Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal

Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di J. E. H.,

iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 dicembre

2000, ha sollevato, in riferimento al "principio di ragionevolezza

della norma penale" e al principio di necessaria proporzione tra

reato e sanzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 449 del codice penale (Delitti colposi di danno),

relativamente all'ipotesi di incendio colposo;

che il giudice rimettente osserva che la fattispecie colposa

del reato di incendio, oggetto del giudizio penale principale, è

equiparata, quanto alla pena stabilita dall'impugnato art. 449 cod.

pen. [reclusione da uno a cinque anni], a una serie di altre ipotesi

di disastro tra le quali il giudice a quo enumera i reati di strage,

di disastro ferroviario o aviatorio, di naufragio - che, nella loro

forma dolosa, sono invece punite assai più severamente dell'incendio

doloso;

che, ritenendo corretta "giuridicamente e nella sostanza" la

differenziazione tra l'incendio e gli altri delitti sopra detti se

realizzati nella loro forma dolosa, il rimettente si duole della

assimilazione dei medesimi fatti se realizzati nella forma colposa,

sollevando pertanto il dubbio di costituzionalità della norma

incriminatrice da cui detta parificazione deriverebbe, sotto il

profilo della violazione del principio di ragionevolezza della legge

penale, quale espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

necessario bilanciamento tra disvalore del fatto e sanzione;

che prosegue il giudice rimettente - la sproporzione tra il

fatto (il reato di incendio colposo) e la sanzione per esso prevista

apparirebbe in modo ancor più evidente, "per esempio", alla luce del

raffronto tra la pena minima stabilita per l'ipotesi colposa di reato

in esame (un anno di reclusione) e quella, anch'essa minima,

stabilita per il reato di omicidio colposo (sei mesi di reclusione),

nonostante che quest'ultimo sia un reato contro la persona che,

secondo il Tribunale, appare ictu oculi di maggiore gravità rispetto

all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumità

pubblica;

che per le anzidette argomentazioni il giudice rimettente

ritiene che il bilanciamento tra interessi da tutelare e disvalore

dei fatti "impone un'operazione di riesame sotto il profilo della

gravità della pena" per il reato di incendio colposo, in modo da

consentire di adeguare in concreto la pena al fatto e così di

rispettare il principio di ragionevolezza, secondo il medesimo

criterio adottato per la dichiarazione di incostituzionalità della

previsione del minimo edittale per il reato di oltraggio a pubblico

ufficiale, appunto perché non proporzionato rispetto ad altre

fattispecie, più gravi e tuttavia sanzionate più lievemente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Tribunale di Siena chiede a questa Corte una

pronuncia di incostituzionalità dell'art. 449 cod. pen.,

relativamente alla sola ipotesi di incendio colposo che esso

considera nel suo primo comma, assumendo la violazione dell'art. 3

della Costituzione - sotto il profilo del principio di ragionevolezza

della legge e della ingiustificata equiparazione, quanto alla pena

prevista, ad altre più gravi ipotesi di reato - e altresì la

violazione dell'art. 27 della Costituzione [così dovendosi

implicitamente intendere il duplice richiamo (a) all'esigenza della

proporzionalità tra fatto e sanzione e (b) alla pronuncia sentenza

n. 341 del 1994 di questa Corte, resa per l'appunto in riferimento a

entrambi gli anzidetti parametri costituzionali - con la quale è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione

della pena minima allora stabilita per il reato di oltraggio a

pubblico ufficiale];

che, relativamente all'argomentazione del rimettente circa

l'irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il

reato di incendio colposo e altre fattispecie di "disastro" anch'esse

nella forma colposa, reputate dal rimettente più gravi perché

corrispondenti dal punto di vista materiale a condotte che sono

punite, se commesse a titolo di dolo, più severamente dell'incendio

doloso, è da rilevare anche indipendentemente dalla reversibilità,

in linea di principio, dell'argomentazione medesima, che muove dalla

differenziazione per censurare l'omologazione ma che potrebbe

parimenti muovere dall'assimilazione nella forma colposa per

censurare il difforme trattamento dei delitti dolosi; nonché

indipendentemente dall'inesistenza del reato di strage nella forma

colposa, del quale pure il rimettente fa menzione che essa trascura

del tutto il secondo comma dello stesso art. 449 cod.

pen. denunziato, il quale dispone che la pena stabilita in via

generale dal primo comma per l'incendio o per un altro disastro

colposo "è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di

naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone

o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone";

che per questo primo profilo, pertanto, la questione di

costituzionalità è sollevata sulla base di un presupposto

l'equiparazione tra le pene previste per differenti titoli di reato,

quello oggetto del giudizio principale e quelli indicati a tertia

comparationis - contraddetto dalla disciplina legislativa vigente,

che è nel senso della differenziazione;

che, relativamente alla ulteriore censura del rimettente

circa l'irragionevolezza e la sproporzione del trattamento

sanzionatorio minimo previsto per il reato di incendio colposo,

formulata attraverso il confronto con la misura della pena minima

pari alla metà dell'altra - stabilita per il reato di omicidio

colposo, deve osservarsi che l'eterogeneità delle due previsioni e

la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra

le due fattispecie (reato di pericolo contro l'incolumità pubblica

l'uno, reato di evento contro la persona l'altro) impedisce che tra

le medesime possa, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione,

instaurarsi utilmente il raffronto proposto dal rimettente per

desumerne l'arbitrarietà della pena stabilita per una di esse;

che, ancor più in generale, la lamentata rottura

dell'equilibrio tra il fatto e la pena per esso prevista, con la

richiesta di una pronuncia che per via di declaratoria di

incostituzionalità abiliti il giudice a modulare diversamente la

pena detentiva da applicare, in particolare nel minimo (così

potendosi intendere il richiamo del rimettente alla sentenza n. 341

del 1994 di questa Corte), non può trovare ingresso quale ragione

fondante di una pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte,

giacché la censura mossa alla norma costituisce una critica

dell'incriminazione penale sotto il profilo quantitativo, censura

che, oltre a essere difficilmente traducibile in una dimostrazione di

irragionevolezza in sé della sanzione discrezionalmente stabilita

dal legislatore, contrasta con il quadro normativo complessivo nel

quale la previsione denunciata si inserisce;

che infatti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il reato

di incendio boschivo, sia colposo - quale risulta nel caso di specie

essere l'oggetto del giudizio di merito - sia doloso, è stato reso

autonomo titolo di reato, e ha ricevuto un trattamento

complessivamente più severo rispetto a quanto stabilito sia

dall'originaria comprensiva disposizione dell'art. 449 cod. pen. (per

la forma colposa) sia dall'art. 423 cod. pen. (per la forma dolosa),

con l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 423-bis

cod. pen. a opera del d.l. 4 agosto 2000, n. 220 (Disposizioni

urgenti per la repressione degli incendi boschivi), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275; un intervento di

riforma secondo una valutazione di maggiore severità - poi

ulteriormente ribadito dall'art. 11 della legge 21 novembre 2000,

n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) - anteriore

all'emanazione dell'ordinanza di rinvio ma non preso in

considerazione dal giudice rimettente nel formulare la questione

sotto il profilo della congruenza tra la gravità del fatto e la pena

per esso prevista (art. 27 della Costituzione);

che, per le osservazioni che precedono, la richiesta del

rimettente di modificare l'entità della pena stabilita dall'art. 449

cod. pen. non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili

dedotti con la questione sollevata, che deve pertanto essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte