Sentenza n. 44/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1957 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1956 recante
"interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto
1953, n. 44", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 19 ottobre
1956 ed iscritto al n. 61 del Reg. ricorsi 1956.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle proprie deduzioni in data 17 ottobre 1956, del
Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.
Pietro Virga;
udita nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi il sost. avv. gen. dello Stato Cesare Arias per il ricorrente
e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione di
detto Consiglio adottata nella riunione del 10 ottobre 1956, ed il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana hanno impugnato -
il Commissario dello Stato "per quanto possa occorrere" - davanti a
questa Corte la legge della Regione siciliana recante "interpretazione
autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44",
approvata dalla Assemblea regionale in data 3 ottobre 1956 e comunicata
al Commissario dello Stato il 5 dello stesso mese.
Il ricorso, firmato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal Commissario dello Stato e firmato altresì da un sostituto avvocato
generale dello Stato, fu notificato al Presidente della Giunta
regionale in data 10 ottobre e depositato nella cancelleria di questa
Corte il successivo giorno 19. Ne è stata fatta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 3 novembre 1956 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana il 10 dello stesso mese.
Nel ricorso si premette che le disposizioni di temporaneo favore
per la registrazione di atti di anticipazione e finanziamenti in genere
in correlazione con operazioni di cessioni o di costituzioni in pegno
di crediti furono emanate dallo Stato con R.D.L. 19 dicembre 1936, n.
2170, e successivamente prorogate con altre numerose leggi, la cui
efficacia venne a scadere il 31 dicembre 1951. A tale data riprendeva
vigore la disciplina ordinaria fino all'emanazione della legge 4 aprile
1953, n. 261, con la quale veniva regolata in via permanente la
materia, con effetto per l'avvenire. Sulla trama di questa legislazione
nazionale, nella quale si ebbe l'interruzione di ogni beneficio fiscale
dal 31 dicembre 1951 alla data di entrata in vigore della legge 4
aprile 1953, si inserisce un primo intervento della Regione siciliana
con la legge 29 dicembre 1947, con la quale si dispose la proroga del
beneficio previsto da una legge nazionale del 31 ottobre 1946. La legge
regionale fu impugnata dal Commissario dello Stato, ma l'Alta Corte per
la Regione siciliana la dichiarò legittima, pur rilevandone
l'inutilità per essere sopravvenuta la proroga del beneficio
tributario ad opera del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 18 dicembre 1947, n. 1385.
Cessata, con il 31 dicembre 1951, ogni agevolazione, la Regione,
con legge 22 agosto 1952, n. 49, concedeva ex novo fino al 30 giugno
1954 le agevolazioni già vigenti in precedenza nella stessa materia.
Finalmente, con legge 1 agosto 1953, n. 44, la Regione, nel dettare
norme per l'applicazione della richiamata legge n. 49 del 1952,
stabiliva che per beneficiare delle agevolazioni ivi previste fosse
necessaria l'indicazione negli atti sottoposti a registrazione che
l'efficacia delle cessioni e costituzioni in pegno non si estendeva ad
altre operazioni, stabilendo altresì nell'art. 2 che per gli atti
stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 1 agosto 1953 e
registrati in termine con l'applicazione delle aliquote di favore, che
non risultassero redatti in conformità alle prescrizioni di cui
all'articolo precedente o contenessero indicazioni vaghe o
indeterminate, le operazioni di apertura di credito, anticipazione o
finanziamento, in relazione alle quali la cessione era stata stipulata,
potevano essere precisate con apposito atto aggiuntivo da stipularsi
tra le stesse parti contraenti, con espresso riferimento al contratto
già registrato, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in
vigore della legge.
Nei riguardi della disposizione dell'art. 2 è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale con ordinanza della
Commissione provinciale delle imposte di Agrigento.
La successiva legge regionale del 1956, ora impugnata, contiene due
articoli. Il primo dichiara, nel primo comma, che la stipula degli atti
aggiuntivi previsti dall'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953 ha
effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di
crediti non risulti che la efficacia della garanzia è limitata al
finanziamento ovvero gli atti contengano clausole che prevedano in modo
generico e indeterminato la estensione di tale efficacia ad altre
operazioni senza precisarle. Nel secondo comma l'articolo primo dispone
che gli atti aggiuntivi hanno valore quando contengano la specifica
indicazione delle altre operazioni, diverse dal finanziamento, alle
quali la garanzia sia eventualmente in parte destinata, ovvero
l'esplicita dichiarazione che la cessione o la costituzione in pegno
dei crediti era destinata o ebbe efficacia esclusivamente e per il suo
importo a garanzia e soddisfacimento del finanziamento stesso, e non di
altre e diverse operazioni di credito.
L'art. 2 dichiara che le disposizioni contenute nell'art. 2 della
legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, si applicano a tutti gli atti,
nello stesso articolo indicati, stipulati nella Regione siciliana
posteriotmente al 1 aprile 1947, i quali siano stati registrati in
termine con la applicazione delle aliquote speciali stabilite dal
R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi provvedimenti.
I motivi addotti per l'impugnazione della legge del 1956 possono
così riassumersi:
1. - La Regione siciliana non ha alcuna potestà legislativa, né
esclusiva né secondaria, in materia tributaria. La legge impugnata è,
pertanto, illegittima al pari delle precedenti leggi regionali emanate
in materia.
Ma la legge stessa consuma altresì, in via autonoma e diversa
dalla sua dipendenza da precedenti leggi incostituzionali, la medesima
violazione dei limiti della competenza legislativa regionale, in quanto
estende a tutti gli atti stipulati dopo il 1 luglio 1947, e quindi
sottratti al regime delle leggi n. 49 del 1952 e n. 44 del 1953, il
beneficio fiscale da queste illegittimamente istituito e quindi porta
un contenuto normativo nuovo e diverso rispetto alle accennate leggi
precedenti.
Per tale ragione non può avere rilievo la circostanza che le leggi
precedenti non siano state impugnate tempestivamente dal Commissario
dello Stato, perché per un verso la mancata impugnazione non poteva
costituire in capo alla Regione un potere normativo che statutariamente
non le compete e per altro verso la legge regionale 1 agosto 1953 è
stata impugnata, in via incidentale, davanti a questa Corte. Ciò rende
evidente la necessità che sia dato ingresso alla presente impugnazione
perché altrimenti la eventuale declaratoria di inefficacia di detta
legge precedente sarebbe resa vana dalla recezione di quella stessa
norma nell'art. 2 della legge ora impugnata, che pretende di darne
l'interpretazione autentica.
2. - Quand'anche, in via di mera ipotesi, si volesse ritenere che
la Regione abbia in materia tributaria competenza legislativa
secondaria, sussisterebbe la violazione di tale competenza, in quanto
la disposizione richiamata nell'articolo che pretende darle
interpretazione autentica, viola il principio generale cui si informa
la legislazione dello Stato in materia di registro, che è sancito
nell'art. 8 della legge del registro, a norma del quale gli atti sono
soggetti a tassazione secondo la loro forma e il loro contenuto,
esclusa quindi la possibilità di trasformare la condizione obbiettiva
di tassabilità dell'atto mediante la stipulazione di un atto
aggiuntivo, stipulato dopo la registrazione dell'atto principale e
diretto ad integrare l'atto già registrato, introducendovi una
clausola della quale era sprovvisto, ed in assenza della quale era
tenuto a scontare l'imposta normale anziché quella di favore. Anche ai
sensi della legge nazionale 4 aprile 1953 il beneficio della minor
tariffa per gli atti in questione è subordinato alla contestuale
specificazione della destinazione dell'operazione con esclusione della
sua estensibilità ad operazioni diverse e con espressa statuizione
dell'applicabilità, in mancanza di tali specifiche determinazioni
dell'atto, della normale imposta di registro.
3. - L'art. 2 della legge impugnata è inoltre affetto da un
ulteriore vizio di incostituzionalità, in quanto con l'estendere
l'agevolazione tributaria della legge 22 agosto 1952 agli atti
stipulati anteriormente all'entrata in vigore di questa, per un verso
contraddice alla legge stessa, la quale espressamente prevedeva che il
beneficio sarebbe divenuto applicabile solo dopo la sua entrata in
vigore, e per altro verso estende il valore retroattivo del beneficio
ad un periodo, andante dal 1 gennaio 1952 al 6 settembre dello stesso
anno, durante il quale nessuna agevolazione assisteva gli atti in
questione. In tal modo si intenderebbe attribuire efficacia retroattiva
alla legge regionale n. 49 del 1952 sotto il pretesto della
interpretazione autentica delle disposizioni per la sua applicazione
contenute nella legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, violando così
il disposto dell'ultimo comma dell'art. 73 della Costituzione che
statuisce che le leggi entrano in vigore dopo la loro pubblicazione.
D'altra parte, applicando retroattivamente un beneficio di legge
che modifica il regime tributario di atti sottoposti a registrazione
secondo la legge statale vigente, la Regione verrebbe ad abrogare la
legislazione statale con effetto retroattivo, il che esula chiaramente
dalla potestà legislativa della Regione, la quale, anche in materia di
sua competenza, non può mai legiferare ex tunc su rapporti prima
disciplinati soltanto dalla legge statale.
Né può tale illegittima interferenza nel potere legislativo
statale trovare riparo dietro la forma dell'interpretazione autentica
di una legge regionale, sia perché non è interpretazione autentica di
una norma l'estensione della sua validità protratta all'indietro nel
tempo in cui essa non aveva vigore, sia perché comunque la vigente
Costituzione non contempla, come già lo Statuto Albertino, l'istituto
specifico dell'interpretazione autentica; dal che deriva la conseguenza
che la legge rivolta all'interpretazione di altra precedente può avere
tale effetto solo nei limiti in cui l'interpretazione che ex novo si
propone dal legislatore possa essere sopportata dalla legge vigente,
nel senso cioè che non potrà aversi modifica ex tunc della legge
anteriore ad opera della nuova ma solo sostituzione, con effetto
abrogativo, dell'una all'altra.
Per le esposte considerazioni, si conclude che la Corte voglia
dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale
impugnata, e subordinatamente dell'art. 2 di essa per violazione degli
artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana, in relazione alla
legge 4 aprile 1953, n. 261, e all'art. 8 della legge organica di
registro, nonché dell'art. 73 in relazione all'art. 25 della
Costituzione e degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione, la cui
difesa ha depositato in data 17 ottobre 1956 deduzioni con le quali ha
concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque respinto.
1. - Sostiene, anzitutto, la Regione, che il ricorso è
inammissibile davanti a questa Corte, giacché le norme dello Statuto
siciliano relative all'Alta Corte per la Regione siciliana ed alla sua
competenza a giudicare sui ricorsi proposti in via principale contro le
leggi siciliane non sono state abrogate dall'art. 134 e dalle
disposizioni transitorie VII e XVI della Costituzione e traggono il
fondamento della loro attuale efficacia dall'art. 116 e dalla
disposizione transitoria XVII della Costituzione, nonché dall'art. 1
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
2. - Il ricorso è, poi, inammissibile per difetto di
legittimazione attiva, essendo stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal Commissario
dello Stato per la Sicilia, ma unicamente sottoscritto dal Commissario
stesso "per il Presidente del Consiglio dei Ministri". La difesa della
Regione deduce che o la impugnativa contro la legge siciliana veniva
proposta dal Commissario dello Stato ed allora doveva adirsi l'Alta
Corte ovvero veniva proposta dal Presidente del Consiglio ed allora
doveva rimanere del tutto estraneo il Commissario dello Stato, il quale
invece figura come sottoscrittore principale e munito di una
rappresentanza del Presidente del Consiglio, che nessuna norma
costituzionale o ordinaria gli attribuisce.
3. - Il ricorso è, inoltre, inammissibile per acquiescenza dello
Stato nei confronti della legislazione in materia. Lo Stato non ha
impugnato tre precedenti leggi aventi analogo oggetto. Da ciò deve
desumersi l'accettazione da parte dello Stato dell'atto o del principio
contro cui si intende ricorrere.
4. - La legge regionale approvata dall'Assemblea il 3 ottobre 1956
è confermativa di quella precedente, non impugnata, del 1 agosto 1953,
n. 44, e quindi non poteva proporsi l'impugnativa principale contro la
seconda senza che fosse contemporaneamente proposta impugnativa della
legge confermata. Posto infatti che si tratta di legge interpretativa,
la quale si limita a chiarire il significato delle norme della legge
interpretata, è evidente come la invasione di competenza statale, se
mai vi fosse, sarebbe derivata dalla legge interpretata e non già
dalla legge interpretativa.
5. - È infondato il primo motivo del ricorso in quanto si nega la
potestà legislativa della Regione in materia tributaria. L'assunto
contrasta con uno dei caratteri essenziali dell'autonomia della Regione
siciliana ed è chiaramente contraddetto dal disposto dell'art. 36
dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione il potere di
deliberare i tributi necessari al fabbisogno finanziario della
medesima, attuando un regime di separazione con l'attribuzione di
alcune imposte alla competenza esclusiva dello Stato e l'attribuzione
di altre alla competenza esclusiva della Regione.
6. - Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per due ordini
di considerazioni. In primo luogo, perché esso si riferisce non già
alla legge impugnata sì bene alla precedente legge regionale 1 agosto
1953, con la quale venne conferita la facoltà di precisare con
apposito atto aggiuntivo le operazioni in relazione alle quali la
cessione di credito era stata stipulata. Non può farsi valere in
questa sede un vizio che inficiava eventualmente la legge interpretata,
non impugnata entro i termini.
In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché esso
presuppone che la competenza legislativa regionale in materia
tributaria trovi il limite dei principi a cui si informa la
legislazione statale mentre, essendo stato adottato dalla Regione un
sistema di separazione e non di quotità per la ripartizione dei
tributi, la competenza tributaria della Regione stessa è esclusiva e
non complementare.
Il motivo è infondato nel merito, perché il principio enunciato
dal ricorso non costituisce un principio fondamentale della
legislazione dello Stato. Difatti la legislazione dello Stato in
materia tributaria ammette in casi determinati la regolarizzazione ai
fini fiscali di atti stipulati. Basti ricordare l'esempio offerto dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina, la
quale ha ammesso la regolarizzazione degli atti stipulati anteriormente
alla entrata in vigore della legge stessa.
7. - Il terzo motivo del ricorso è anch'esso inammissibile per le
due ragioni dedotte in ordine al motivo precedente.
Nel merito, è infondato.
a) In primo luogo non è esatto che la legge impugnata abbia
violato la precedente legge regionale. La interpretazione data con la
legge impugnata è la più aderente allo spirito della legge
precedente, la quale intendeva riferirsi a tutti gli atti stipulati
anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa e contenenti le
clausole generiche.
La legge in esame è interpretativa e non innovativa; ma del resto,
anche qualora volesse ritenersi che sia innovativa, è evidente che,
una volta riconosciuto un potere legislativo in materia, la Regione
possa modificare ed abrogare le norme da essa stessa poste.
b) La Costituzione vieta la retroattività solo limitatamente alle
leggi penali e non la vieta affatto per le leggi tributarie, specie per
quelle fra di esse che sono dirette a consentire agevolazioni a favore
dei contribuenti. D'altro lato, il carattere distintivo più saliente
della legge interpretativa è la sua retroattività, e quindi non si
vede come la Regione avrebbe potuto emanare una legge di
interpretazione autentica non retroattiva.
c) Quanto all'argomento relativo alla violazione del principio
secondo cui la legge regionale non può abrogare con effetto
retroattivo la legge statale, esso si riferirebbe, se mai, alla legge
interpretata e non alla legge di interpretazione ed è comunque
infondato, giacché una volta riconosciuto che la disciplina dei
rapporti in questione è soggetta alla legge regionale, non si vede
perché, limitatamente ad un periodo determinato, i rapporti dovrebbero
considerarsi soggetti al legislatore statale.
d) È infine inaccettabile l'affermazione contenuta nel ricorso
secondo cui l'interpretazione autentica è vietata dalla Costituzione
solo perché non espressamente prevista dal Costituente. Non solo il
legislatore statale ha fatto più volte uso del suo potere legislativo
di interpretare autenticamente le leggi precedenti, ma non esiste alcun
ostacolo costituzionale alla interpretazione autentica o ad alcune
specie della medesima.
Nella discussione orale gli avvocati hanno illustrato le deduzioni
e le conclusioni svolte negli scritti difensivi. L'Avvocato dello
Stato ha precisato che nel ricorso non si è voluta specificamente
porre la questione generale circa la legittimità costituzionale delle
leggi di interpretazione autentica, ma si è inteso piuttosto negare
tale potestà, nel caso concreto, alla Regione siciliana. Considerato in diritto :
Con sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 è stato deciso che spetta
a questa Corte la competenza a giudicare, fra l'altro, sopra le
impugnazioni proposte in via principale dal Governo dello Stato contro
le leggi regionali siciliane. A tale pronuncia ed alle ragioni che la
sorreggono basta qui far riferimento per respingere la prima eccezione
di inammissibilità proposta dalla Regione.
Anche la seconda eccezione pregiudiziale è infondata. Con la
stessa sentenza ora richiamata, la Corte ha enunciato il principio che
tutte le norme relative alla proposizione del ricorso contenute nello
Statuto siciliano restano applicabili.
Nella specie, il ricorso è stato proposto dal Presidente del
Consiglio e dal Commissario dello Stato entro il termine stabilito
dall'art. 28 dello Statuto predetto. È chiaro che, proponendo ricorso
per quanto possa occorrere, è stata prevista l'ipotesi che si è ora
verificata, che, cioè, fosse riconosciuto il principio che la
legittimazione attiva spetti al Commissario dello Stato. È ovvio che
il superfluo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri non
vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo competente.
Vero è che il ricorso è stato sottoscritto dal Commissario dello
Stato per il Presidente del Consiglio ed è anche vero che il
Commissario non ha alcuna rappresentanza del Presidente del Consiglio,
ma agisce in virtù di un potere inerente al proprio ufficio; è,
tuttavia, da rilevare che il Commissario ha sicuramente proposto
ricorso in nome proprio e che la incertezza della sottoscrizione
dell'atto non è tale da far ritenere che l'atto manchi di un requisito
formale indispensabile per il raggiungimento del suo scopo; tanto più
che l'atto è stato formato nel periodo in cui questa Corte non si era
ancora pronunciata sulla questione.
Si possono esaminare insieme le eccezioni di inammissibilità per
acquiescenza e per il carattere confermativo del provvedimento.
Non si esclude a priori che nei giudizi di legittimità
costituzionale, proposti in via principale, possano avere rilevanza
preclusioni che spiegano efficacia nei giudizi inter partes, sempre che
ciò sia compatibile con la natura peculiare del giudizio di
legittimità costituzionale delle norme giuridiche. Non si può
disconoscere che in determinati casi un giudizio si istituisca
inutiliter, in quanto la mancata impugnazione di norme precedenti renda
vana l'impugnazione di norme successive: un caso del genere si trova
nella sentenza di questa Corte n. 18 del 6 luglio 1956, con la quale
furono dichiarati inammissibili due ricorsi della Regione sarda per il
fatto che l'impugnativa investiva norme statali che avevano carattere
strettamente conseguenziale di fronte a precedenti norme non impugnate.
Ma ammettere tali possibilità non significa riconoscere che nei
giudizi di legittimità costituzionale, anche se proposti in via
principale, possano avere rilievo istituti come quelli
dell'inammissibilità del ricorso per acquiescenza e per il carattere
confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente
elaborati nella giurisprudenza amministrativa.
Nel caso di specie, poi, non può ravvisarsi alcuna ragione di
inammissibilità del ricorso. Anche se resta ferma la legittimità
costituzionale della norma precedente, della quale la legge impugnata
costituirebbe interpretazione autentica, il giudizio di legittimità
della seconda legge è sempre possibile in quanto il fatto che la
Regione abbia, in virtù dei propri poteri legislativi e nei limiti di
tali poteri, emanato una certa norma, non può importare che la stessa
Regione possa emanare una norma successiva nella stessa materia,
travalicando i limiti che è sempre tenuta a rispettare. Ora, l'oggetto
del presente giudizio è questo: accertare se la legge impugnata resti
nella sfera dei poteri legislativi della Regione; e questa indagine non
può trovare ostacoli in precedenti disposizioni regionali nella stessa
materia.
Il primo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte, con la
sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, ha riconosciuto la potestà
legislativa della Regione siciliana in materia tributaria nei limiti
derivanti dal carattere concorrente che a tale potestà risulta
attribuito. Del principio posto nella sentenza ora ricordata la Corte
ha avuto occasione di fare più di una applicazione, l'ultima delle
quali è rappresentata dalla sentenza n. 42 del giorno 1 marzo 1957,
con la quale è stata dichiarata non fondata la questione sollevata con
ordinanza della Commissione provinciale delle imposte di Agrigento in
ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
regionale 1 agosto 1953, n. 44.
Passando all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, la
Corte osserva preliminarmente che non sono fondate le eccezioni di
inammissibilità proposte dalla difesa della Regione rispetto a tali
motivi. Come si è riferito nella narrativa di fatto, la Regione
contesta l'ammissibilità dei due motivi, sia perché si sarebbe dovuto
impugnare la precedente legge regionale del 1953, sia perché non
sussisterebbe un limite della potestà legislativa regionale in materia
tributaria derivante dal rispetto dei principi della legislazione
statale. Queste due ragioni di inammissibilità (senza rilevare che la
seconda attiene al merito) sono contraddette da quanto si è sopra
esposto circa l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza e per il
carattere confermativo del provvedimento e da quanto la Corte ha già
deciso in ordine ai limiti della potestà legislativa della Regione
siciliana in materia tributaria.
Nel merito i due motivi in esame sono infondati per ciò che
riguarda l'articolo primo della legge; sono fondati per quei che si
riferisce all'art. 2.
È da premettere che per definire la presente controversia non
occorre risolvere, nella loro portata di massima, alcune questioni
prospettate dalle parti circa la legittimità costituzionale delle
leggi statali e regionali di interpretazione autentica; del resto lo
stesso Avvocato dello Stato, nella discussione orale, ha riconosciuto
che tale questione, se posta in termini generali, non ha rilevanza nel
presente giudizio.
Per dimostrare la legittimità dell'articolo 1 della legge
regionale in esame, basta richiamare le considerazioni esposte da
questa Corte nella sopra citata sentenza l marzo 1957 in ordine
all'art. 2 della legge 1 agosto 1953, n. 44. La considerazione
decisiva della Corte fu tratta dalla constatazione che l'atto
aggiuntivo non poteva contenere una nuova manifestazione di volontà,
la quale modificasse comunque il contenuto dell'atto originario, quale
fu voluto dalle parti e riconosciuto, al momento della registrazione,
dagli uffici finanziari; ma era ammesso soltanto per confermare e
precisare la stipulazione precedente, eliminando unicamente i dubbi
che, dopo avvenuta la registrazione dell'atto, qualche clausola
generica potesse far sorgere sul reale contenuto di essa in difformità
di quanto fu effettivamente voluto dalle parti. In vista di tale
contenuto degli atti aggiuntivi, la Corte, anche in considerazione del
carattere contingente e, sotto alcuni aspetti, eccezionale della norma,
e dei fini specifici che essa si proponeva di raggiungere, ritenne che
la norma stessa non violasse principi generali dell'ordinamento dello
Stato né principi emergenti dalla legge di registro.
L'art. 1 della legge del 1956 ora in esame non fa altro che
consentire una ulteriore precisazione, senza spostare per niente la
situazione. Non sono permessi nuovi atti aggiuntivi; non sono concesse
nuove facilitazioni; non sono riaperti o prorogati termini al di là di
quelli fissati dalla legge regionale del 1953. La norma presuppone e
conferma rigorosamente la situazione quale era al momento in cui venne
emanata la legge del 1953. L'incertezza, che aveva spinto il
legislatore regionale ad intervenire, derivava da due cause: o perché
nella stipulazione originaria le parti non si erano chiaramente
espresse o perché nella stessa stipulazione era stata aggiunta una
clausola generica che avrebbe travolto la possibilità
dell'applicazione del beneficio fiscale. L'art. 1 della legge del 1956
nei suoi due commi contiene due disposizioni, entrambe poste in termini
disgiuntivi, al fine di chiarire che, nell'una e nell'altra ipotesi
considerata, deve valere ciò che l'atto aggiuntivo precisa e chiarisce
in rapporto alla originaria stipulazione.
Ma, si ripete, l'unico intento della norme del 1956 è quello di
ulteriormente chiarire la situazione, nel suo carattere di
contingibilità e di eccezionalità, senza consentire che assumano
rilevanza eventi nuovi. Anche l'accenno a successivi fatti concreti
("la cessione. . . ebbe efficacia") non è destinato a dare efficacia a
tali fatti, ma a trarre dai fatti stessi elementi di ulteriore
precisazione e chiarificazione della originaria stipulazione.
Quanto si è detto per dimostrare la non fondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame vale a
chiarire le ragioni della illegittimità dell'art. 2.
Questa disposizione sarebbe superflua se non fosse illegittima.
Difatti, interpretandolo correttamente in relazione alle precedenti
leggi regionali del 1952 e del 1953 ed all'art. 1 della stessa legge
del 1956, l'art. 2 appare inutile, giacché l'art. 1 basta a chiarire
la portata e gli effetti degli atti aggiuntivi formati ai sensi
dell'art. 2 della legge regionale del 1953. Ma l'art. 2 della legge
del 1956, riferendosi a tutti gli atti stipulati nella Regione
siciliana posteriormente al 1 luglio 1947, viene, in primo luogo, ad
allargare la piattaforma su cui poggiavano le disposizioni della legge
del 1953. Questo allargamento avrebbe potuto dar luogo ad una nuova
indagine di legittimità costituzionale, tendente a stabilire se le
stesse ragioni per le quali sono stati ritenuti non illegittimi gli
articoli 2 della legge del 1953 e 1 della legge del 1956 sorreggessero
la legittimità dell'art. 2 di questa ultima legge. Ma l'indagine è
preclusa dal fatto che l'art. 2, secondo la sua chiara dizione, non
vuole regolare soltanto situazioni disciplinate da leggi regionali,
bensì anche situazioni previste da leggi statali.
Ora, non è ammissibile che la Regione regoli con una sua norma,
avente efficacia retroattiva, situazioni già disciplinate da una legge
statale. Il potere che, entro limiti più o meno ampi, ha la Regione di
dettare nuove e diverse norme nella stessa materia già regolata da
leggi statali non può riflettersi sul passato, vessendo ovvio che la
Regione non può annullare o togliere efficacia ad atti che si sono
compiuti nell'ambito del suo territorio in base a leggi statali. Una
diversa opinione contrasterebbe con il principio ormai pacifico,
secondo cui la legge statale entra in vigore e produce tutti i suoi
effetti nell'intero territorio dello Stato. Tali effetti non possono
essere paralizzati da una legge regionale, senza violare il principio
fondamentale dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato: unità
la quale, se consente che una nuova legge regionale deroghi, sempre nei
limiti consentiti, per l'avvenire ad una precedente legge statale, non
tollera che la legge regionale si sovrapponga con effetti ex tunc ad
una legge statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge l'eccezione d'incompetenza della Corte a decidere sulla
controversia;
2) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione
siciliana;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 2 della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale
siciliana in data 3 ottobre 1956 recante interpretazione autentica
dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, in riferimento
agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia;
4) respinge il ricorso predetto per quanto si riferisce all'art. 1
della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
ECLI:IT:COST:1957:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte