Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto

comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art.

407, terzo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Livorno nel procedimento penale relativo alla morte di

Busti Marina ed altra, ordinanza iscritta al n. 381 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Livorno, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato,

in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 407, terzo comma, dello

stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale, di fronte ad

una richiesta di archiviazione avanzata dopo il decorso del termine

per le indagini, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi

con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il loro compimento;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo muove dall'assunto che la

prescrizione contenuta nell'art. 407, terzo comma, del codice di

procedura penale, non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli

atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ma impedirebbe

al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto

comma, dello stesso codice e cioè di indicare, a seguito

dell'udienza fissata a norma del secondo comma di tale articolo, le

ulteriori indagini ritenute necessarie, un'indicazione che

risulterebbe priva di senso non potendo comunque il giudice

utilizzare i relativi atti;

che, peraltro, il detto assunto si rivela erroneo perché, se il

decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non

determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare

le sue richieste - come lo stesso giudice a quo mostra di ritenere

allorché prospetta l'alternativa "fra l'archiviazione e la richiesta

al P.M. di formulare l'imputazione", alternativa che la Corte

costituzionale, nella sentenza n. 445 del 1990, "ha riconosciuto non

coerente con il principio di massima semplificazione dettato dalla

legge delega per il procedimento pretorile, comportando un innegabile

appesantimento delle indagini" - tutto ciò sta a significare che

l'unica attività colpita dalla inutilizzabilità è quella

d'indagine compiuta oltre il termine stabilito dalla legge o

prorogato dal giudice (v. anche art. 406, ultimo comma);

che, di conseguenza, una volta formulate le richieste, la

disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del

codice di procedura penale non ha più modo di operare, risultando

tale disciplina in funzione dell'attività d'indagine compiuta

d'iniziativa del pubblico ministero, assoggettata al controllo del

giudice quanto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o

prorogati;

che la stessa formulazione letterale dell'art. 409, quarto

comma, nel riservare al giudice il potere di fissare "il termine

indispensabile" per il compimento delle ulteriori indagini, postula

con evidenza che al rigoroso meccanismo legale che predetermina la

durata delle indagini preliminari, viene a sostituirsi una

"flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine

stesso in funzione della relativa indispensabilità al compimento di

quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice è chiamato ad

indicare, sicché nessuna interferenza può stabilirsi tra la durata

complessiva delle indagini svolte prima della richiesta di

archiviazione e il "termine" fissato dal giudice;

che una simile interpretazione, oltre che fondarsi su una

corretta ricostruzione sistematica dei rapporti fra attività di

indagine del pubblico ministero ed attività di controllo sui

risultati delle indagini ad opera del giudice, trova una

significativa conferma nel testo della relazione governativa al

decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369 (Ulteriori prolungamenti

dei termini delle indagini preliminari in regime transitorio), ove si

precisa che la disciplina codicistica "sanziona a pena di

inutilizzabilità l'attività di indagine proseguita oltre i termini

di legge (art. 407 comma 3) ma, se si esclude l'avocazione, non

prevede alcuna conseguenza processuale per il caso in cui il pubblico

ministero, contravvenendo alla regola posta dall'art. 405 comma 2

c.p.p., abbia formulato le sue richieste in ordine all'azione penale

oltre i detti termini";

e che, quindi, risultando erroneo il presupposto alla base della

proposta censura, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice,

sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con

ordinanza dell'8 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte