rito della camera di consiglio "anche
allorquando il dibattito pubblico si appalesi inutile" perché le
parti hanno raggiunto un accordo sui motivi d'appello e sulla pena.
La ratio della direttiva, quale emerge dal testo normativo e dai
lavori preparatori, è bensì quella di accelerare la definizione del
processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano
in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla
responsabilità. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far
travalicare tale limite significa supporre che il legislatore
delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia
degli appelli, al generale principio della pubblicità della
trattazione del merito dei procedimenti penali, che ha rilievo
fondamentale in quanto consente a qualunque cittadino di verificare
le ragioni e i modi dell'amministrazione della giustizia. Ma la
relazione non offre elementi in tal senso; ed anzi dal dibattito
parlamentare sul punto emerge chiara l'importanza che a tal principio
è stata riconosciuta dal legislatore delegante (v. i resoconti delle
sedute della Camera del 12 luglio 1984 e del Senato del 20 e 21
novembre 1986).
È vero, d'altro canto, che l'accordo delle parti ha, secondo la
legge delega, un ruolo rilevante nella configurazione di vari
istituti previsti nella delega a fini di semplificazione, e che esso
è nel caso in esame sottoposto al pieno controllo del giudice. Ciò
però vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione
dell'appello in camera di consiglio previsto nel primo comma
dell'art. 599, se ne sia configurato un altro che, essendo basato su
tale accordo, può conseguire risultati di ulteriore semplificazione,
in quanto può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio
nelle forme di cui all'art. 127 (richiamato nel primo e non anche nel
quarto comma dall'art. 599). Non è sufficiente, invece, a far
ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il
legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.
Non appare corretto, in particolare, dedurre dalla previsione
nella delega dell'istituto dell'applicazione di pena su richiesta
(direttiva n. 45; cfr. art. 444 cod. proc. pen.) che esso sia
espressione di un principio o criterio direttivo di carattere
generale, come tale idoneo ad essere utilizzato dal legislatore
delegato per la creazione di altri istituti che ne ripetano le
caratteristiche essenziali.
Anche il c.d. patteggiamento è infatti oggetto di una direttiva
così specifica da potersi definire come norma di dettaglio; ed il
fatto che il delegante abbia considerato necessario precisarne
minuziosamente i contorni induce a ritenere che, se avesse reputato
utilizzabile altrove uno schema analogo, non avrebbe mancato di
definirne l'ambito. Del resto la stessa Relazione al progetto
preliminare a'ncora, come si è visto, l'istituto qui in esame alla
supposta ratio della direttiva n. 93 e non all'espansione della
direttiva n. 45.
Tanto meno, poi, a giustificare il travalicamento del suindicato
limite materiale può valere - come pretende l'Avvocatura - il
richiamo alla generale direttiva di "massima semplificazione"
contenuta nel n. 1 dell'art. 2 della legge delega. Anche a non
considerare che questa direttiva è talora derogata da specifiche
previsioni della stessa delega, è evidente che essa può fondare la
discrezionalità del legislatore delegato là dove il delegante abbia
dettato direttive generiche od abbia omesso di provvedere, ma non è
sufficiente a legittimare l'alterazione delle scelte specifiche che -
come nel caso in esame - esso stesso abbia positivamente compiuto.
L'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonché il
successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che
presuppongono il primo - vanno perciò dichiarati costituzionalmente
illegittimi, in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte
in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi
previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma
dell'art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 va inteso di
conseguenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e
quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei
modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma
dello stesso art. 599.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte