Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/10/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e 37, comma 4-bis

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli

organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli

uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Commissione

tributaria provinciale di Como sul ricorso proposto da Peverelli

Orlando contro l'Ufficio delle imposte dirette di Como, iscritta al

n. 211 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un

contribuente avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto

l'omessa indicazione per l'anno 1988 di redditi di lavoro autonomo

occasionale, la Commissione tributaria provinciale di Como, con

ordinanza del 5 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

"nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento"

in tema di conciliazione delle controversie tributarie, per contrasto

con gli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;

del comma 5 della citata disposizione, "nella parte in cui

consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione

extraprocessuale di dette controversie", lamentando la violazione

dell'art. 23 della Costituzione;

dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione

tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui "demanda al dirigente

dell'ufficio la determinazione delle condizioni della proposta e

dell'accettazione", per contrasto con gli artt. 23 e 97 della

Costituzione;

del medesimo comma 5 dell'art. 48 del decreto legislativo

n. 546 del 1992, "nella parte in cui attribuisce al giudice la

verifica dei presupposti e condizioni di ammissibilità della

conciliazione", in violazione degli artt. "97 e 101 segg." della

Costituzione;

che il rimettente, nel rilevare che la carenza di "una

corretta procedimentalizzazione di criteri legali ed amministrativi"

di definizione della conciliazione delle controversie tributarie può

dar luogo ad abusi non consentiti in uno Stato di diritto, lamenta

che il legislatore, inserendo nell'esercizio di una funzione statale

regole proprie dell'impresa, abbia introdotto "il principio

dell'imposizione negoziata, anzi della determinazione concordata

dell'obbligazione tributaria";

che, ad avviso del giudice a quo ne risulterebbe sacrificata,

per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, l'esigenza del

concorso alle spese pubbliche in base alla capacità effettiva, in

vista del solo scopo di conseguire un immediato incremento delle

entrate, senza che i dubbi di costituzionalità possano ritenersi

superati in forza dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo

n. 218 del 1997, integrativo dell'art. 37 del decreto legislativo

n. 545 del 1992, il quale affida l'imparzialità dell'Amministrazione

"alle diversificate iniziative dei dirigenti circa le condizioni

della proposta e dell'accettazione, ... neppure portate a conoscenza

del giudice tributario";

che, al tempo stesso, il rimettente ritiene privo di

giustificazione "un intervento del giudice circa i presupposti e le

condizioni della conciliazione extraprocessuale", essendo demandata,

nel vigente quadro normativo, la determinazione dell'obbligazione "al

riservato ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione";

che, a quest'ultimo riguardo, l'ordinanza, nel rilevare che i

dubbi di incostituzionalità dell'istituto della conciliazione

parrebbero destinati a permanere anche a fronte di una

interpretazione estensiva o adeguatrice della norma sui poteri del

giudice tributario, osserva che, attualmente, l'intervento di

quest'ultimo "è palesemente ripetitivo dell'esame già compiuto in

via preliminare" (art. 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992),

"circa l'ammissibilità del ricorso e la capacità processuale del

ricorrente", risultando, quindi, aggravato "inutilmente il

procedimento della fattispecie conciliativa";

che, in ogni caso, secondo il rimettente, "se (il sistema) è

conforme ai valori costituzionali", si riverberano sul giudice

"riserve e sospetti per eventuali violazioni e/o errori delle parti

nell'accordo conciliativo", perché "l'apparente" ed inutile

controllo a lui demandato lo rende formalmente partecipe

dell'esercizio del potere di disposizione del credito d'imposta,

mentre "il riparto delle competenze ed il principio della separazione

dei poteri ... esigono che gli sia demandato solo il compito di

dichiarare l'estinzione del giudizio";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza delle sollevate

questioni.

Considerato che l'ordinanza, nel denunciare le varie disposizioni

sulla conciliazione giudiziale delle controversie tributarie,

prospetta in realtà due diverse e contrastanti questioni;

che la stessa, infatti, da un lato, deduce

l'incostituzionalità dell'istituto della conciliazione giudiziale,

chiedendone la caducazione, con l'effetto di un'espansione delle

competenze del giudice verso una cognizione piena delle controversie

suddette, e, dall'altro, assumendo, sia pure in via di mera ipotesi,

la conformità a Costituzione dell'istituto di cui trattasi, chiede

che venga dichiarato illegittimo l'art. 48, comma 5, del decreto

legislativo n. 546 del 1992, con una pronunzia che, nel ridurre - in

termini che, invero, non appaiono del tutto chiari e definiti - la

funzione del giudice al "solo compito di dichiarare l'estinzione del

giudizio", escluda così la verifica, da parte del medesimo, delle

condizioni e dei presupposti di ammissibilità della conciliazione

raggiunta fuori di udienza;

che, pertanto, in ragione della rilevata contraddittorietà e

perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni

dell'ordinanza, le questioni sono da reputare manifestamente

inammissibili (sentenza n. 286 del 1999 ed ordinanze n. 233 e n. 373

del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e

9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale:

dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;

dell'art. 48, comma 5, del citato decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della

Costituzione;

dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione

tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 23 e 97 della

Costituzione;

Sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte