Sentenza n. 437/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 253/1950
applicata al caso
- art. 14legge 756/1964
- art. 1legge 756/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani) art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756
(Norme in materia di contratti agrari) e art. 1 del d.l.C.p.S. 1°
aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da De Nitto Erasmo contro Di Ianni Raffaele ed
altra, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Parma nel
procedimento civile vertente tra Bandini Aldo e Fornari Luigi ed
altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Fornari Luigi nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 3 giugno 1983 (Reg. ord. 156/84) la Corte
di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 11 della legge 23 maggio
1950, n. 253, in quanto non prevede un equo indennizzo a favore
dell'affittuario di fondo rustico per l'ipotesi della cessazione
della proroga legale del contratto d'affitto del fondo determinata
dall'esigenza del concedente di costruire sul terreno un edificio
d'abitazione.
La Corte osserva che l'art. 44 Cost. contempla, da una parte, il
processo di produzione e, dall'altra, quello di distribuzione della
ricchezza con conseguente esigenza d'un razionale sfruttamento delle
risorse economiche e dell'instaurazione d'equi rapporti sociali,
senza fissare peraltro alcuna gerarchia tra i fini (economici e
sociali) perseguiti, strettamente connessi tra loro e reciprocamente
condizionati. In tale prospettiva, la cessazione della proroga legale
dei contratti agrari per il soddisfacimento d'un apprezzabile
interesse con risvolti pubblicistici, quale la costruzione di edifici
per abitazione, può ricondursi alla finalità di razionale
sfruttamento del suolo considerata dall'art. 44 Cost. Non appare
però in armonia con questa disposizione, e in particolare con
l'esigenza di equi rapporti sociali, la cessazione del rapporto
agrario senza un'adeguata valutazione della contrapposta posizione
del conduttore. Stabilire, infatti, la cessazione della proroga
legale senz'alcun indennizzo per il coltivatore significa sacrificare
la posizione di quest'ultimo e privilegiare l'attività edilizia in
modo incompatibile con la detta finalità tutelata dalla norma
costituzionale.
La Cassazione ricorda quindi come la sent. n. 107 del 1974 della
Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima la mancata
previsione d'un equo indennizzo nel caso di cessazione della proroga
legale per radicali trasformazioni agrarie progettate dal concedente.
Tale orientamento dovrebbe essere esteso anche al caso di specie, in
quanto la diversa destinazione del fondo (costruzione edilizia
anziché trasformazione agraria) non esclude che si tratti di
situazioni sostanzialmente identiche.
Né in senso contrario può valere la successiva sent. n. 30 del
1977 che non ritenne illegittima la mancata previsione d'un
indennizzo nel caso di cessazione della proroga legale per intenzione
del concedente di coltivare direttamente il fondo, in quanto la Corte
ritenne che in tal caso l'eccezione alla proroga del contratto si
giustifica non in funzione d'un investimento di capitali nel fondo
bensì d'un ritorno della terra al proprietario (anch'egli
coltivatore diretto) sicché vengono in contrapposizione interessi
non già diversi ma omogenei per la comune attinenza all'esplicazione
d'un'attività lavorativa sul fondo.
L'ipotesi ora in esame è invece analoga a quella esaminata con la
sent. n. 107 del 1974, perché in entrambi i casi si contrappongono
interessi non omogenei e si profila un conflitto capitale-lavoro che
richiede un armonico bilanciamento per assicurare l'equità dei
rapporti sociali.
Né va dimenticata la tendenza legislativa all'attribuzione d'un
indennizzo al conduttore del fondo espropriato, tendenza che ha
trovato espressione sia in materia d'esproprio (dove è ormai regola
generale il riconoscimento d'un autonomo indennizzo a favore del
conduttore del fondo) sia nella legge di riforma dei contratti agrari
3 maggio 1982, n. 203, la quale ha sancito l'attribuzione d'un
indennizzo al conduttore (anche se non coltivatore) in tutti i casi
di risoluzione incolpevole del contratto.
In definitiva, la paritaria rilevanza degli interessi
costituzionalmente protetti dall'art. 44 Cost., l'orientamento
manifestato dalla Corte con la sent. 107 del 1974 e l'evoluzione
legislativa in tema d'esproprio e nello specifico settore dei
contratti agrari sono tutti elementi che, ponendo in risalto la
posizione del conduttore-coltivatore, esprimono l'esigenza
d'un'adeguata tutela della stessa e quindi la necessità d'un
indennizzo volto a compensare il sacrificio per la perdita del
diritto alla proroga legale in vista dell'interesse del concedente e
della collettività.
Ne deriva che l'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in
quanto non prevede alcuna forma d'indennizzo a favore del conduttore
estromesso dal fondo per la causa ivi contemplata, appare alterare
quell'equilibrio dei rapporti sociali costituzionalmente garantito
dall'art. 44 Cost. e si pone, pertanto, in contrasto con
quest'ultimo.
Sulla rilevanza la Cassazione osserva che nella specie non può
operare la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto questa
non si applica (art. 53) ai rapporti oggetto di controversia definita
con sentenza passata in giudicato, con sentenza già esecutiva o
mediante transazione ai sensi dell'art. 23 legge n. 11 del 1971:
nella specie, la sentenza d'appello oggetto del ricorso in Cassazione
è appunto esecutiva ex lege.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo il rigetto della questione e sottolineando le differenze
tra il caso di specie e quello di cui alla sent. n. 107 del 1974. In
quell'occasione, infatti, si discuteva del rilascio dell'intero
fondo, ossia della cessazione totale della proroga legale. Nella
specie, invece, la norma denunciata prevede una mera esclusione della
proroga "soltanto" per una parte del fondo pari al doppio dell'area
che dovrà occupare l'edificio d'abitazione del proprietario,
lasciando intatto il diritto del concessionario per la rimanente
parte.
Il legislatore ha quindi ritenuto preminente l'interesse del
proprietario a costruire la propria casa d'abitazione rispetto
all'interesse del concessionario a continuare a beneficiare, per
effetto della proroga legale, d'una parte ben limitata del fondo
medesimo. E tale valutazione del legislatore, nell'ambito della sua
discrezionalità, appare certamente ragionevole ed ispirata ad
evidenti ragioni sociali, nel quadro d'un saggio contemperamento
degli opposti interessi.
Inesattamente, quindi, il giudice a quo s'è richiamato alla sent.
n. 107 del 1974 in presenza, nella specie, della cessazione della
proroga legale limitatamente ad una parte del fondo che ben può
ritenersi insignificante. Né varrebbe dire che tale parte potrebbe
invece essere determinante, in quanto, in tal caso, si tratterebbe
d'un problema di fatto e cioè di scelta dell'ubicazione dell'area
sulla quale dovrebbe insistere l'erigenda casa e certo non
involgerebbe un problema di costituzionalità della norma denunciata.
2.1. - Con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. ord. n. 524/86) il
Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 14 della
legge 15 settembre 1964, n. 756 e dell'art. 1 del d.l.C.p.S. 1°
aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedono la
corresponsione d'un equo indennizzo all'affittuario nei confronti del
quale venga meno la proroga per la mutata destinazione del podere da
agricola ad urbanistica.
Il Tribunale premette in fatto che nella specie il ricorrente era
affittuario d'un fondo d'ettari 11,34 di proprietà dei convenuti;
che era stato chiesto la risoluzione della proroga legale del
contratto d'affitto relativamente ad Ha 4.54,18, comprese nel piano
di fabbricazione del comune e destinate a zona residenziale
d'espansione; che il conduttore non s'era opposto al rilascio, avendo
il terreno perduto la destinazione agraria e con verbale di
conciliazione s'era impegnato a rilasciare il fondo con riserva di
chiedere l'indennizzo, che costituiva appunto l'oggetto della domanda
proposta.
Nel merito il Tribunale si limita ad osservare che le norme
impugnate, nella parte in cui non prevedono la corresponsione d'un
equo indennizzo all'affittuario nei confronti del quale venga meno la
proroga per la mutata destinazione del podere da agricola ad
urbanistica, contrastano con l'art. 44 Cost. diretto a stabilire, tra
l'altro, equi rapporti sociali, in quanto vengono ad essere
vanificati interessi legittimi dell'affittuario, che deve lasciare il
podere non per sua scelta ma perché la permanenza è divenuta
incompatibile con la realizzazione delle previsioni dello strumento
urbanistico comunale, che il proprietario intende realizzare.
La questione è poi rilevante in quanto la legge 3 maggio 1982, n.
203 è inapplicabile nella specie, essendo il rapporto d'affitto
cessato prima dell'entrata in vigore della stessa legge a seguito di
transazione giudiziale tra le parti seguita dal rilascio del fondo.
2.2. - Si è costituito dinanzi alla Corte il sig. Luigi Fornari,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertosa, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e in
ogni caso infondata.
Osserva il Fornari che nella specie è pacifico che si tratta di
cessazione della proroga legale per avere il terreno perduto la
primitiva destinazione agraria per assumere, a seguito di
provvedimenti dell'autorità amministrativa, quella di area
fabbricabile. La domanda pertanto non è minimamente fondata sul
disposto dell'art. 1 del d.l.C.p.S 1° aprile 1947, n. 273 ove è
prevista appunto la decadenza dalla proroga in due diverse
fattispecie: a) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore
diretto, intenda coltivare direttamente il fondo (c.d. diritto di
ripresa); b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed
immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile
con la continuazione del contratto ed il cui piano sia già stato
dichiarato attuabile ed utile dall'Ispettorato compartimentale
dell'agricoltura.
Le norme denunciate non hanno quindi alcuna incidenza sulla
soluzione del giudizio a quo. Nel caso in esame, infatti, non si
tratta di trasformazione agraria, approvata dall'Ispettorato, ma di
perdita della qualità agricola d'un terreno per effetto d'un
provvedimento amministrativo.
Inoltre, nella specie, il rilascio del terreno e prima ancora la
risoluzione del contratto hanno avuto luogo per effetto di
conciliazione giudiziale, cosicché non può ritenersi che il
coltivatore sia stato "costretto" a cessare la coltivazione ma solo
che ha "voluto" cessarla.
Nel merito, il Fornari osserva che nessun richiamo può farsi alla
legge n. 203 del 1982, ora in vigore, perché la previsione in essa
contenuta all'art. 43 è giustificata dal porsi nell'ambito d'un
ordinamento contrattuale caratterizzato non da una proroga a tempo
indeterminato (e pertanto passibile di decadenza in qualsiasi
momento, al verificarsi di determinate ipotesi) bensì da una durata
prefissata (artt. 1, secondo comma, e 2) e tale, pertanto, da
ingenerare nell'affittuario la legittima aspettativa in tale senso e
da indurlo a fare, in vista di tale durata, programmi finanziari e
investimenti.
In ogni caso, l'art. 1° del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273, per
quanto concerne l'ipotesi sub b) è già stato dichiarato
incostituzionale (sent. n. 107 del 1974) nella parte in cui non
prevedeva l'equo indennizzo. Non si comprende quindi come possa
dichiararsene l'illegittimità per un'ipotesi di cessazione della
proroga legale da tale norma non prevista, ossia non si vede come la
Corte possa "inventare" un ipotetico capo c) che preveda la
cessazione della proroga legale per perdita della caratteristica di
"agrarietà" del terreno, per poi dichiararlo incostituzionale.
L'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, da parte sua, si
limita a prorogare "fino a nuova disposizione" i contratti già
precedentemente prorogati: non si vede, pertanto, sotto il profilo in
interesse, quale aspetto di tale semplice proroga possa violare i
principii costituzionali.
Inoltre, se si considera la diversità tra la fattispecie di
cessazione della proroga legale di cui all'art. 1, lett. b) del
d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 e quella in esame si vede come un
diverso trattamento sia pienamente giustificato e comunque rientri
nelle prerogative di scelta politica del legislatore. Infatti le
radicali trasformazioni agrarie costituiscono un atto della volontà
del concedente del tutto discrezionale, così che lo stesso sa che,
se intende darvi corso, per ottenere la liberazione del fondo deve
corrispondere un'equa indennità al coltivatore. Nella fattispecie in
esame, invece, per effetto d'un provvedimento dell'autorità
amministrativa, configurabile come factum principis, indipendente
dalla volontà del concedente, al terreno viene mutata la
destinazione da agraria ad urbanistica e questo solo fatto determina
il venir meno del contratto agrario. Il tutto quindi avviene in modo
indipendente da un'eventuale futura utilizzazione delle aree per
edificazione, circostanza questa ininfluente ai fini del venir meno
della proroga.
In sostanza, mentre nell'ipotesi già sanzionata d'illegittimità
la cessazione della proroga dipendeva dalla volontà e
dall'iniziativa del concedente, nell'ipotesi in esame essa dipende
esclusivamente dalla P.A., la quale agisce unicamente per propri fini
istituzionali. Trattasi, pertanto, di situazioni del tutto diverse.
In ogni caso non si comprende perché un provvedimento amministrativo
dovrebbe comportare a carico d'un privato, estraneo alla formazione
della volontà dell'ente, l'obbligo di provvedere all'indennizzo del
pregiudizio che ad altro soggetto privato deriva dall'impossibilità
di continuare sul fondo l'impresa agricola a seguito di tale
provvedimento. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa
sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.
2. - L'ordinanza emessa dal Tribunale di Parma (sezione delle
controversie agrarie) il 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86) va
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Tribunale di Parma solleva, incidentalmente, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., degli
artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1° del d.l.C.p.S. 1°
aprile 1947, n. 273 per la parte in cui non prevedono la
corresponsione d'un equo indennizzo all'affittuario nei confronti del
quale venga meno la proroga legale per la mutata destinazione del
podere da agricola ad urbanistica.
La domanda sulla quale il predetto Tribunale è stato chiamato a
giudicare non è, tuttavia, riconducibile ad una delle ipotesi di cui
all'art. 1° del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273. Quest'ultimo
articolo prevede, infatti, la decadenza dalla proroga legale in due
ipotesi del tutto diverse da quella sottoposta al vaglio del giudice
a quo; e, cioè, prevede il caso che il concedente o locatore che sia
o sia stato coltivatore diretto od i cui figli siano o siano stati
coltivatori diretti, dichiari di voler coltivare direttamente il
fondo (ipotesi individuata dal predetto articolo sub a) e quello del
concedente che voglia compiere nel fondo radicali ed immediate
trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incompatibile con la
continuazione del contratto ed il cui piano sia già stato dichiarato
attuabile ed utile dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura
(ipotesi che nel citato articolo è indicata sub b). La fattispecie
all'esame del giudice a quo attiene, invece, all'accertamento della
decadenza dalla proroga legale per avere il terreno, condotto in
affitto, perduto la primitiva destinazione agraria per assumere
quella di area fabbricabile. In entrambe le ipotesi di cui all'art. 1
del citato d.l.C.p.S. si tratta di decadenza dovuta ad una
continuazione dell'attività agraria (da parte del concedente o
locatore o per radicali ed immediate trasformazioni agrarie) mentre
nella fattispecie all'esame del giudice a quo la decadenza dalla
proroga legale attiene, si potrebbe aggiungere, all'opposto, alla
cessazione della destinazione "agraria" del fondo in contestazione.
Poiché l'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 si limita
a prorogare i contratti agrari in corso alla data d'entrata in vigore
della stessa legge; e poiché, ove s'entrasse nell'esame del merito
della controversia, dovrebbero esser riconosciuti od esclusi
indennizzi riferiti alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice
a quo, che non è per nulla riconducibile alle ipotesi di cui
all'art. 1 del d.l.C.p.S. del 1° aprile 1947; risulterebbe, in ogni
caso, irrilevante, nella specie, il riconoscere od il negare
indennizzi riferibili a fattispecie tipiche, quali quelle delineate
nel citato articolo, del tutto diverse da quella, concreta, per la
quale è stato iniziato il procedimento a quo.
Tutto ciò è confermato dal rilievo per il quale né nell'atto
introduttivo del primitivo ricorso dei concedenti, diretto ad
ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto d'affitto (ed
a seguito del quale si è verificata la conciliazione giudiziale, con
riserva dell'affittuario di chiedere l'indennizzo) né nel successivo
ricorso dell'affittuario diretto ad ottenere il pagamento, da parte
dei concedenti, dell'indennizzo in discussione, si è fatto
riferimento, secondo quanto viene riferito dall'ordinanza rimettente,
alle disposizioni impugnate in questa sede.
Non v'è dubbio, in conclusione, che dal giudice a quo sono state
censurate norme non applicabili alla specie al suo esame: ogni
decisione di merito assunta in questa sede sarebbe, pertanto,
irrilevante. La questione sollevata dal giudice a quo va, dunque,
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
3. - L'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 3 giugno 1983
(Reg. Ord. 156/84) - ritenuta inapplicabile la sopravvenuta legge 3
maggio 1982, n. 203, essendo già intervenuta, nella specie, una
sentenza esecutiva ex lege - solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella
parte in cui non prevede un equo indennizzo in favore
dell'affittuario di fondo rustico nell'ipotesi di cessazione della
proroga legale del contratto d'affitto determinata dall'esigenza del
concedente di costruire sul terreno un edificio d'abitazione.
La sollevata questione va dichiarata fondata limitatamente
all'ipotesi, sottoposta all'esame del giudice remittente, nella quale
è stato chiesto, intendendo il proprietario costruire sul fondo
"edifici di abitazione", il rilascio dell'intero fondo.
Il primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253
prevede espressamente un'ipotesi d'esenzione "parziale" dalle
proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari. Il
citato comma, infatti, recita: "Sono esenti dalle proroghe e vincoli
previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni... sui quali il
proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente
ad un'area pari al doppio di quella che dovrà occupare il
fabbricato".
E se si considera esclusivamente la fattispecie tipica di
esenzione "parziale" dalle proroghe legali d'un determinato fondo sul
quale il proprietario intenda costruire edifici d'abitazione, non è
ravvisabile contrasto, censurabile in questa sede, con l'art. 44
Cost. Né è da ritenere la predetta fattispecie analoga a quella
esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 107 del 1974, sotto il
profilo della quantità del sacrificio imposto al concessionario.
Per vero, qualche dubbio di legittimità sorge anche per l'ipotesi
tipicamente prevista dal primo comma della norma impugnata: è ben
vero, infatti, che quest'ultima prevede l'esenzione dalla proroga
legale soltanto per una parte del fondo, lasciando intatto il diritto
del concessionario per la rimanente; ma nelle ipotesi in cui, in
concreto, il doppio dell'area che dovrà occupare "il fabbricato"
s'estenda fino a ridurre la parte del fondo lasciato al
concessionario ad un'entità insignificante e tale da sostanzialmente
impedire al medesimo il raggiungimento dei fini contrattuali, la
continuazione della titolarità formale del diritto del
concessionario su di una "parte" del fondo non varrebbe ad impedire
la sostanziale vanificazione del diritto stesso.
Tuttavia, da un canto, non è in questa sede censurabile la
discrezionale scelta del legislatore, che ha ritenuto preminente
l'interesse del proprietario a costruire sul fondo "edifici
d'abitazione" rispetto all'interesse del concessionario a continuare
a beneficiare della proroga legale sull'intero fondo (e tale scelta
non è manifestamente irrazionale, tenuto conto del valore assunto
nei tempi attuali dall'esigenza di costruzioni adibibili ad
abitazione) e d'altro canto spetterà al giudice di merito stabilire
se, in concreto, il richiesto rilascio di gran parte o della massima,
quasi integrale, parte del fondo costituisca ipotesi da ritenersi
analoga a quella del chiesto rilascio dell'intero fondo, ipotesi che
si va a dichiarare costituzionalmente illegittimo.
Ed infatti, il primo comma dell'articolo impugnato, come il
giudice a quo esattamente rileva (dichiarando la rilevanza, nella
specie al suo esame, dell'ora citato comma) può esser invocato anche
nell'ipotesi di richiesta da parte del proprietario di rilascio
dell'intero fondo. Ed è da tener presente che, appunto, in prima ed
in seconda sede, nel procedimento a quo, è stato richiesto il
rilascio dell'intero fondo e che le sentenze di primo e secondo grado
hanno pronunciato il rilascio dell'intero fondo. Ed in questa ipotesi
il primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 è
violativo dell'art. 44 Cost., che espressamente prevede la
possibilità che la legge imponga obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata anche al fine di stabilire "equi rapporti sociali".
Ed equo contemperamento sociale di opposti interessi è appunto
quello che, mentre consente al proprietario la facoltà di richiedere
il rilascio dell'intero fondo, al fine di costruirvi "edifici
d'abitazione", riconosce al conduttore, nei casi di totale
risoluzione incolpevole del contratto agrario, tenuto conto del danno
che indubbiamente tale risoluzione arreca, e senza sua colpa, al
conduttore, un equo indennizzo.
Non può dirsi, invero, in armonia con la direttiva costituzionale,
contenuta nell'art. 44 Cost., la totale cessazione del rapporto
agrario prorogato ex art. 11 della legge 253 del 1950 senza adeguata
valutazione della contrapposta posizione del conduttore. Se è vero
che non è censurabile, in questa sede, la scelta legislativa che
privilegia l'interesse del proprietario e della collettività alla
costruzione di case d'abitazione sull'interesse del conduttore alla
continuazione del rapporto agrario, integralmente considerato, è
altresì vero che tale scelta non può non tener conto del sacrificio
che il conduttore viene a subire e non prevedere il pagamento, a
quest'ultimo, da parte del proprietario, d'un equo indennizzo:
diversamente viene violata la precitata direttiva costituzionale di
cui all'art. 44 Cost.
Esattamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte
n. 107 del 1974 al fine di rilevare l'estensibilità al caso
sottoposto al suo esame della disciplina della fattispecie sulla
quale si è pronunciata l'ora indicata sentenza. Intanto, in entrambi
i casi si tratta di "totale rilascio del fondo": ma, di più, benché
l'ipotesi all'esame del giudice a quo attenga al rilascio del fondo,
da parte del conduttore, per la costruzione, ad opera del
proprietario, di case d'abitazione mentre quella decisa dalla
precitata sentenza riguardava l'abbandono del fondo, da parte del
conduttore, per radicali trasformazioni agrarie, nell'una e
nell'altra ipotesi vi è un conflitto tra capitale e lavoro che
richiede un armonico bilanciamento al fine d'assicurare equi rapporti
sociali.
Ed è stata, appunto, questa Corte che, con la sentenza n. 30 del
1977, nel rigettare l'istanza tesa a far riconoscere come dovuto un
indennizzo nell'ipotesi di cessazione della proroga agraria in
relazione al dichiarato proposito del concedente di coltivare
direttamente il fondo, ha tenuto a differenziare quest'ultima ipotesi
(in cui si contrappongono interessi omogenei, entrambi diretti
all'esplicazione di un'attività lavorativa sul fondo) da quella
esaminata dalla sentenza n. 107 del 1974, che riguarda, invece, una
contrapposizione tra capitale e lavoro (che va armonicamente
bilanciata al fine d'assicurare equi rapporti sociali) e che è
certamente simile a quella oggi all'esame del giudice a quo.
Va, infine, sottolineato che l'evoluzione legislativa in materia,
e soprattutto la riforma dei contratti agrari introdotta con la legge
3 maggio 1982, n. 203 (che ha sancito l'attribuzione d'un indennizzo
al conduttore in tutti i casi di risoluzione incolpevole del
contratto agrario e, nell'ipotesi di destinazione edilizia del fondo,
in conformità degli strumenti urbanistici, ha anche previsto altre
provvidenze a favore del conduttore) ulteriormente confortano nel
riconoscere parzialmente viziato da illegittimità costituzionale il
primo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e
1 del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 sollevata, in riferimento
all'art. 44 Cost., dal Tribunale di Parma (Sezione delle controversie
agrarie) con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte
in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo
indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero
fondo locato per costruirvi case d'abitazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte