Sentenza n. 435/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, n. 14, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1996 dal
pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, nel
procedimento civile vertente tra Sgrilli Meri e il Prefetto della
Provincia di Macerata, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, in
un procedimento civile instaurato ai sensi dell'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 97, numero 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), per violazione del canone della
ragionevolezza.
In base all'art. 97 di detto codice, il ciclomotore che non
risponda alle prescrizioni di cui all'art. 52, o che sviluppi una
velocità superiore a quella prevista, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma che va da 50.000 a 200.000
lire, ed è confiscato, secondo quanto disposto dal titolo VI, capo
I, sezione II: la confisca è sanzione amministrativa accessoria,
obbligatoria, e serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria e
delle spese di trasporto e di custodia, dopo il sequestro;
l'eventuale residuo è restituito all'avente diritto. Ad avviso del
giudice a quo vi sarebbe irragionevolezza, perché non vi è
proporzionalità della sanzione in rapporto all'illecito, alla luce
di quanto chiarito da questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 110
del 1996. Il rimettente soggiunge, in proposito, che la confisca è
misura eccessiva rispetto alla sanzione pecuniaria, principale,
tenuto conto delle situazioni di fatto prospettabili innanzi
all'autorità amministrativa competente e della possibilità che
siano ripristinate le caratteristiche originarie del mezzo.
L'irragionevolezza della norma denunciata emergerebbe, altresì, dal
raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto in casi simili
(art. 98, numero 4; art. 99, numero 5; art. 193 del codice della
strada). Considerato in diritto
1. - Il pretore di Macerata denuncia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 97, numero 14, del codice della strada
(decreto legislativo n. 285 del 1992), invocando il principio di
ragionevolezza, perché la confisca del ciclomotore, ivi contemplata,
sarebbe misura sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria
principale, visto che il trasgressore può ottenere il ripristino
delle originarie caratteristiche tecniche del mezzo.
2. - La questione non è fondata.
Non è pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla
ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria: le
sentenze nn. 110 del 1996 e 371 del 1994 riguardano veicoli in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche se
privi di carta di circolazione (che in un caso risultava scaduta, ma
era pur sempre prorogabile, e nell'altro non era stata ancora
rilasciata); non veniva dunque in rilievo l'alterazione di
caratteristiche tecniche del mezzo, ma soltanto l'assenza di validi
documenti di circolazione. Né va dimenticato come in altra recente
decisione sia stata dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 93,
comma 7, del codice della strada (in una vicenda in cui era stata
disposta la confisca di un veicolo privo di carta di circolazione e
munito di una "provvisoria di tipo WW", per la quale non v'era alcuna
possibilità di regolarizzazione: sentenza n. 349 del 1997).
3. - Il pretore rimettente si duole dell'eccessiva gravità della
sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata. Se il
controllo di ragionevolezza e proporzionalità è, in via generale,
ammissibile (sentenza n. 371 del 1994), va però rilevato che
l'ordinanza non offre elementi apprezzabili a sostegno del dubbio di
legittimità costituzionale: non appare infatti irragionevole la
previsione della confisca, quale sanzione amministrativa accessoria,
quando si tratti non della mera assenza di valida documentazione ai
fini della circolazione, ma del caso - certamente più grave - in cui
risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Né
merita accoglimento la richiesta del giudice a quo di apprezzare le
diverse situazioni che in concreto potrebbero delinearsi, e di
considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il
ciclomotore venga riportato a conformità (v., in particolare, l'art.
52 del codice della strada). Per superare il lamentato "automatismo
sanzionatorio", bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca,
stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che
l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca
disparità di trattamento; ma una pronuncia additiva siffatta
finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalità
legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di
Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte