Sentenza n. 439/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Vona Carmela,
iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sostituire con la misura della custodia cautelare in carcere quella
degli arresti domiciliari applicata nei confronti di persona ammalata
di AIDS conclamata, più volte sottrattasi agli obblighi inerenti
alla misura custodiale gradata (arresti domiciliari in ospedale), il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis
del codice di procedura penale che appunto sancisce il divieto di
custodia cautelare in carcere nei casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria per infezione da HIV.
Rammentate le sentenze di questa Corte n. 70 e 308 del 1994 in
tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti
dei malati di AIDS e facendo proprie le considerazioni svolte dal
Tribunale di sorveglianza di Palermo nell'ordinanza del 13 ottobre
1994, con la quale detto Tribunale aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale della nuova previsione dettata in materia
dall'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, il giudice a
quo deduce, sotto profili in parte analoghi, la violazione dei
medesimi parametri di costituzionalità già indicati nell'ordinanza
di quel Tribunale.
Risulterebbe infatti violato l'art. 2 della Costituzione, in
quanto, iscrivendo, questo, fra i diritti inviolabili dell'uomo anche
quello di essere tutelato nei confronti di chi aggredisca i propri
interessi, dalla norma censurata scaturisce, come effetto
sostanziale, quello di esporre a grave pericolo il bene della
incolumità e sicurezza collettiva, a fronte della tutela della
salute carceraria che si sarebbe dovuta salvaguardare adeguando le
strutture sanitarie e penitenziarie.
Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza in quanto,
come già evidenziato in precedente analoga questione sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con
ordinanza del 24 febbraio 1993, non vi è ragione, né sul piano
logico, né su quello scientifico, per riservare ai malati di AIDS un
trattamento diverso rispetto a quello previsto in via generale
dall'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, per i
soggetti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed
ingravescenti; sicché - osserva il giudice a quo - "data l'estrema
dinamicità e varietà di situazioni che caratterizza il quadro
clinico delle infezioni da HIV", l'unica via percorribile è quella
di valutare la situazione "caso per caso, come già avviene in
generale per le altre gravi patologie".
Compromesso sarebbe, infine, l'art. 32 della Costituzione, in
quanto il legislatore, trasferendo il malato di AIDS dal carcere
all'ambiente libero per salvaguardare la salute della popolazione
carceraria (peraltro tutelabile con l'isolamento ex art. 33
dell'ordinamento penitenziario), ha esposto a pericolo il bene della
salute collettiva, e, quindi, un bene "quantitativamente maggiore,
essendo riferibile ad un numero enormemente più elevato di
soggetti".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
essendo stata la stessa già decisa in tal senso con sentenza n. 33
del 1994. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
286-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui viene
stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti
delle persone affette da AIDS conclamata o che presentino una grave
deficienza immunitaria per infezione da HIV. A parere del giudice a
quo, l'effetto sostanziale che scaturisce dal rigido divieto sancito
dalla norma oggetto di impugnativa è quello di esporre a grave
pericolo il fondamentale bene della incolumità delle persone, così
compromettendo le garanzie apprestate dall'art. 2 della Costituzione,
nei casi in cui l'elevata pericolosità del soggetto non possa essere
adeguatamente fronteggiata se non con l'applicazione della misura
prevista dall'art. 285 del codice di rito. La gradata misura degli
arresti domiciliari, soggiunge il rimettente, si rivela infatti
incongrua al fine di evitare gli indicati periodi, sia perché
risulta spesso difficile individuare luoghi o strutture disposti ad
accogliere la particolare categoria di persone cui la norma si
riferisce, "sia soprattutto perché la predetta misura perde ogni
concreta efficacia coercitiva, non essendo le violazioni delle
relative prescrizioni sanzionabili mediante la conversione in
detenzione cautelare in carcere".
Vulnerato sarebbe anche il principio di uguaglianza, in quanto,
osserva il giudice a quo, non è dato rinvenire "alcuna ragione, né
logica né scientifica" per giustificare il peculiare trattamento
previsto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria rispetto a quanti presentino un quadro morboso
di analoga gravità, specie ove si consideri che "l'estrema
dinamicità e varietà di situazioni" che caratterizzano sul piano
clinico le infezioni da HIV imporrebbe di valutare tali situazioni
caso per caso, agli effetti del giudizio di compatibilità tra stato
detentivo e malattia, "come già avviene in generale per le altre
gravi patologie".
Considerato infine - deduce il rimettente - che la norma oggetto
di impugnativa determina il trasferimento del malato di AIDS dal
carcere all'ambiente libero nella prospettiva di salvaguardare il
bene della salute nel contesto carcerario, viene ad essere esposto "a
grave e maggior pericolo il bene della salute collettiva
extracarceraria", il tutto aggravato, osserva il giudice a quo, dalla
impossibilità di far ricorso alle varie misure precauzionali
previste per le persone in stato di detenzione, fra le quali
l'isolamento per ragioni sanitarie disciplinato dall'art. 33
dell'ordinamento penitenziario.
2. - Il tema dei malati di AIDS e delle correlative disposizioni
novellatrici introdotte nel codice penale ed in quello di procedura
penale ad opera del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ha, come è noto,
formato oggetto di numerosi interventi da parte di questa Corte,
l'ultimo dei quali è rappresentato dalla sentenza n. 438 del 1995,
depositata in pari data, con la quale la Corte ha avuto modo di
occuparsi della disciplina, per molti aspetti speculare a quella che
viene qui in discorso, dettata in materia di rinvio obbligatorio
della esecuzione della pena dall'art. 146, primo comma, numero 3, del
codice penale. In tale occasione si è fra l'altro osservato che se
la salute collettiva nel particolare contesto carcerario - che
costituisce uno degli obiettivi perseguiti dal citato d.-l. n. 139
del 1993 - "rappresenta un bene sicuramente da preservare .. devesi
al tempo stesso affermare che in tanto può ritenersi ragionevole
'l'allontanamento' dal carcere dei malati di AIDS, in quanto la
relativa permanenza negli istituti cagioni in concreto un pregiudizio
per la salute degli altri detenuti, posto che, altrimenti,
risulterebbero senza giustificazione compromessi altri beni
riconosciuti come primari dalla Carta fondamentale". Nella medesima
sentenza si è però anche osservato che la tutela della salute di
quanti si trovino ristretti negli istituti penitenziari non
rappresenta l'unico valore che il legislatore ha inteso
salvaguardare, giacché "ove così fosse, l'identico regime avrebbe
dovuto prendere in considerazione l'intera e ben più estesa gamma
dei portatori di infezione da HIV, essendo questo, e non la malattia
in sé considerata, il presupposto di insorgenza del rischio di
contagio e, dunque, di pericolo per la salute della popolazione
carceraria. Accanto, quindi, alla salute collettiva, la norma
censurata "ha evidentemente inteso tutelare anche la salute del
singolo", attraverso una rigida preclusione che inibisce sempre e
comunque l'adozione della custodia carceraria, senza lasciare alcuno
spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità
delle condizioni di salute con l'applicazione della più grave fra le
misure coercitive. Tuttavia, se il divieto di custodia cautelare in
carcere deve ritenersi nella specie volto a preservare anche le
condizioni di salute dell'inquisito, "è evidente, allora, che sono
soltanto queste ultime a dover essere prese in considerazione dal
legislatore e non certo la malattia in quanto tale", giacché, a
fronte di un identico stato morboso, qualunque esso sia, le variabili
cliniche possono essere tante quante l'intera casistica è in grado
di offrire. Essendosi quindi da tempo evidenziata in sede scientifica
la variabilità di situazioni cui può dar luogo l'infezione da HIV,
al punto che la stessa fase dell'AIDS conclamata presenta quadri
clinici fra loro assai difformi, alcuni dei quali, specie se ben
trattati, possono regredire anche per lungo tempo, ne deriva che la
rigorosa preclusione di cui innanzi si è detto finisce per apparire
priva di adeguato fondamento e tale, dunque, da rendere evanescente
la razionalità di una norma dalla cui concreta applicazione possono
generarsi inaccettabili disparità di trattamento e, di riflesso, il
mancato soddisfacimento delle esigenze di natura cautelare sulle
quali il giudice a quo si è puntualmente intrattenuto.
3. - Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che occorre svolgere
qualche ulteriore notazione. Questa Corte ha, infatti, disatteso in
passato analoghe censure, osservando come la dedotta compromissione
delle esigenze di sicurezza collettiva dovesse ritenersi
insussistente proprio perché nei confronti delle persone affette da
AIDS risultavano adottabili "tutte le misure diverse dalla custodia
in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti
domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le
esigenze del singolo caso possono consigliare" (v. ordinanza n. 300
del 1994). Una simile soluzione, ovviamente, presupponeva
l'attivazione della intera gamma di presid/' e provvidenze che nei
confronti dei malati di AIDS erano stati previsti dalla legge 5
giugno 1990, n. 135, e dallo stesso d.-l. n. 139 del 1993, cosicché,
svolgendosi l'intervento cautelare nel quadro di un programma di
assistenza, il singolo rinvenisse proprio in quelle strutture un
adeguato punto di riferimento ed un corrispondente stimolo ad
osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure. La inadeguata
attuazione dei richiamati programmi di intervento ha, però,
vanificato la premessa stessa da cui ha tratto origine la richiamata
giurisprudenza di questa Corte, rendendo evidente come in non pochi
casi - e quello sul quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi
ne è testimonianza - la stessa misura degli arresti domiciliari, la
quale è pur sempre misura a contenuto prescrittivo e che dunque
postula, per realizzare la funzione che le è propria, la volontà
adesiva di chi vi è sottoposto, abbia finito per atteggiarsi alla
stregua di provvedimento meramente liberatorio, senza alcuna concreta
possibilità di coercizione. È ben vero, infatti, che, a norma
dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è consentito
l'arresto fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in
essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale
e che nei suoi confronti può essere disposta una misura coercitiva
anche fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del codice di procedura
penale; ma se per legge la misura applicabile potrà al massimo
essere quella degli arresti domiciliari e se, ancora, la misura alla
quale la persona si è sottratta non potrà essere sostituita con la
custodia in carcere, ne scaturisce, o ne può comunque scaturire, una
inarrestabile sequenza di sottrazioni agli arresti domiciliari e di
ripristino degli stessi che, da un lato, svilisce l'essenza stessa
della cautela e, dall'altro, lascia di fatto integralmente sguarniti
i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare.
L'irragionevolezza del sistema traspare, quindi, con estrema
chiarezza.
D'altra parte, l'art. 275, comma 4, del codice di procedura
penale, come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n.
332, nello stabilire divieti per la custodia cautelare in carcere,
accomuna, sotto una medesima clausola di salvezza, più situazioni,
fra le quali iscrive, in ciò innovando rispetto al testo previgente,
anche la persona "che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione".
Sicché, per quello che traspare dal testo della norma, la custodia
cautelare in carcere sembra dunque adottabile anche nei confronti
delle persone che versino in condizioni di incompatibilità con la
misura carceraria nell'ipotesi in cui "sussistano esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza", ferma restando, ovviamente, l'attivazione
nei loro confronti di tutti gli istituti che l'ordinamento prevede al
fine di assicurare il fondamentale bene della salute.
In tale quadro di riferimento si rivela, allora, privo di
ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere
stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, pur
con i temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la
generale regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto
gravi, l'adozione della misura carceraria, allorché esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata
qualsiasi altra misura.
4. - Alla luce dei riferiti rilievi la norma impugnata deve
pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per
contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale, restando assorbiti
gli ulteriori profili denunciati dal rimettente. Spetterà quindi al
giudice verificare, caso per caso, tenuto conto anche delle strutture
disponibili, se, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, la custodia in carcere possa essere disposta senza
pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri
detenuti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce
il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle
persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del
medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza
pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri
detenuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte