Sentenza n. 44/1958
Altra decisione · depositata il 02/07/1958 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 22 agosto 1957, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 10 settembre 1957 ed iscritto al n. 18
del Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato sorto a seguito del decreto 28 maggio 1957 del
Ministro per il tesoro concernente la nomina del liquidatore della
Cassa rurale artigiana "La Previdenza" di Valguarnera.
Udita nell'udienza pubblica del 30 aprile 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio per il ricorrente e il
sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 28 maggio 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 25 giugno successivo, il Ministro per il tesoro
nominava il dott. Antonio Scarlata liquidatore della Cassa rurale
artigiana "La Previdenza", società cooperativa in nome collettivo con
sede nel comune di Valguarnera (Enna). La Cassa era stata posta in
liquidazione secondo le norme ordinarie, e liquidatore era stato
nominato il dott. Francesco Di Gregorio. Il Ministro per il tesoro, col
suindicato decreto, "considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi
dell'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375" aveva proceduto alla
sostituzione del Di Gregorio coI predetto dott. Scarlata.
La Regione siciliana, con atto 16 agosto 1957, regolarmente
notificato, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
10 settembre successivo, proponeva "ricorso per conflitto di
attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e nei
confronti del Ministro per il tesoro", chiedendo che la Corte volesse
"annullare l'impugnato provvedimento (cioè il citato decreto
ministeriale 28 maggio 1957), emettendo tutte le necessarie
statuizioni".
Il patrocinio della Regione dichiarava nel ricorso di averlo
proposto ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 27 delle Norme integrative 16
marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nel ricorso
veniva denunciata la violazione dell'art. 20 dello Statuto siciliano,
in relazione all'art. 17 dello stesso Statuto, e denunciata altresì la
violazione dell'art. 9 del D.P. R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente
le "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e
risparmio". La Regione osservava che l'art. 20 dello Statuto siciliano
dispone: "Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni
esercitate in base agli artt. 12, 13, comma primo e secondo, 19, comma
primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15, 17", fra le quali
(art. 17, lett. c) vi è la "disciplina del credito, delle
assicurazioni e del risparmio".
La Regione rilevava inoltre che l'art. 9 delle suindicate Norme di
attuazione attribuisce all'Amministrazione regionale le competenze che
per gli artt. 57 e 67 del R.D.L. n. 375 del 12 marzo 1936 spettavano in
campo nazionale al Capo del Governo. Da ciò il ricorso concludeva che
la competenza a porre in liquidazione una azienda di credito operante
esclusivamente in Sicilia, quale è quella di cui si discute, e di
nominare il liquidatore, comporta altresì la competenza a procedere
alla sostituzione del liquidatore stesso, qualora se ne ravvisasse la
opportunità. Tale conclusione discende da una corretta e logica
interpretazione del citato art. 9; è aderente alla norma statutaria,
alla quale si voleva dare attuazione; ed è conforme al sistema del
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, che deferisce alla Amministrazione
regionale le competenze sulle aziende di credito aventi carattere
locale.
"Per le suesposte considerazioni - così il ricorso - e per le
altre che verranno esposte nei modi e termini di legge" si concludeva
per l'annullamento dell'impugnato decreto.
2. - Si costituivano in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonché il Ministro per il tesoro, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, in data 11 settembre
1957, depositava nella cancelleria della Corte le proprie deduzioni per
resistere al ricorso proposto dalla Regione. Preliminarmente,
l'Avvocatura osservava che il ricorso doveva essere dichiarato
inammissibile nei confronti del Ministro per il tesoro, perché avrebbe
dovuto essere proposto esclusivamente nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, giusta le norme degli artt. 37 e segg. della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nel merito l'Avvocatura chiedeva che il ricorso fosse respinto per
i seguenti motivi:
a) "In punto di fatto, si osserva che la Cassa rurale ed artigiana
"La Previdenza" di Valguarnera era ed è tuttora in liquidazione
secondo le norme ordinarie (artt. 2448 e 2450 Cod. civ.), in base a
provvedimento del Tribunale di Enna in data 2 marzo 1956, che nominava
anche il liquidatore in persona del dott. Francesco Di Gregorio; e che,
essendo trascorsi oltre 14 mesi senza che fosse compiuto alcun atto
inerente alla liquidazione ed avendo, per di più, detto liquidatore
declinato l'incarico, l'azienda è venuta a trovarsi nelle condizioni
prevedute dall'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni, secondo cui: "se un'azienda di credito si
trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a
seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non
si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del Governo
(ora il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio) può disporre sia la sostituzione dei
liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza".
b) Poiché la Regione aveva sostenuto, come si è visto, che la
competenza per la nomina e sostituzione dei liquidatori delle aziende
di credito operanti esclusivamente nella Regione stessa spettava ad
essa Regione in forza dello Statuto della Regione siciliana e delle
citate Norme di attuazione 27 giugno 1952, n. 1133, l'Avvocatura
replicava che "per quanto siffatto trasferimento di competenza possa
apparire in armonia con il sistema generale delle suindicate Norme di
attuazione", alla tesi della Regione osta insuperabilmente il testo
dell'art. 9 delle Norme di attuazione, il quale, mentre nel comma primo
trasferisce certe competenze all'Assessore regionale per le finanze,
nel comma secondo esplicitamente dispone: "Restano ferme, anche per
quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo
II e nel capo III del titolo VII del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni". In tali disposizioni è appunto compreso
l'art. 86 bis, sul quale l'Avvocatura fondava la propria conclusione
che anche per le aziende di credito operanti esclusivamente nel
territorio regionale la competenza a sostituire i liquidatori continua
ad essere dello Stato.
L'Avvocatura poi aggiungeva che in parecchi altri casi la Regione
non aveva impugnato decreti del Ministro per il tesoro analoghi a
quello ora impugnato.
Quanto ai rilievi fatti nel ricorso circa le varie forme di
liquidazione, l'Avvocatura dello Stato osservava che quando, come nel
caso, permane la liquidazione secondo le norme ordinarie "la nomina e
la sostituzione dei liquidatori avverrà con le forme previste
dall'art. 2450 Cod. civ. e dall'art. 86 bis del R.D.L. 1936, n. 375,
senza alcuna interferenza con le norme che disciplinano la messa in
liquidazione coatta amministrativa e la conseguente nomina e
sostituzione dei commissari liquidatori (art. 67 del R.D.L. 1936, n.
375)".
L'Avvocatura contestava infine che la riserva delle competenze
previste nel comma secondo dell'art. 9 delle Norme di attuazione si
riferisca, come vorrebbe la Regione, alla competenza dell'Autorità
giudiziaria. Tale comma invece contiene soltanto una riserva di
competenze amministrative, tra le quali è anche compresa quella
dell'art. 86 bis.
3. - Nel suo ricorso la Regione aveva accennato ad ulteriori
considerazioni che in appoggio del ricorso sarebbero state esposte "nei
modi e termini di legge". Tali altre considerazioni vennero esposte in
"deduzioni" depositate in cancelleria il 17 aprile 1958. Queste
deduzioni prospettano nuovi profili della controversia. Un rilievo che
avrebbe carattere radicale e decisivo consiste in ciò che la Regione
nega che l'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, sul quale il
patrocinio dello Stato fonda l'esclusione della competenza regionale,
sia compreso nel capo 3 o del titolo VII del predetto decreto 12 marzo
1936 e possa quindi essere invocato contro la Regione in base al
secondo comma dell'art. 9 delle Norme di attuazione. Ma dove il
patrocinio della Regione si sofferma particolarmente è sull'errore nel
quale sarebbe caduta l'Avvocatura dello Stato, per avere tenuto conto
soltanto dell'art. 9 delle Norme di attuazione, mentre è necessario
tenere presenti anche i precedenti artt. 2, lett. a e b, e 3. Da questi
articoli la Regione deduce che le Norme attribuiscono espressamente ad
essa Regione, oltre a varie altre facoltà, la competenza a sostituire
i liquidatori. Ciò in base particolarmente agli artt. 1 e 2 che
attribuiscono alla Regione numerose facoltà in varie materie, fra le
quali (lett. e dell'art. 2) "la nomina di amministratori e sindaci
degli istituti ed aziende di cui alla lett. a, nei casi in cui dalle
vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria".
Il patrocinio della Regione conclude che, se anche si voglia
ritenere operante il secondo comma dell'art. 9 delle Norme e quindi
l'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, fra le competenze
riservate allo Stato devono però ritenersi escluse quelle già
espressamente regolate dai precedenti articoli delle Norme, fra cui la
competenza indicata nella lettera e dell'art. 2, cioè la nomina degli
amministratori e dei sindaci, nomina che includerebbe - secondo la
Regione - anche la sostituzione dei liquidatori, attribuita al Capo del
Governo (ora Ministro per il tesoro) dal ripetuto art. 86 bis.
Infine la Regione contestava di avere mai fatto acquiescenza agli
interventi dello Stato nella materia in questione; aggiungendo che la
tesi sostenuta dall'Avvocatura avrebbe condotto ad una incongruenza
logico - giuridica, in quanto lo Stato, mentre avrebbe riconosciuto una
notevole ampiezza di poteri agli organi regionali per le importanti
questioni dello scioglimento delle amministrazioni delle aziende di
credito e per la revoca dell'autorizzazione alle aziende stesse
all'esercizio del credito, avrebbe poi riservata a sé la competenza
per il provvedimento assai meno importante della sostituzione dei
liquidatori nei casi di irregolarità o lentezza nella liquidazione.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 1958 i difensori delle parti
hanno svolto le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - In linea preliminare si potrebbe osservare che le conclusioni
del ricorso non sono complete, in quanto si limitano ad invocare
l'annullamento del decreto impugnato, mentre avrebbero dovuto chiedere
la risoluzione del conflitto di attribuzione. Tuttavia la Corte
ritiene che dall'intero contesto dell'atto introduttivo del giudizio si
ricavi con chiarezza l'oggetto del ricorso, con il quale la Regione
sostiene che ad emettere il decreto impugnato sarebbe stata competente
essa Regione, anziché lo Stato.
2. - In secondo luogo la Corte osserva che, essendo stato
regolarmente chiamato in giudizio ed essendosi regolarmente costituito
il Presidente del Consiglio dei Ministri, la notifica del ricorso anche
al Ministro per il tesoro e la sua costituzione in giudizio mediante lo
stesso avvocato dello Stato sono atti superflui che non richiedono
alcuna dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nei confronti del
Ministro per il tesoro.
3. - Per l'esatta intelligenza della questione sottoposta alla
Corte, è necessario avere presente il testo dell'art. 9 delle "Norme
di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e
risparmio", approvate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133: "Per gli
istituti ed aziende di credito di cui alla lettere a dell'art. 2, lo
scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art.
57, comma primo, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in
liquidazione nei casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso
decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta,
con decreto dell'Assessore delle finanze, sentito il Comitato regionale
per il credito ed il risparmio.
"Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre
disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del
R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni".
Delle disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo
VII del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni fa
parte l'art. 86 bis del seguente tenore:
"Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo
le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato
e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con
speditezza, il Capo del Governo può disporre sia la sostituzione dei
liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il
decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e, quando riguardi una società, si osserva il disposto
dell'art. 58, comma quarto. Il decreto di sostituzione non importa
mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia
sottoposta. Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è
stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute;
esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono
per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del T.U. approvato
con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706".
La Regione, nelle sue deduzioni del 17 aprile 1958, ha sostenuto
che il citato art. 86 bis, sul quale lo Stato fonda la propria
competenza in ordine al decreto impugnato, non fa parte del R.D. L. 12
marzo 1936, n. 375, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 delle
Norme di attuazione. A1 riguardo è decisivo osservare che il secondo
comma dell'art. 9 richiama il R.D.L. 12 marzo 1936 "e successive
modificazioni", cosicché bisogna far capo alle leggi 7 marzo 1938, n.
141, e 7 aprile 1938, n. 636, che convertono in legge, con
modificazioni, il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e il R.D.L. 17 luglio
1937, n. 1400, contenenti disposizioni per la difesa del risparmio e
per la disciplina della funzione creditizia. Ora, in queste leggi di
conversione è compreso nel titolo VII, capo III, il citato art. 86
bis, che regola quelle competenze che, a tenore del secondo comma
dell'art. 9 delle Norme di attuazione, "restano ferme". Fra esse è
compresa la competenza dello Stato per la sostituzione, in determinati
casi, dei liquidatori di aziende di credito.
Dato ciò e dato il chiaro tenore dell'art. 86 bis, che prevede e
regola puntualmente il caso che forma oggetto del decreto impugnato,
non può dubitarsi che la competenza ad emanarlo fosse dello Stato e
che, di conseguenza, non si sia verificata l'invasione della competenza
regionale denunciata nel ricorso.
4. - La Regione, dopo avere, erroneamente, contestato che l'art. 86
bis faccia parte delle disposizioni richiamate nel secondo comma
dell'art. 9 delle Norme di attuazione, ritiene di poterne contestare
l'efficacia e l'applicabilità nella fattispecie; ma l'assunto non è
fondato. L'argomento sul quale la Regione principalmente si fonda
consiste in ciò, che per la decisione della causa è necessario tenere
presenti, oltre all'art. 9, i precedenti artt. 2 e 3 delle Norme di
attuazione. La lettera e dell'art. 2, dà agli organi regionali
facoltà di "nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed
aziende di cui alla lettera a, nei casi in cui dalle vigenti
disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria". Da qui la
Regione deduce che anche la sostituzione dei liquidatori deve ritenersi
di sua competenza e che, pertanto, la disposizione generale dell'art.
86 bis deve cadere di fronte a quella particolare della citata lettera
e. Di conseguenza, fra le competenze riservate allo Stato nel secondo
comma dell'art. 9 delle Norme di attuazione deve in ogni caso ritenersi
esclusa quella già attribuita alla Regione dalla lettera e dell'art.
2. La difesa della Regione aggiunge che, mentre l'art. 2 e l'art. 3
delle Norme di attuazione attribuiscono agli organi regionali la
competenza in materia di grande momento, quali ad es. l'ordinamento di
istituti ed aziende di credito, e l'autorizzazione al loro esercizio, e
mentre l'art. 9 attribuisce alla Regione i provvedimenti di revoca di
tale autorizzazione, sarebbe strano ed incoerente che rimanesse
riservata allo Stato la competenza per il provvedimento di gran lunga
meno importante della sostituzione dei liquidatori.
La Corte osserva, anzitutto, che qui trattasi non di criticare il
sistema delle norme di attuazione approvate con il D.P. 27 giugno 1952,
ma di applicare tali norme, dopo averle interpretate.
Ora, l'interpretazione che la Regione vorrebbe dare alla lettera e
dell'art. 2 di quel decreto, nel senso di comprendere nella dizione
"nomina di amministratori e sindaci" anche la nomina dei liquidatori e
loro sostituzione, non è da condividere.
La citata disposizione esplicitamente limita la competenza
regionale alla nomina di amministratori e sindaci degli istituti di
credito a carattere regionale ai casi in cui dalle vigenti disposizioni
tale nomina è demandata agli organi di vigilanza bancaria. E questi
casi sono pochissimi e ben circoscritti. Non essendo necessario fare
una elencazione precisa, basterà ricordare: la nomina dei presidenti e
dei vice presidenti delle Casse di risparmio (art. 2 R.D. 24 febbraio
1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778); la nomina
dei presidenti e dei vice presidenti, e dei presidenti del Collegio
sindacale, dei Monti di credito su pegno di 2 categoria, essendo quelli
di 1 categoria equiparati alle Casse di risparmio (artt. 5 e 8 della
legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su
pegno); e, per quanto si riferisce alle Casse rurali, la sola nomina
dei presidenti del Collegio sindacale (art. 13 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane approvato con R.D. 26
agosto 1937, n. 1706: tale art. 13, che era in vigore al tempo della
emanazione delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano, è stato
poi modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, nel senso che tutti i
sindaci delle Casse rurali sono di nomina assembleare).
Non può, dunque, parlarsi di una competenza generale della Regione
ad effettuare nomine di amministratori e sindaci.
D'altra parte, è da rilevare che la materia riguardante la nomina
dei liquidatori e la loro sostituzione trova una disciplina a sé
stante in altre disposizioni di legge, tra le quali sono appunto "le
altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII
del decreto legge 12 marzo 1936", che, secondo l'espressa statuizione
dell'art. 9 delle Norme di attuazione, "restano ferme".
Da tutto ciò si ricava che, contrariamente a quanto possa apparire
a prima vista, il capoverso dell'art. 9 delle Norme di attuazione, nel
negare il passaggio alla Regione delle competenze previste dalle
richiamate "altre disposizioni", non è in contrasto con il sistema
adottato per regolare i rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in
materia di credito e risparmio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso della Regione per conflitto di
attribuzione proposto contro il decreto del Ministro del tesoro 28
maggio 1957, concernente la nomina del liquidatore della Cassa rurale e
artigiana "La Previdenza" di Valguarnera:
dichiara che spetta allo Stato la competenza di procedere alla
sostituzione dei liquidatori prevista dall'art. 86 bis della legge 7
acrile 1938. n. 636;
respinge, conseguentemente, il ricorso della Regione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte