Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1990

Altra decisione · depositata il 10/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1985, n. 10

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6

dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di

trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1989 dal Pretore di Varazze nel procedimento penale a carico

di Agliata Carmelo ed altro, iscritta al n. 225 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Agliata Carmelo ed altro e

dell'A.N.T.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Aldo Bonomo, Carlo Mezzanotte e Francesco

Vassalli per Agliata Carmelo ed altro, Gino Tomei e Alessandro Pace

per l'A.N.T.I. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di C.

Agliata e V. D. Magagnato per il reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, il Pretore di Varazze, con ordinanza del 22

febbraio 1989 (r.o. n. 225/8/9), dubita, in riferimento agli artt. 3

e 21 Cost., della legittimità costituzionale di tale articolo e

dell'art. 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni

urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con

modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui

consentono la trasmissione da parte di privati di programmi

radiotelevisivi in ambito nazionale in assenza delle necessarie

misure di garanzia del pluralismo informativo;

che questa Corte, con sentenza n. 826 del 1988 ha ritenuto che

tale normativa poteva reputarsi, allo stato, non illegittima soltanto

in quanto provvisoria, avvertendo però che, ove fosse divenuta

definitiva per effetto del mancato intervento del legislatore entro

un termine ragionevole, sarebbe stata oggetto di diversa valutazione;

che il giudice a quo, richiamandosi a questa sentenza, sostiene

che tale termine sarebbe già ampiamente trascorso e che dunque il

suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1985 sarebbe divenuto

definitivo, e perciò costituzionalmente illegittimo in relazione ai

parametri invocati;

che si è costituita in giudizio l'A.N.T.I. (Associazione

Nazionale Teleradio Indipendenti), parte civile nel processo a quo,

concludendo per la fondatezza della questione;

che si sono costituiti altresì C. Agliata e V. D. Magagnato,

contestando da molteplici punti di vista sia l'ammissibilità sia la

fondatezza della censura e chiedendo altresì l'espletamento di una

nuova indagine istruttoria sulla complessiva situazione

dell'emittenza radiotelevisiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che è entrata in vigore la legge 6 agosto 1990, n.

223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato";

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo

perché, alla luce della normativa sopravvenuta, valuti se la

questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Varazze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte