Sentenza n. 438/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal Pretore di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di
pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa
nazionale per la previdenza marinara - integrata al minimo - aveva
richiesto l'integrazione al minimo anche di un secondo trattamento di
riversibilità che percepiva dal Fondo speciale per i coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, il Pretore di La Spezia, con ordinanza
del 23 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella
parte in cui preclude la detta integrazione.
Osserva il giudice a quo che all'ipotesi di contitolarità in
argomento non possono applicarsi le precedenti declaratorie
d'illegittimità - alle quali il Pretore si richiama - con cui questa
Corte ha sanzionato la norma impugnata, con riferimento ad altri casi
di cumulo, peraltro del tutto assimilabili concettualmente alla
fattispecie di causa. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), con riguardo all'ipotesi di preclusione dell'integrazione
al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale
per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri in caso di cumulo con
pensioni di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa
nazionale per la previdenza marinara.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata è stata più volte dichiarata, sotto altri
profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino
alla data del 1° ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al
minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn.
69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102
del 1982, nonché, da ultimo, sentenza n. 165 del 1992).
Anche nel caso de quo va eliminata la residua area di operatività
della norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal
Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte