Sentenza n. 439/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione
quarta giurisdizionale - sul ricorso proposto da Cattaneo Fabrizio
contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 174 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Cattaneo Fabrizio nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avv.to Eugenio Merlino per Cattaneo Fabrizio e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio delle Istituzioni assistenziali riunite di
Pavia, con deliberazione n. 41 del 5 marzo 1980, disponeva la
liquidazione, a titolo di indennità di fine servizio, di una somma a
favore di Cattaneo Fabrizio, medico assistente iscritto
all'I.N.A.D.E.L., dimissionario privo di anzianità sufficiente (due
anni di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e almeno 25 anni di servizio) per
conseguire la indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 152.
Il Comitato di controllo annullava la deliberazione.
Il Cattaneo proponeva ricorso al T.A.R. di Milano. Avendolo questi
rigettato, appellava al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza
del 14 maggio 1991 (R.O. n. 174 del 1992), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152.
Ha ritenuto che il trattamento dell'ente locale doveva
considerarsi sostitutivo della indennità di cui all'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e che, quindi, ne è vietata la
corresponsione ex art. 17, primo comma, della stessa legge, così
come sono vietati i trattamenti migliorativi; che anche l'art. 17
della stessa legge è costituzionalmente illegittimo a seguito e per
effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, primo
comma, lett. a), b), c) della legge n. 152 del 1968, nella parte in
cui subordinava la erogazione della indennità premio di servizio a
requisiti diversi da quelli richiesti per la corresponsione della
indennità di buonuscita per i dipendenti statali (sent. Corte cost.
n. 208 del 1988).
Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per le situazioni
sorte e definite prima della detta dichiarazione di
incostituzionalità.
Ha aggiunto che la questione è rilevante, dovendosi fare
applicazione dell'art. 17 citato.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio si è costituita la parte privata la quale,
riportandosi alle difese delle fasi precedenti, ha concluso per
l'accoglimento della questione.
È intervenuta altresì, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza o la inammissibilità della questione,
rilevando nella memoria che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
del 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,
sono esclusi dalla disciplina del trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987,
convertito in legge n. 440 del 29 ottobre 1987, coloro il cui
servizio è cessato prima del 3 maggio 1982; che l'art. 17 della
legge 152 del 1968 mira ad evitare la duplicazione del trattamento di
fine servizio nella forma del cumulo tra erogazione degli Enti
previdenziali e, rispettivamente, degli Enti locali. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 17, primo comma,
della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, per le
situazioni definite anteriormente alla sentenza della Corte
costituzionale n. 208 del 1988, vieta agli enti locali di deliberare
forme di trattamento di fine servizio precluse dall'art. 2 della
stessa legge n. 152 del 1968, nel testo non ancora emendato dalla
suddetta sentenza, ma corrispondenti a quelle previste per
l'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali (almeno un
anno di iscrizione e senza riguardo all'anzianità di servizio: art.
7 della legge 29 aprile 1976, n. 177), violi l'art. 3 della
Costituzione per l'ingiustificata sperequazione che determina in
danno dei dipendenti degli Enti locali suddetti rispetto ai
dipendenti dello Stato.
2. - La questione è inammissibile.
L'indennità per cessazione dal servizio, per la sua natura
retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, rientra nel
trattamento economico complessivo spettante al dipendente anche non
di ruolo, tanto che si è dichiarata la illegittimità costituzionale
di disposizioni che comportano la sua esclusione o la riduzione per
varie cause, tra cui le dimissioni del dipendente (sent. n. 208 del
1988).
Tra le indennità di fine rapporto deve annoverarsi la indennità
premio di servizio. Attesa la sua natura previdenziale ed
assistenziale nonché il carattere integrativo della pensione
spettante al dipendente alla cessazione del rapporto qualunque ne sia
la ragione, è da ritenersi nella sostanza analoga ed omogenea alla
indennità di buonuscita e, quindi, non è giustificata una sua
diversa disciplina sostanziale. Per queste ragioni è stata
dichiarata (sent. n. 763 del 1988) la illegittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c), della legge 8 marzo 1968,
n. 152, nella parte in cui prevedeva, per la sua erogazione al
dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L., condizioni limitative
(iscrizione da almeno due anni e periodo di servizio variabile da 15
a 25 anni secondo la causa di cessazione dal servizio).
Con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito
in legge n. 440 del 1987 sono state soppresse quasi tutte le
condizioni limitative e la disciplina della detta indennità è stata
assimilata in tutto a quella della indennità di buonuscita degli
statali.
2.1 - La indennità premio di servizio è anch'essa erogata al
personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. da almeno un anno dalla
cessazione del rapporto comunque motivata ed indipendentemente dal
conseguimento del diritto alla pensione sia a favore dei dipendenti
che dei loro superstiti in relazione agli anni di servizio maturati.
Però l'art. 6 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in
legge n. 153 del 1988 ha stabilito che gli effetti della suddetta
norma decorrono dal 3 maggio 1982.
Siccome la erogazione della indennità premio è possibile a
favore di tutti dipendenti senza particolari condizioni limitative,
non sussiste più la necessità di erogare quei trattamenti di fine
rapporto sostitutivi della suddetta indennità di cui alla norma
impugnata e, quindi, non interessa verificare se quest'ultima sia o
meno affetta dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale.
Piuttosto la verifica dovrebbe riguardare le norme che, eliminando
le condizioni restrittive precedenti, hanno fissato anche la
decorrenza del nuovo trattamento, ed, in particolare, in data
successiva alla cessazione dal servizio del ricorrente.
2.2 - Pertanto, della questione sollevata va dichiarata la
inammissibilità, non trovando applicazione nella fattispecie la
norma censurata e non essendo stata impugnata quella che fissa la
decorrenza della erogazione senza le lamentate condizioni limitative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, primo comma della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte