Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del

codice di procedura penale, come introdotto dal decretolegge 12

novembre 1992, n. 431, e dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3,

promosso con ordinanza emessa il

24 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Forti

Gianclaudio, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e

111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal

decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, e dal decreto-legge 12

gennaio 1993, n. 3;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12

gennaio 1993 e che altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12

gennaio 1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993, sicché, in conformità

alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze

nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

che, d'altra parte, nel caso di specie il giudice a quo ha

espressamente riconosciuto di aver già fatto applicazione della

norma impugnata allorché ha disposto in sede di udienza di convalida

la misura degli arresti domiciliari, deducendo, a tal proposito, la

rilevanza della questione sotto il duplice profilo che "il giudice

era tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del p.m. entro cinque

giorni dalla stessa (art. 299 c. 3 c.p.p.) e non poteva, pertanto,

che definire la questione dello status libertatis dell'indagato sulla

base dell'attuale normativa, salvo poi eccepirne

l'incostituzionalità", e che, comunque, il giudice stesso "è tenuto

a riesaminare l'attualità della propria decisione in punto di

libertà personale con riferimento alle nuove e diverse esigenze di

ordine cautelare che potranno di volta in volta presentarsi";

che entrambi i rilievi svolti dal giudice a quo in punto di

rilevanza sono destituiti di fondamento, giacché, quanto al primo,

anche a voler prescindere dal fatto che, essendo stato il rimettente

chiamato a pronunciarsi de libertate in sede di convalida, il

referente normativo non è quello offerto dall'art. 299 comma 3

c.p.p. (riguardante la revoca e la sostituzione di misure già

disposte) ma quello dall'art. 391 comma 5 c.p.p., è agevole

replicare che non è certo la brevità del termine a disposizione del

giudice una circostanza che lo legittimi ad una sorta di

"applicazione provvisoria" di una norma ritenuta incostituzionale e a

sollevare incidente solo in un secondo momento; paradosso, d'altra

parte, svelato dallo stesso dispositivo dell'ordinanza che, nel

disporre "la sospensione del giudizio sulla libertà personale"

dell'imputato, in realtà non produce effetti sospensivi di sorta,

essendosi quel giudizio esaurito con l'adozione del provvedimento che

ha disposto la misura;

che anche il secondo degli accennati rilievi è inconferente ai

fini che qui interessano, in quanto al giudice è consentito

provvedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione delle misure

nelle sole ipotesi che l'art. 299 comma 3 c.p.p. tassativamente

enumera; sicché, non ricorrendo nella specie nessuna di tali

ipotesi, è evidente, allora, che il giudice a quo ha perso qualsiasi

potere di controllo sullo status libertatis, che potrà riespandersi

solo a séguito di una domanda delle parti la quale darebbe vita,

peraltro, ad un nuovo procedimento incidentale;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

inammissibile anche perché priva del requisito della rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di

procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 12 novembre 1992,

n. 431 e dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo

comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione,

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte