Sentenza n. 435/1994
Altra decisione · depositata il 20/12/1994 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della delibera legislativa approvata il 26 maggio 1994
dall'Assemblea regionale, recante: "Recepimento della normativa
statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti
locali della Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994,
depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del
registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Commissario dello Stato per la regione siciliana, con ricorso
del 3 giugno 1994, ha impugnato, per violazione degli artt. 3, 97 e
119 della Costituzione, l'art. 1, secondo comma, della delibera
legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994,
recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario
ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".
La norma impugnata prevede, per i soli Comuni fino a quindicimila
abitanti che abbiano deliberato lo stato di dissesto entro il 31
gennaio 1994, la messa in mobilità, con assegnazione ad altri Comuni
e Province della Regione, del personale risultante in esubero a
seguito della rideterminazione della pianta organica operata con la
deliberazione di dissesto, fatta salva la permanenza in servizio di
detto personale presso gli enti di appartenenza nelle more della
rideterminazione delle piante organiche, con l'assunzione da parte
della regione dei relativi oneri.
Secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione, per il fatto di determinare un ingiustificato
trattamento di favore nei confronti dei soli dipendenti dei Comuni
citati, rispetto ai dipendenti degli altri enti locali della Regione.
La medesima disposizione lederebbe, altresì, il principio di
buona amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, nel
disporre il mantenimento in servizio presso i comuni di appartenenza
del personale dichiarato in esubero.
Sarebbe, infine, leso il principio del coordinamento fra la
finanza statale e quella regionale, di cui all'art. 119 della
Costituzione, per effetto della assunzione a carico della regione di
un onere ingiustificato, a vantaggio di un ristretto numero di
beneficiari, in contrasto con la generale esigenza di un rigoroso
contenimento della spesa pubblica.
2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana per
sostenere l'infondatezza del ricorso.
La resistente ritiene che la norma impugnata sia conforme alla ratio della normativa statale in materia di mobilità e che la
individuazione degli enti interessati mediante il ricorso a parametri
generali ed astratti impedisca ogni disparità di trattamento tra i
diversi enti.
Sarebbe, inoltre, conforme al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione l'aver individuato più celeri procedure di
mobilità, in relazione all'esiguo numero di dipendenti interessati
da questa normativa.
Infine, risulterebbe inammissibile la censura relativa alla
violazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto i rilievi
espressi non conterrebbero elementi idonei a cogliere il livello
costituzionale delle censure.
3. - In prossimità dell'udienza, la regione siciliana ha
presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione
della materia del contendere, dal momento che, successivamente alla
proposizione del ricorso, l'art. 11 della legge regionale 29
settembre 1994, n. 34, ha disposto l'abrogazione dell'impugnato art.
1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26
maggio 1994.
4. - Va, infine, rilevato che nella Gazzetta Ufficiale della
regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994 è stata pubblicata la
legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa
statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti
locali della Sicilia), promulgata dal Presidente della regione con
omissione della disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto
abrogata dalla succitata legge regionale n. 34 del 1994. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha
sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 97
e 119 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della delibera
legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994,
recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario
ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".
In via preliminare, questa Corte deve esaminare la richiesta
avanzata dalla regione siciliana al fine di sentir dichiarare cessata
la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della norma
impugnata.
Tale richiesta deve essere accolta.
Infatti, dopo la proposizione del ricorso, il Presidente della
regione siciliana ha promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994,
n. 38, che, nel recepire la citata delibera legislativa, ha omesso la
norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 11 della legge
regionale 29 settembre 1994, n. 34.
La norma oggetto del presente giudizio non ha, pertanto, prodotto
alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né è più in grado di
produrne, essendo già stato esercitato da parte del Presidente della
regione il potere di promulgazione e non sussistendo la possibilità
di una successiva autonoma promulgazione della norma espunta.
Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte (v. da
ultimo sentenze nn. 84, 235 e 421 del 1994) deve, quindi, dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la regione
siciliana relativamente all'art. 1, secondo comma, della delibera
legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio
1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto
finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della
Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte