Sentenza n. 44/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1959 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali
siciliane 22 agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954,
n. 49; 6 maggio 1955, n. 40, e 22 dicembre 1955, n. 43, promosso con
ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale nel
procedimento sul ricorso proposto da Di Salvo Rosario, Porzio Ugo ed
altri contro l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione
siciliana, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21
febbraio 1959 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8
del 10 febbraio 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giuseppe Lanza per Porzio Ugo e l'avv. Antonio
Sorrentino per il Presidente e l'Assessore per la pubblica istruzione
della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assessore per la P. I. della Regione siciliana, Con decreto
18 gennaio 1956, n. 206 (pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 19, del 17
marzo 1956), bandi un concorso magistrale speciale per titoli per il
60% dei posti di insegnante elementare in soprannumero. Contro questo
decreto un gruppo di insegnanti propose ricorso al Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale, sostenendo in via principale l'illegittimità
costituzionale di cinque leggi regionali richiamate nel medesimo
decreto, insieme con altre, a fondamento della potestà esercitata
dall'Assessore regionale, perché promulgate in violazione dell'art.
14, lett. r e q, dello Statuto speciale.
Le leggi recano rispettivamente la data del 22 agosto 1947, n. 8;
del 5 marzo 1951, n. 24; del 23 dicembre 1954, n. 49; del 6 maggio
1955, n. 40, e del 22 dicembre 1955, n. 43, e contengono, la prima e la
seconda, norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di
direttore didattico e di insegnante elementare, la terza e la quinta,
norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante
elementare, la quarta norme per l'istituzione di un ruolo di insegnanti
elementari in soprannumero.
In via subordinata i ricorrenti chiesero l'annullamento del decreto
assessoriale per violazione di legge e incompetenza.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto la questione
di legittimità costituzionale, nei termini dedotti dai ricorrenti,
rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente
infondata, richiamandosi alla sentenza n. 1 del 1958 di questa Corte,
che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge regionale 21
giugno 1957, n. 21, la quale regolava i trasferimenti e le assegnazioni
provvisorie dei maestri elementari, e ai motivi che la sorreggono e che
erano stati posti già dai ricorrenti a fondamento della loro eccezione
di incostituzionalità. In conseguenza il Consiglio di giustizia
amministrativa con ordinanza 13 dicembre 1958 ha disposto l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché questa si
pronunzi sulla legittimità costituzionale delle cinque leggi regionali
sopra indicate.
2. - Nel giudizio si è costituito il signor Ugo Porzio,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lanza (deduzioni depositate
in cancelleria il 5 gennaio 1959) ed ha addotto a sostegno della
fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale i
seguenti motivi:
La Regione siciliana non può esercitare la sua potestà
legislativa in materia di stato giuridico ed economico dei maestri
elementari, in quanto i maestri elementari sono impiegati dello Stato e
tali restano fino a quando con la procedura stabilita dall'art. 43
dello Statuto non saranno dettate le norme per il passaggio degli
uffici e del personale statale alla Regione. Né le norme che
stabilirono un regime provvisorio in questa materia (D. L. C. P. S. 30
giugno 1947, n. 567), attribuendo al Presidente e alla Giunta regionale
siciliana le potestà già dell'Alto Commissario per la Regione
siciliana, possono essere invocate in questo caso, perché esse
esclusero dalla loro sfera di efficacia appunto la materia delle
nomine, licenziamenti, promozioni e trasferimenti del personale degli
uffici statali (R. D. 18 marzo 1944, n. 91, e D. L. L. 28 dicembre
1944, n. 416) e quindi anche quella dei concorsi, che è, come sostiene
la difesa del Porzio, "l'unico mezzo di accesso alle nomine".
La riprova del fatto che i maestri elementari sono rimasti in
Sicilia dipendenti statali si troverebbe in una serie di circostanze,
quali il modo con cui i Provveditori agli studi compilano i ruoli di
anzianità senza distinguere tra maestri provenienti da concorsi
statali e maestri provenienti da concorsi regionali, la possibilità di
trasferimenti dei maestri dalle sedi regionali a quelle del restante
territorio nazionale e viceversa, la retribuzione dei maestri
elementari che prestano servizio in Sicilia, che è a carico del
bilancio dello Stato.
3. - Nel giudizio si è costituito l'Assessore per la P. I. della
Regione siciliana (deduzioni depositate l'il febbraio 1959), ed è
intervenuto il Presidente della Regione siciliana (atto di intervento
depositato in cancelleria lo stesso giorno), l'uno e l'altro
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sorrentino.
La difesa regionale precisa in linea di fatto due cose: la prima
che i ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari furono
istituiti con la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, non impugnata
dallo Stato, con norme analoghe a quelle contenute nella legge statale
27 novembre 1954, n. 1170; la seconda che questa legge statale
nell'art. 7 dispose che un primo contingente di posti, pari al 60% di
quelli disponibili, sarebbe stato riservato ai maestri che in un
concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli
studi o dall'Assessorato per la P. I. della Regione siciliana avessero
conseguito l'idoneità con una votazione complessiva non inferiore a
105 su 175, riconoscendosi, così, implicitamente da parte dello Stato,
la legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa regionale
in materia di concorsi per insegnanti elementari.
Ciò premesso, la difesa regionale lamenta, in via pregiudiziale,
che il Consiglio di giustizia amministrativa non abbia motivato per
nessuna delle cinque leggi impugnate la sussistenza del rapporto di
incidentalità con la questione di cui esso Consiglio era investito.
Vero è che giudice della pregiudizialità è il giudice a quo, ma vero
sarebbe anche, Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che
l'ordinanza di rimessione non può omettere la motivazione della
rilevanza, o darne una che debba essere considerata come inesistente.
Inoltre, e sarebbe il secondo vizio dell'ordinanza, la norma contenuta
nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non consentirebbe di
indicare genericamente come viziata di incostituzionalità un'intera
legge nel suo complesso, ma imporrebbe di precisare le disposizioni di
legge rispetto alle quali il giudice a quo non ritiene manifestamente
infondata una questione di legittimità costituzionale.
Se si superasse codesta eccezione, la Regione sostiene che si
dovrebbe esaminare, ancora in via preliminare, se la dedotta questione
di costituzionalità, che riguarda in sostanza la ripartizione della
competenza legislativa tra Stato e Regione possa essere proposta in via
incidentale, quando lo Stato non abbia ritenuto di dover impugnare in
Via principale la legge regionale.
Infine, e nel merito, la difesa regionale sostiene che a torto si
invocherebbe in questo caso la sentenza n. 1 del 18 gennaio 1958 della
Corte costituzionale. Questa sentenza non avrebbe posto il principio
che l'esercizio della potestà legislativa regionale è condizionato al
trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative nella stessa
materia, ma avrebbe fondata l'illegittimità della legge regionale 21
giugno 1957, n. 21, relativa ai trasferimenti e alle assegnazioni
provvisorie, sul fatto che essa si riferiva a tutti indistintamente gli
insegnanti elementari, anzi prevalentemente se non esclusivamente a
quelli dei ruoli statali, con l'implicita ammissione che la Regione
siciliana potrebbe istituire, indipendentemente dal passaggio di
funzioni dallo Stato alla Regione, propri ruoli di maestri elementari.
Questo sarebbe appunto il caso presente dato che la legge regionale 6
maggio 1955, n. 40, ha istituito ruoli in soprannumero per ciascuna
provincia come ruoli regionali e non statali, dettando perciò norme
per il personale della Regione.
4. - Con la memoria difensiva del Presidente e dell'Assessore per
la P. I. della Regione siciliana, depositata il 16 aprile 1959, la
difesa regionale precisa che delle cinque leggi denunziate per
incostituzionalità, la legge 23 dicembre 1954 fu già impugnata
davanti all'Alta Corte per la Sicilia, ma da questa fu ritenuta
legittima. Ciò non vieterebbe una seconda impugnativa in via
incidentale della legge sempre che, per altro, secondo quanto ha
affermato la Corte costituzionale, codesta impugnativa sia proposta
sotto profili diversi e sia sorretta da argomenti diversi: in questo
caso, invece, si riprospetterebbero i medesimi profili e si
ripeterebbero i medesimi argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte
per la Regione siciliana. Ritiene inoltre la difesa della Regione che
questo medesimo argomento valga per altre tre delle leggi impugnate e
precisamente la legge 22 agosto 1947, n. 8, la legge 5 marzo 1951, n.
24, e la legge 22 dicembre 1955, n. 43, tutte e tre in vari ma stretti
rapporti sostanziali con quella ora ricordata del 1954. Resterebbe,
dunque, soltanto la legge 6 maggio 1955, n. 40, che ha istituito i
ruoli dei maestri elementari in soprannumero, la quale, per altro, non
avrebbe interferito su rapporti di impiego statali, perché si sarebbe
limitata a istituire ruoli regionali: cosa tanto più manifesta quando
si consideri che i ruoli soprannumerari sono sì costituiti a fianco di
quelli ordinari, ma sono autonomi rispetto a questi.
Infine, la difesa della Regione prospetta anche la tesi se non si
possa trovare il fondamento della potestà legislativa esercitata dalla
Regione con la promulgazione di questa legge 6 maggio 1955, n. 40,
nella norma contenuta nell'art. 17, lett. i, dello Statuto, secondo la
quale la Regione può emanare norme legislative in tutte le materie di
prevalente interesse regionale. Concorrerebbero, a suo avviso, le due
condizioni per un legittimo esercizio di tale potestà: la prima che la
legge regola una materia, quale quella dell'istruzione elementare, di
interesse esclusivamente regionale; la seconda che la legge si è
tenuta rigorosamente nei limiti assegnati dall'art. 17 alla
legislazione secondaria o concorrente, come si può vedere da un
confronto tra essa e l'anteriore legge statale 27 novembre 1954, n.
1170. Considerato in diritto :
1. - Non sono fondate le eccezioni che la difesa regionale solleva
nei riguardi dell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa.
L'ordinanza appare congruamente motivata anche in ordine alla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Dalla ampia
esposizione in fatto e in diritto si ricava che, impugnato dai
ricorrenti un atto amministrativo basato sopra alcune leggi regionali
richiamate nell'atto stesso, il giudizio in quella sede non si poteva
definire se non dopo la pronuncia sulla legittimità costituzionale di
quelle leggi, che è opportuno qui elencare:
legge 22 agosto 1947, n. 8, contenente norme per l'espletamento dei
concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante
elementare; legge 5 marzo 1951, n. 24, contenente modifiche alla legge
suddetta; legge 23 dicembre 1954, n. 49, contenente norme per
l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnanti
elementari; legge 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di
un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero; legge 22 dicembre
1955, n. 43, contenente modifiche alla legge 23 dicembre 1954, n. 49.
Vero è che nell'ordinanza si solleva la questione di legittimità
costituzionale delle leggi elencate, denunziate nel loro intero testo,
ed è anche vero che in diversi casi questa Corte ha ritenuto che non
può dirsi adeguatamente formulata una questione di legittimità
costituzionale quando non vengano specificate le singole disposizioni
di legge in ordine alle quali si propone il giudizio della Corte
costituzionale. Ma bisogna tener presente che, nella specie, era
contestata la potestà della Regione ad emanare quelle leggi. Il
giudice a quo ha considerato che, trattandosi di definire la competenza
legislativa della Regione in una certa materia, fosse da sollevare la
questione di legittimità costituzionale non rispetto a singole
disposizioni delle leggi che erano state poste a base del provvedimento
amministrativo impugnato, ma rispetto alle leggi stesse nella loro
integrità. E poiché dall'ordinanza questo criterio risulta chiaro e
risulta motivato, la Corte non potrebbe rifare il giudizio di
rilevanza, sostituendosi al giudice a quo.
E questa, in definitiva, è la ragione per la quale non possono
essere accolte le eccezioni mosse dalla difesa regionale contro
l'ordinanza.
2. - Ancora in linea pregiudiziale la difesa della Regione solleva
il dubbio se la questione proposta, riguardando nella sua sostanza la
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione, possa
essere prospettata in via incidentale, quando lo Stato non abbia
ritenuto di intervenire e la legge regionale non sia stata impugnata.
Si aggiunge che, essendo stata la legge 23 dicembre 1954 ritenuta
legittima dall'Alta Corte per la Sicilia, detta legge potrebbe essere
riesaminata in questa sede solo se l'impugnativa fosse proposta sotto
profili diversi e fosse sorretta da argomenti diversi (sentenza di
questa Corte n. 7 del 24 gennaio 1958): in questo caso, invece, si
prospetterebbero i medesimi profili e si ripeterebbero i medesimi
argomenti fatti valere davanti all'Alta Corte. Questo stesso rilievo
varrebbe anche per altre tre delle leggi in esame: quelle del 22
agosto 1947, del 5 marzo 1951 e del 22 dicembre 1955, tutte e tre in
vari ma stretti rapporti sostanziali con la ricordata legge del 1954.
La Corte osserva che in sede di giudizio incidentale non può avere
alcuna influenza il fatto che la legge denunziata per
incostituzionalità non sia stata impugnata, in via principale, dallo
organo che ne avrebbe avuto il potere; tanto più che, nel caso
attuale, lo Stato non è parte né nel giudizio a quo né nel giudizio
incidentale e che pertanto l'atteggiamento dei suoi organi rispetto
alle leggi denunciate non può avere alcuna influenza in questi
giudizi.
Per quel che si riferisce all'altro rilievo della difesa regionale
- che nella specie non ci sarebbero motivi nuovi rispetto alla
questione già decisa dall'Alta Corte - è da osservare che la
questione relativa alla competenza della Regione siciliana in materia
di scuola elementare è stata posta dal Consiglio di giustizia
amministrativa e dovrà essere esaminata dalla Corte sulla base dei
criteri enunciati con le sue recenti sentenze del 14 gennaio 1958, n.
1, e del 16 dicembre dello stesso anno, n. 77, che hanno esaminato
funditus gli attuali rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in
questo campo.
3. - Passando ad esaminare le leggi regionali denunziate, è
opportuno notare che un gruppo è costituito dalle quattro leggi del 22
agosto 1947, 5 marzo 1951, 23 dicembre 1954 e 22 dicembre 1955, le
quali, nonostante il loro numero, formano un corpo unico di pochi
articoli, in quanto le leggi stesse, dal 1947 al 1955, si sono
sovrapposte l'una all'altra. Questo corpo di norme disciplina i
concorsi per l'assunzione dei direttori didattici e degli insegnanti
elementari di ruolo nella Regione siciliana.
La legge 6 maggio 1955 istituisce presso ogni Provveditorato agli
studi della Regione un ruolo di maestri in soprannumero in aggiunta al
ruolo organico dei maestri delle scuole elementari e ne stabilisce le
modalità di assunzione ed il trattamento economico; detta, poi, le
norme per il passaggio di questo personale nel ruolo organico.
Di fronte a tutte queste leggi occorre ribadire la constatazione
fatta dalla Corte con le sentenze, già ricordate, del 14 gennaio e del
16 dicembre 1958: i maestri delle scuole elementari della Sicilia
dipendono ancora dallo Stato e dipenderanno dallo Stato fino a quando i
servizi dell'istruzione elementare ed il relativo personale non saranno
passati alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito
dall'art. 43 dello Statuto siciliano o in altra guisa legittimamente
efficace. In tale periodo le funzioni che sono state esercitate dalla
Regione in questa materia si debbono considerare come esercitate dagli
organi regionali in veste di organi decentrati dell'Amministrazione
statale.
Nella presente causa la difesa regionale ha sostenuto che tutte le
leggi denunciate non rientrerebbero nella materia prevista dalla
lettera q, bensì in quella della lett. r dell'art. 14 dello Statuto
siciliano e, in subordinata ipotesi, che costituirebbero manifestazioni
della potestà legislativa integratrice di cui allo articolo 17 dello
Statuto stesso.
È irrilevante, ai fini del decidere, lo stabilire, nel presente
giudizio, se l'attività degli organi regionali in questa materia debba
essere inquadrata sotto l'art. 14, lett. q, o sotto lo stesso art. 14,
lett. r. Qualunque sia la soluzione, una cosa è certa: che i servizi
dell'istruzione elementare e lo stato giuridico del relativo personale
dipendono e dipenderanno dallo Stato fino a quando non avverrà il
passaggio dallo Stato alla Regione. Questa constatazione fatta dalla
Corte con le sentenze sopra ricordate non viene in alcun modo
contraddetta tanto se le attribuzioni della Regione si fondino sulla
lett. r quanto se si basino sulla lett. q dell'art. 14.
Non è meritevole di adesione l'altra tesi regionale, e cioè che
la potestà legislativa della Regione possa derivare dall'art. 17
dello Statuto regionale. Se in materia di istruzione elementare la
Regione siciliana ha competenza legislativa primaria ai sensi dell'art.
14 dello Statuto, la contraddizione non consente che la stessa Regione
abbia competenza concorrente ai sensi dello art. 17. Questa Corte ha
chiarito che nell'attuale periodo transitorio, che durerà fino a
quando non avverrà il trasferimento dei servizi, la Regione non può
esercitare i poteri che istituzionalmente le competono; essa ha agito
soltanto in veste di organo decentrato dell'Amministrazione statale.
Ora, poiché, come ha ritenuto la Corte nella più volte richiamata
sentenza n. 77 del 1958, la Regione svolge questa attività
amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato a norma
dell'art. 20 dello Statuto regionale, è da escludere che la stessa
Regione possa legittimamente sovrapporre o giustapporre alle leggi
dello Stato ed alle direttive del Governo centrale proprie leggi
sussidiarie.
I risultati dell'esame fino a questo punto compiuto convincono che,
anche a seguito del dibattito svoltosi nella presente causa, i principi
posti dalla Corte nelle due sentenze più volte richiamate circa i
rapporti attuali tra Stato e Regione siciliana rispetto ai servizi
dell'insegnamento elementare restano fermi.
Sulla base di tali principi occorre ora esaminare le leggi
denunziate.
Ritiene la Corte che le quattro leggi relative ai concorsi di
assunzione dei maestri e dei direttori didattici non siano da
dichiarare costituzionalmente illegittime.
Occorre, anzitutto, riportarsi al periodo in cui quelle leggi
furono emanate. Tale periodo va dal 1947 al 1955 e si svolge tutto in
una fase di incertezza nei rapporti tra Stato e Regione nel campo dei
servizi dell'istruzione elementare. La Regione ha ritenuto di potere
legiferare in una materia di sua competenza prima ancora che avvenisse
il passaggio dei servizi. Queste leggi presupponevano che il personale
da assumere fosse personale regionale. Chiarito che il personale dei
direttori didattici e quello dei maestri è ancora personale statale,
la conseguenza è che questo gruppo di leggi non è, in concreto,
applicabile. In sostanza, queste leggi, emesse in vista di un evento
che ancora non si è verificato - l'assunzione di direttori didattici e
di insegnanti elementari di ruoli regionali - costituiscono un corpo di
norme che da un lato non interferiscono sulla competenza dello Stato,
che resta integra fino al passaggio dei servizi, e dall'altro non
urtano contro disposizioni costituzionali, in quanto l'esistenza di
queste leggi non sposta l'applicazione dei principi relativi al
passaggio dei servizi giacché queste leggi saranno applicabili solo
quando la Regione potrà assumere personale proprio in questo settore.
A tale conclusione non può ostare il fatto che, essendo state
queste leggi applicate fino ad oggi, gli atti emanati in base ad esse
potrebbero essere considerati illegittimi. Anzitutto, è da notare che
questa eventualità è piuttosto remota, in quanto questi atti sono
stati emessi dagli organi regionali in veste di organi decentrati
dell'Amministrazione statale e con l'osservanza di norme regionali che
in massima parte corrispondono, nella sostanza e spesso anche nella
forma, a norme statali.
Ma pur se ridotto, in pratica, a proporzioni modeste, il fenomeno
resta inalterato: gli atti amministrativi emanati in base a
disposizioni regionali difformi da quelle statali potrebbero essere
dichiarati illegittimi non perché illegittima era la legge (regionale)
applicata, ma perché quegli atti non sono stati adottati in base alla
legge (statale) applicabile.
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale non può
sottrarsi la legge 6 maggio 1955, n. 40, che istituisce un ruolo di
maestri in soprannumero.
Anzitutto, non è esatto che i maestri in soprannumero, assunti in
base alla legge regionale 6 maggio 1955, apparterrebbero alla categoria
dei dipendenti regionali.
Intanto, una prima cosa appare certa. I maestri del ruolo in
soprannumero, che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale
predetta, passano nel ruolo organico, sono dipendenti statali, in
quanto il ruolo organico è, in atto, ruolo statale. Su questo
carattere del ruolo dei maestri nel territorio della Regione siciliana,
non è il caso di ripetere cose già diffusamente dette sopra.
È, dunque, sicuro che, disciplinando con una sua legge 11
passaggio dei maestri in soprannumero nel ruolo organico ancora
statale, la Regione ha invaso l'attuale sfera di competenza dello
Stato.
Ma non può dirsi altrimenti delle disposizioni della stessa legge
che prevedono la prima assunzione dei maestri in soprannumero. Basta
confrontare la legge regionale del maggio 1955 e la legge statale,
sopra citata, del 27 novembre 1954 per rilevare, senza possibilità di
dubbio, che la Regione, nell'erroneo presupposto di esercitare il
potere legislativo in una materia di sua competenza e nel presupposto
non meno erroneo che la legge statale non fosse applicabile in Sicilia
(e l'applicazione poteva esser fatta dagli stessi organi regionali in
veste di organi di decentramento statale), istituiva nel maggio 1955
quei posti di insegnanti in soprannumero che lo Stato aveva istituito
nel novembre dell'anno precedente; e la Regione istituiva quei posti
dettando disposizioni quasi identiche a quelle statali.
Ciò significa che la Regione si ingeriva illegittimamente in un
campo non ancora passato alla sua gestione regolando la situazione di
una categoria di personale insegnante, che deve formare parte
integrante della schiera dei maestri delle scuole elementari statali.
Maestri di ruolo e maestri in soprannumero non possono essere distinti
in due categorie, dipendenti l'una dallo Stato e l'altra dalla Regione.
Queste osservazioni nei riguardi della legge 6 maggio 1955
dimostrano come il caso di tale legge sia diverso da quello delle
quattro leggi sopra esaminate. Le leggi relative ai concorsi, essendo
inapplicabili per i ruoli statali ed essendo inapplicabili per i ruoli
regionali ancora inesistenti, non arrecano invasione di competenza né
violazione di norme o principi costituzionali, mentre la legge del
maggio 1955 è costituzionalmente illegittima perché determina una
invasione della attuale competenza statale e perché viola i principi
relativi al passaggio dei servizi dallo Stato alla Regione.
4. - Occorre esaminare per ultimo un argomento che la difesa
regionale trae dalla citata legge 27 novembre 1954, n. 1170,
concernente la istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle
scuole elementari statali. L'art. 7 di detta legge dispose che fossero
ammessi al concorso speciale per titoli ed al concorso per titoli ed
esame nella prima formazione del ruolo soprannumerario i maestri che
avessero conseguito l'idoneità con un certo punteggio nei concorsi
indetti anche dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione
siciliana o che, fra altri titoli, possedessero quello di avere
superato le prove di esame in precedenti concorsi indetti anche
dall'Assessorato predetto.
La difesa regionale sostiene che con questa disposizione è stato
dato un riconoscimento espresso al potere amministrativo della Regione
di indire i concorsi. La Corte trova esatta questa illazione, se essa
significa che il legislatore statale ha messo sullo stesso piano i
concorsi banditi dai Provveditorati agli studi e quelli banditi
dall'Assessore regionale, in quanto trattasi di concorsi indetti da
organi statali diretti e da un organo di decentramento statale. Questa
interpretazione resta nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione quale
è stato tracciato dalla Corte.
Ma se la difesa regionale volesse sostenere che la legge statale
del 1954 costituisca il riconoscimento di un potere proprio della
Regione, esercitato ed esercitabile indipendentemente dal passaggio dei
servizi, questa interpretazione non sarebbe meritevole di accoglimento.
Non si può, infatti, interpretare l'art. 7 fuori e contro il sistema
costituzionale dei rapporti tra Stato e Regione; in altri termini, non
si può attribuire ad una isolata disposizione di legge, dettata per
disciplinare una particolare e transitoria situazione, l'effetto di
regolare tra lo Stato e la Regione siciliana i rapporti, così
complessi, relativi ai servizi ed al personale insegnante della scuola
elementare.
Piuttosto, l'art. 7 della legge del 1954 potrebbe avere appropriato
rilievo in altra sede ove fosse, in ipotesi, interpretato nel senso di
convalida di atti emanati in questa materia dagli organi regionali come
organi di decentramento statale.
Questo accenno è diretto a richiamare l'attenzione degli organi
competenti sui possibili rimedi atti a fronteggiare la penosa
situazione di chi potrebbe subire un pregiudizio a causa della scarsa
chiarezza che per più di un decennio ha improntato i rapporti tra lo
Stato e la Regione siciliana in questa materia, determinando gravi
incertezze nelle fonti di diritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa
regionale;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana 6 maggio 1955, n. 40, concernente la istituzione di un ruolo
di insegnanti elementari in soprannumero, in riferimento agli articoli
14 e 43 dello Statuto della Regione siciliana;
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondate le
questioni di illegittimità costituzionale, proposte con ordinanza 13
dicembre 1958 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali 22
agosto 1947, n. 8; 5 marzo 1951, n. 24; 23 dicembre 1954, n. 49, e 22
dicembre 1955, n. 43, concernenti i concorsi regionali per posti di
direttore didattico e di insegnante elementare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte