Sentenza n. 437/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28 (Norme per lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo
di produzione), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal
Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, nel
procedimento penale a carico di Archetti Alberto, iscritta al n. 255
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte,
nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto, imputato del
reato di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 915 del 1982, per aver
effettuato lo stoccaggio provvisorio di quattro fusti contenenti
solventi clorurati esausti per un peso complessivo di 1168
chilogrammi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione
regionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991 (R.O. n. 255 del 1992),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, in
riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione.
Ha osservato che la normativa censurata prevede, in via generale,
un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento
produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti
tassativamente indicati (art. 1), previa comunicazione alla provincia
territorialmente competente della tipologia e della quantità dei
rifiuti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o
di formazione di nuovi rifiuti (art. 2).
Tali disposizioni, a parere del giudice a quo, sarebbero in
contrasto con gli artt. 6 e 16 del D.P.R. n. 915 del 1982, in quanto
l'autorizzazione preventiva generale non rientra nelle competenze
regionali così come previste dal punto f) del citato art. 6 e
verrebbe posta nel nulla l'autorizzazione richiesta dall'art. 16 del
D.P.R. n. 915 del 1982 per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi e, quindi, anche per lo stoccaggio provvisorio.
In sostanza, il disposto regionale consente che l'attività in
questione si svolga senza alcuna pronunzia dell'Amministrazione,
lasciando poi alla iniziativa della provincia il controllo successivo
della sussistenza delle condizioni legittimanti. Pertanto,
risulterebbero violati:
a) l'art. 117 della Costituzione, perché la materia dello
smaltimento dei rifiuti non rientra tra quelle per le quali è
riconosciuta la potestà legislativa concorrente delle Regioni e
perché principi fondamentali diversi sono posti dalla legge statale
che, peraltro, attua direttive C.E.E.;
b) l'art. 25 della Costituzione perché la legge regionale
impugnata renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è
penalmente sanzionata dalla legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del
1982). Considerato in diritto La Corte deve verificare se gli artt. 1 e 2 della legge regionale
della Lombardia n. 28 del 1991, nella parte in cui prevedono in via
generale un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento
produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti
tassativamente indicati, tra cui l'obbligo a carico del titolare
dell'impianto di comunicare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge o di formazione dei nuovi rifiuti, alla provincia
territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti,
violino gli artt. 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione
non ha competenza legislativa in materia; non sarebbero osservati
principi fondamentali posti dalla legge statale (d.P.R. n. 915 del
1982) attuativa di direttive comunitarie e, infine, perché si
renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è penalmente
sanzionata.
2. - La questione è fondata.
L'art. 1 della legge della Regione Lombardia dispone che lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del
singolo stabilimento produttivo di origine, si intende autorizzato se
siano soddisfatte alcune condizioni (lett. a, b, c, d,).
L'art. 2 stabilisce che il titolare dell'impianto di stoccaggio
provvisorio così autorizzato è tenuto a comunicare alla provincia
territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti
nocivi prodotti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
legge ovvero dalla data di formazione di nuovi rifiuti. Deve altresì
tenere i registri di carico e scarico.
Le norme impugnate prevedono, quindi, una autorizzazione tacita
sebbene sottoposta all'osservanza di determinate condizioni, la cui
sussistenza, però, deve, per la legge statale, essere accertata
preventivamente al rilascio della autorizzazione specifica.
3. - Questa Corte ha già ritenuto in materia (sent. n. 306 del
1992) che la disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 915 del 1982,
attuativo di alcune direttive C.E.E., richiede per lo stoccaggio
provvisorio, come per tutte le fasi dello smaltimento di rifiuti
tossici e nocivi, una espressa e puntuale autorizzazione dopo
l'accertamento della sussistenza di alcuni requisiti specifici,
affinché sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute
e il degrado ambientale.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, è altresì
esclusa la possibilità di autorizzazioni tacite o generiche, nonché
il ricorso al silenzio-assenso proprio per le finalità da
raggiungersi e per la necessità di predisporre garanzie idonee e
sufficientemente certe e sicure.
3.1. - È stato, inoltre, più volte affermato che la potestà
legislativa regionale deve attuarsi in armonia con i precetti
costituzionali e con i principi fondamentali dell'ordinamento, con la
garanzia della osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo
Stato, e che è destinata a cedere di fronte alla attuazione di
direttive comunitarie per le quali lo Stato ha contratto tali
obblighi.
Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 25
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 (Norme per
lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il
luogo di produzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte