Sentenza n. 436/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/09/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice
penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre
1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma nel procedimento penale a carico di Brunelli
Vincenzo, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma, in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a
giudizio per il reato di allontanamento illecito previsto dall'art.
147, primo comma, del codice penale militare di pace, solleva, con
ordinanza del 19 ottobre 1994, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 147, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, "nella parte in cui punisce l'assenza dal servizio, per
un giorno, non ripetuta".
Osserva il giudice a quo che la norma sanziona, sia nella
fattispecie di cui al primo comma (allontanamento non autorizzato dal
servizio, che ricomprende secondo la giurisprudenza anche il mancato
rientro dalla libera uscita), sia in quella di cui al secondo comma
(ritardata presentazione al servizio), le assenze dal servizio che
raggiungano la durata di almeno un giorno (e che non superino i
quattro, scattando altrimenti la fattispecie della diserzione).
L'incriminazione penale di una assenza rientrante nei limiti detti
è sospettata di incostituzionalità, in riferimento al parametro
dell'eguaglianza, nel raffronto con quanto dispone il regolamento di
disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; adottato ex art.
5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), che, al punto
31) dell'allegato C, stabilisce che può essere applicata la sanzione
disciplinare della consegna di rigore - la quale consiste nella
permanenza fino a quindici giorni in apposito spazio dell'ambiente
militare - nei confronti del militare che incorra nel "ritardo
ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro dalla
libera uscita, dalla licenza o dal permesso".
Ritiene il giudice a quo che la presenza del requisito della
ripetizione nell'ambito della condotta sanzionabile in via
disciplinare, e l'assenza invece di analogo requisito di abitualità
nell'ambito della fattispecie penale denunziata, determini una
irragionevole "rottura nella gradualità del trattamento
sanzionatorio fra condotte di assenza dal servizio di diversa
gravità". Da un lato - osserva il rimettente - un ritardo che, anche
per poco tempo, non raggiunga la durata minima di un giorno e dunque
non configuri il reato di allontanamento illecito non può essere
sanzionato con la consegna di rigore ove non sia ripetuto: dunque per
comportamenti immediatamente contigui quanto a gravità si passerebbe
direttamente da una sanzione disciplinare di minore gravità della
consegna di rigore alla sanzione penale.
Dall'altro, la ripetizione, anche per una serie indefinita di
volte, di ritardi inferiori a un giorno ma prossimi a quelli di
rilievo penale, verrebbe comunque ad essere punita una sola volta con
la sanzione disciplinare della consegna di rigore, pur rappresentando
una condotta "complessivamente" più grave di quella di un ritardo
isolato di almeno un giorno, penalmente rilevante.
Unica soluzione per ovviare a simili inconvenienti è, ad avviso
del rimettente, quella di introdurre anche per la previsione penale
denunciata un requisito di abitualità analogo a quello stabilito in
ambito disciplinare, onde temperare il rigore della disciplina
punitiva, immutata dal 1941 ed ispirata a valori diversi da quelli
recati dalla legge sulla disciplina militare del 1978.
Si osserva inoltre nell'ordinanza di rinvio che l'intervento
richiesto alla Corte costituzionale risulterebbe in armonia con
recenti proposte di modifica legislativa e segnatamente con uno
schema di legge-delega per la riforma della legislazione penale
militare di pace apprestato da apposita commissione ministeriale. In
detto elaborato si sottolinea la scarsa o nulla offensività di
condotte occasionali di assenza dal reparto per breve tempo, e al
contempo si rimarca l'esigenza di prevenire assenze ripetute, per le
quali la sanzione disciplinare appare un deterrente non sufficiente,
attraverso la prefigurazione "di un reato abituale". Lo strumento
ipotizzato de iure condendo coinciderebbe dunque con il tipo di
addizione richiesta alla Corte costituzionale.
Non incide da ultimo, ai fini della sollevata questione, il
requisito di procedibilità della richiesta del comandante di corpo (
ex art. 260 c.p.m.p.), giacché nessun criterio è fornito ai
comandanti nell'esercizio di tale potere - non quello della
"reiterazione" o abitualità della condotta - e comunque perché nel
caso di specie la richiesta risulta proposta.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, allegando la sostanziale identità della questione con
altra sollevata sulla stessa norma, e già dichiarata manifestamente
infondata (ordinanza n. 448 del 1992), conclude per analoga
declaratoria. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art.
147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di
allontanamento illecito l'assenza dal servizio militare superiore ad
un giorno (ed inferiore a cinque giorni a partire dai quali
l'infrazione è punita come reato di diserzione). Si profila
nell'ordinanza di rinvio il contrasto con l'art. 3 della Costituzione
per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio che configura come
reato una assenza occasionale ed anche non ripetuta, nel raffronto
con quanto stabilito in ambito disciplinare dal regolamento approvato
con d.P.R. n. 545 del 1986, il quale prevede per l'applicazione della
consegna di rigore il requisito della ripetizione del ritardo
ingiustificato e superiore alle otto ore, nel rientro dalla libera
uscita o dal permesso.
Si propone nell'ordinanza di rinvio che, per riportare a
ragionevolezza il sistema complessivo, si debba introdurre, in sede
di giudizio di costituzionalità, nell'ambito della fattispecie
prevista come reato dalla norma impugnata, il requisito della
abitualità analogo a quello previsto per la fattispecie, sanzionata
come illecito disciplinare, del ritardo ingiustificato superiore alle
otto ore.
2. - La questione non è fondata.
A parte il considerare che la soluzione proposta nell'ordinanza di
rinvio suppone un intervento di natura legislativa, implicando
valutazioni e scelte discrezionali non consentite in sede di giudizio
di costituzionalità, sta di fatto che l'ordinanza di rinvio pone tra
loro a raffronto situazioni non omogenee che il legislatore
assoggetta a regimi sanzionatori diversi, rispettivamente di natura
disciplinare in un caso e di natura penale in un altro. Tale
diversità di regime non fa apparire irragionevole la configurazione
delle rispettive fattispecie in modo diverso ed impedisce perciò di
poter operare, in sede di giudizio di costituzionalità, la
trasposizione di un elemento della fattispecie indicata come tertium
comparationis ed assoggettata a sanzione disciplinare, alla
fattispecie penalmente sanzionata dalla norma denunciata. Non senza
rilevare, in ogni caso, che il profilo di censura relativo
all'asserita mancanza di gradualità nel passaggio dall'illecito
disciplinare a quello penale quanto alle condotte di assenza dal
servizio non tiene conto della possibilità, stabilita dall'art. 65,
settimo comma, lettera a) del già citato d.P.R. n. 545 del 1986, di
sanzionare con la consegna di rigore fatti di rilievo penale ma per i
quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di
procedimento; un potere questo che, se oculatamente esercitato, è
idoneo ad attenuare il lamentato "salto" dalle punizioni disciplinari
più lievi della consegna di rigore alle pene militari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte