Sentenza n. 44/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1959 dalla
Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Salerno
Michele, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959;
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale davanti alla Corte di
appello di Roma a carico del sig. Michele Salerno, appellante contro
la sentenza del Tribunale di Roma che l'aveva condannato alla pena di
lire 6000 di multa quale colpevole del reato previsto dall'art. 171
della legge 21 aprile 1941, n. 633, fu sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del Codice penale.
Secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, la difesa del
Salerno con apposita istanza sostenne che, pure nella sua nuova
formulazione, la norma contenuta in questo articolo violerebbe la
disposizione dell'art. 21, secondo comma, della Costituzione nonché
l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto istituirebbe una
censura sulla stampa, che non può essere considerata né
un'autocensura o una censura interna, perché esercitata dal direttore
responsabile non nell'interesse del giornale, ma a tutela
dell'interesse pubblico di evitare la commissione di reati a mezzo
della stampa -, né può essere giustificata per il fatto che viene
esercitata da persona che fa parte della medesima azienda
giornalistica, dato che determinante per il carattere del controllo
sarebbe la natura della funzione non già la posizione di colui che
l'esercita. Tali motivi hanno persuaso la Corte d'appello della non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
Quanto alla rilevanza sua per la definizione del giudizio a carico
del Salerno, la Corte d'appello, pur riconoscendo che manca nel capo di
imputazione un esplicito richiamo all'art. 57 Cod. pen., ha sostenuto
che la responsabilità dell'imputato andrebbe esaminata alla stregua di
tale articolo per tre motivi:
1) perché con la frase "di cui è vicedirettore responsabile"
contenuta nel capo di imputazione si fa espresso riferimento a tale
qualità dell'imputato;
2) perché non risulterebbe né dal capo di imputazione né dalla
sentenza del tribunale che il reato sia stato attribuito al Salerno per
un fatto commissivo del medesimo, a lui addebitabile indipendentemente
dalla sua qualità di vicedirettore;
3) perché il "Paese sera" che contiene la pubblicazione
incriminata ha un direttore e un condirettore, oltre che un
vicedirettore responsabile, per l'appunto il sig. Salerno, sicché
l'incriminazione soltanto di quest'ultimo non troverebbe
giustificazione se non nella sua qualità.
In conseguenza, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 26
maggio 1959, ha sospeso il giudizio e ha rimesso gli atti a questa
Corte.
L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al signor Salerno, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio
1959, n. 164.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. Le deduzioni sono state depositate il 18 giugno
1959.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce in primo luogo che l'ordinanza
non recherebbe una sufficiente motivazione e giustificazione
né della rilevanza né della non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità, per tale non potendosi ritenere quella
incerta e in contrasto addirittura con gli atti della causa che essa
esibisce.
Né le deficienze della motivazione sarebbero di natura tale da
consentire alla Corte, come in altri casi, l'interpretazione
dell'ordinanza e l'integrazione della questione di legittimità.
Tutto ciò risulterebbe:
1) dal fatto che il contrasto denunziato non sarebbe già, come
l'ordinanza assume, tra l'art. 57 Cod. pen., da una parte, e l'art.
21, secondo comma, della Costituzione e l'art. 3 della legge sulla
stampa, erroneamente qualificata come "costituzionale", dall'altra, ma,
se mai, tra gli artt. 57 Cod. pen., 3 della legge sulla stampa, da un
lato, e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, da un'altro;
2) dal fatto che nessuna spiegazione viene data della circostanza
che si ritiene possibile proporre un giudizio di legittimità
costituzionale di norme non contestate all'imputato, più precisamente
non si dice se ciò sia conseguenza di una precisazione formale della
rubrica (e l'Avvocatura dubita che ciò possa farsi con ordinanza), o
invece si tratti di una diversa configurazione giuridica del fatto (e
l'Avvocatura richiama l'art. 477 Cod. proc. pen. che testualmente
consentirebbe soltanto con la sentenza di compiere codesta nuova
configurazione),
3) dalla circostanza che, contro il disposto ora ricordato
dell'art. 477 Cod. proc. pen., l'ordinanza avrebbe posto a base
dell'imputazione un fatto diverso, ritenendo punibile per fatto
omissivo chi era stato rinviato a giudizio per fatto commissivo,
sostituendo arbitrariamente alla imputabilità fondata nell'art. 171
della legge 22 aprile 1941, n. 633, una imputabilità fondata
nell'art. 57 del Codice penale.
4) dal fatto che inesattamente l'ordinanza afferma che non sarebbe
stata attribuito al Salerno, né dal capo di imputazione né dalla
sentenza del Tribunale, un fatto commissivo dipendente dalla sua
qualità di vicedirettore, laddove risulterebbe dagli atti di causa,
appunto, il contrario, avendo anche il Salerno tentato di dimostrare
che non si versava nell'ipotesi di reato omissivo per difetto di
controllo riconducibile all'art. 57 del Cod. penale.
3. - Nel merito l'Avvocatura sostiene che la questione di
legittimità dell'art. 57 sarebbe stata decisa con la sentenza di
questa Corte n. 3 del 15 giugno 1956, tanto più se si pone mente alla
nuova formulazione di questo articolo che facendo obbligo al direttore
o al vicedirettore responsabile di "esercitare sul contenuto del
periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col
mezzo della pubblicazione siano commessi reati", avrebbe consacrato
legislativamente l'interpretazione più benevola di quella sentenza.
D'altra parte, la legittimità costituzionale dell'istituto del
direttore responsabile sarebbe stata affermata da questa Corte con la
sentenza 26 gennaio 1957, n. 31, nel giudizio di legittimità degli
artt. 5 e 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 47. Da che risulterebbe
assorbita la questione di legittimità dell'art. 3 della legge sulla
stampa che prevede, appunto, l'istituto del direttore responsabile.
4. - Ma la questione sarebbe egualmente infondata se si ritenesse,
contrariamente alla lettera dell'ordinanza di rimessione, che la
questione sia quella dell'art. 57 Cod. pen. in relazione all'art. 3
della legge sulla stampa.
Il controllo, infatti, che il nuovo art. 57 Cod. pen. riconosce
spettare al direttore responsabile non potrebbe essere in alcun modo
ricollegabile al concetto di censura che è un istituto tipico del
diritto pubblico col quale gli organi dello Stato e soltanto essi
esercitano una funzione di sicurezza diretta alla prevenzione dei reati
col mezzo della stampa, consistente in un controllo preventivo da
classificare tra i provvedimenti cautelari rimessi al potere
discrezionale della pubblica Amministrazione e soprattutto in un
"giudizio" avente a oggetto la manifestazione del pensiero. Né
sarebbe possibile considerare il controllo esercitato dal direttore
come un controllo esercitato nell'interesse generale: una figura
siffatta non troverebbe giustificazione né nel ricorso alla figura
dell'esercizio privato di pubbliche funzioni né a quella dell'incarico
di pubblico servizio.
Nemmeno sotto il profilo oggettivo potrebbe considerarsi attività
di censura la diligenza imposta al direttore responsabile perché non
vengano commessi reati, dato che la censura sarebbe diretta a impedire
la libera manifestazione del pensiero anche se immune da reati, e
l'obbligo di vigilanza, viceversa, mirerebbe a evitare che siano
commessi reati col mezzo della stampa. La possibilità di qualificare
censura codesta attività di vigilanza sarebbe esclusa anche dal fatto
che il direttore non esercita un potere illimitato verso i suoi
collaboratori ma un diritto che risulterebbe dalla sua situazione
soggettiva nei rapporti dei collaboratori per la creazione del giornale
come opera collettiva. Nulla vieterebbe che la legge stabilisse una
responsabilità penale per l'autore dell'opera collettiva che sarebbe
poi "l'essenza del fatto-reato ipotizzato dall'art. 57 Cod. pen.":
nella quale interpretazione conforterebbero i lavori preparatori.
L'Avvocatura dello Stato conchiude chiedendo alla Corte
gradatamente:
1) di ordinare la restituzione degli atti alla Corte di appello di
Roma per omissione di motivi;
2) di dichiarare la manifesta infondatezza della questione
proposta;
3) di dichiarare la legittimità costituzionale della denunciata
disposizione di legge.
5. - Nella memoria depositata l'11 maggio di questo anno,
l'Avvocatura dello Stato riprende e svolge gli argomenti già
illustrati nelle deduzioni, diffondendosi in particolare sulle
questioni connesse con la natura del controllo assegnato al direttore
responsabile di un giornale. L'Avvocatura crede di poter giungere,
attraverso un esame della dottrina che si è formata sull'art. 57 Cod.
pen. nella sua nuova formulazione e sull'art. 3 della legge sulla
stampa, alla conclusione che:
1) la stampa è soggetta al diritto comune e alla repressione dei
reati commessi a suo mezzo;
2) che il direttore responsabile non è il "correttore
nell'interesse generale", ma il soggetto responsabile dell'impresa
editoriale;
3) che la responsabilità del direttore si determina per
l'omissione dei doveri di controllo che la legge non stabilisce ma che
sono connaturali all'esecuzione di ogni opera collettiva.
6. - All'udienza del 25 maggio 1960 l'Avvocatura ha illustrato
brevemente le sue tesi difensive, insistendo nelle già prese
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale non può essere accolta per nessuno
dei due motivi prospettati dall'Avvocatura. Contrariamente, infatti, a
quanto l'Avvocatura sostiene, l'ordinanza, interpretata anche al lume
dell'istanza rivolta dalla difesa dell'imputato alla Corte d'appello,
consente d'individuare con sufficiente esattezza la questione di
costituzionalità, oggetto del presente giudizio, che è la seguente:
se la norma contenuta nell'art. 57 del Cod. pen., la quale impone al
direttore o vicedirettore responsabile di esercitare il controllo
necessario ad impedire che si commettano reati col mezzo della stampa,
viola oppure non il precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 21
della Costituzione, giusta il quale "la stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure". Vero è che l'ordinanza parla
esplicitamente di un contrasto nel quale si troverebbe l'art. 57 Cod.
pen. oltre che con l'ora citato secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione, anche con l'art. 3 della legge sulla stampa, erroneamente
qualificata come costituzionale, ma codeste inesattezze e imprecisioni,
che certo l'ordinanza avrebbe potuto evitare, non sono tali da rendere
impossibile l'individuazione della questione di legittimità che si è
inteso di proporre alla Corte, segnatamente se si considera che nella
medesima ordinanza si chiarisce che l'asserito contrasto della norma
impugnata è da porre col precetto costituzionale dell'art. 21, "in
relazione alla norma dettata dall'art. 3 della legge sulla stampa, il
quale impone, per ogni giornale o altro periodico, la nomina di un
direttore responsabile".
2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene altresì che l'ordinanza non
avrebbe motivato sufficientemente né coerentemente agli atti della
causa il giudizio di rilevanza, ma, viceversa, l'avrebbe fondato sopra
una diversa configurazione giuridica del fatto o addirittura assumendo
a base dell'impugnazione un fatto diverso, contro le norme contenute
nell'art. 477 Cod. proc. penale.
Senonché, a parte il giudizio che si può dare di questi rilievi
mossi all'ordinanza, la Corte deve osservare che non è di sua
competenza accertare se, nel motivare la rilevanza, il giudice di
merito applichi inesattamente o violi la legge. Il giudizio di
rilevanza, giusta quanto più volte è stato osservato da questa Corte,
è di competenza del giudice a quo, e la Corte deve limitarsi ad
accertarne l'esistenza e la sufficienza, che può anche essere ricavata
implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della
proposta questione di costituzionalità.
Nel caso, la Corte d'appello si è addirittura posto esplicitamente
il quesito della rilevanza, non dissimulandosi gli ostacoli che
sorgevano dagli atti di causa, e ha ritenuto di risolverlo
affermativamente con ampia motivazione.
3. - Infondata, invece, deve essere dichiarata la questione di
costituzionalità dell'art. 57 in riferimento al secondo comma
dell'art. 21 della Costituzione. Basta, a tal fine, rilevare
l'arbitrarietà manifesta di un'assimilazione del controllo che il
direttore è tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale
che egli guida, ispira e coordina in opera unitaria, al fine di evitare
che a suo mezzo si commettano reati, con i provvedimenti cautelari che
la pubblica Amministrazione potrebbe essere autorizzata ad adottare per
controllare le manifestazioni scritte del pensiero e che potrebbe
portare al divieto della pubblicazione (vedi sentenze di questa Corte
n. 31 del 23 gennaio 1957 e n. 115 del 1 luglio 1957). È mediante
questi provvedimenti che si manifesta ed esercita la "censura", alla
quale la Costituzione ha voluto sottratta la stampa, non già mediante
l'esercizio del controllo al quale è tenuto, prima ancora che per
norma di legge, per la natura stessa della sua attività e per il
necessario svolgimento dell'opera sua il direttore di un giornale.
4. - Perde, in conseguenza, ogni ragione di essere il non chiaro
riferimento contenuto nell'ordinanza alla norma dell'art. 3 della legge
8 febbraio 1948 secondo la quale "ogni giornale o altro periodico deve
avere un direttore responsabile" o, quando il direttore sia investito
di mandato parlamentare, un vicedirettore "che assume la qualità di
responsabile". Se, come pare, si è inteso dire che queste norme
sottolineano il carattere incostituzionale della pretesa "censura"
preveduta e regolata dall'art. 57 Cod. pen., in quanto l'esercizio di
questa sarebbe richiesto necessariamente dalla disposizione che impone
ai periodici di avere un direttore o vicedirettore responsabile, è
sufficiente rilevare che l'art. 3 deve essere interpretato appunto alla
luce di quell'art. 57: nel senso che esso non intende imporre al
direttore o vicedirettore responsabile di rispondere per qualsiasi
reato commesso a mezzo della stampa, e nel concorso di qualsiasi
circostanza, ma nei limiti e nelle ipotesi regolate dall'art. 57 Cod.
pen. che, come si è visto, non affida al direttore del giornale
l'esercizio nel pubblico interesse di una censura su quanto si pubblica
nel giornale, e non è in contrasto col divieto posto nel secondo comma
dell'art. 21 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte d'appello di
Roma, con ordinanza 26 maggio 1959, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 57 Cod. pen., in riferimento alla norma contenuta nel secondo
comma dell'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte