Sentenza n. 44/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72,
sesto comma, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1960 dal Consiglio comunale di
Castellammare di Stabia, su ricorso di Viscardi Mariano, iscritta al n.
8 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1961;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di
Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta Giuliano,
iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 10 aprile 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il dott. Viscardi aveva presentato ricorso al Consiglio
comunale di Castellammare di Stabia avverso le operazioni elettorali
del Comune, assumendo la nullità delle dichiarazioni di accettazione
dei candidati della lista comunista e la nullità della dichiarazione
di presentazione della stessa lista. Chiedeva, pertanto, che si
correggessero i risultati delle elezioni e si attribuissero alle altre
liste i sedici posti già assegnati ai candidati comunisti.
Il Consiglio comunale rilevava che, nel caso in cui avesse accolto
il ricorso, avrebbe dovuto effettivamente procedere, a norma dell'art.
84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alla redistribuzione dei seggi,
rimasti vacanti, seguendo il criterio indicato dall'art. 72, sesto
comma, della stessa legge; ma, siccome era stata sollevata eccezione di
illegittimità costituzionale di questo comma in riferimento all'art.
48, secondo comma, della Costituzione, sospendeva l'esame del ricorso e
rimetteva gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 1961. Secondo l'ordinanza la
redistribuzione dei posti eccedenti o comunque rimasti vacanti
violerebbe i principi della personalità, dell'uguaglianza, della
libertà e della segretezza del voto sanciti dalla richiamata norma
costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si costituiva, per mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 27
gennaio 1961 e presentava una memoria depositata il 10 maggio 1961.
2. - Le deduzioni si aprono con un'eccezione di inammissibilità
avanzata per il caso in cui questa Corte dovesse ritenere che il
Consiglio comunale, anche quando giudica dei ricorsi in materia
elettorale, adempie a funzioni non giurisdizionali, ma amministrative:
infatti, un organo che svolge soltanto funzioni amministrative non può
rimettere questioni di legittimità alla Corte costituzionale.
Nel merito, la Presidenza del Consiglio rileva che la norma
impugnata costituisce un'integrazione necessaria del sistema dello
scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale consacrato negli
altri commi dello stesso art. 72 del D.P.R. n. 570 del 1960: il sesto
comma consente il funzionamento del sistema anche nei casi abnormi in
cui una lista non abbia potuto utilizzare alcuni posti che pure le
sarebbero spettati: essi si redistribuiscono fra le altre liste,
appunto, col criterio della proporzionalità.
L'art. 48 della Costituzione sarebbe assolutamente estraneo alla
controversia, poiché la norma impugnata non ha alcun riferimento con
la personalità e l'uguaglianza, la libertà e la segretezza del voto:
essa attiene alla conseguenza e non all'esercizio del suffragio
elettorale. D'altra parte, se un certo numero di voti affluiti ad una
lista non può essere utilizzato da questa per effetto della sua
composizione, la norma, che si preoccupa di utilizzare tali voti
redistribuendoli fra le altre liste, porta riparo ad un inconveniente e
non opera alcuna effettiva deviazione del suffragio.
La mancata utilizzazione dei voti, secondo la Presidenza del
Consiglio, non è addebitabile alla legge impugnata, ma al
comportamento di quegli elettori che hanno votato una lista rimasta
estranea, per fatto proprio, alla competizione elettorale.
Nella memoria la Presidenza del Consiglio pone in dubbio la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale rimessa a
questa Corte: infatti, il citato sesto comma dell'art. 72 si riferisce
al caso in cui alcuni posti non possono essere utilizzati da una lista
e non a quello in cui tutta la lista, per irregolarità avvenute nelle
operazioni elettorali, venga a cadere: in questa seconda ipotesi la
correzione dei risultati elettorali si fa, se mai, a norma del quinto
comma, che non è stato impugnato: perciò la questione di legittimità
costituzionale relativa al sesto comma non avrebbe alcuna rilevanza nel
giudizio che il Consiglio comunale deve emettere in applicazione non di
esso, ma di una norma diversa.
3. - La seconda causa s'è aperta con un ricorso al Comune di
Marano di Napoli promosso dai signori Quaranta e Guarino: l'ordinanza
di rinvio del Consiglio comunale, le deduzioni e la memoria della
Presidenza del Consiglio hanno un contenuto analogo a quello degli atti
relativi alla prima causa e la norma impugnata è la stessa.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 1
aprile 1961, le deduzioni e la memoria sono state depositate
rispettivamente il 20 marzo e il 10 maggio 1961.
4. - Nella discussione orale l'Avvocatura generale dello Stato si
è limitata a ricordare qualche precedente nelle decisioni della Corte
costituzionale relative a eccezioni di non rilevanza analoghe a quella
proposta in questa causa. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, che sono state congiuntamente discusse, avendo
ad oggetto la stessa questione, devono essere decise con un'unica
pronuncia.
2. - L'eccezione di inammissibilità, proposta innanzi tutto
dall'Avvocatura generale dello Stato, non può essere accolta, così
come non è stata accolta in una precedente sentenza (n. 42 del 3
luglio 1961): infatti, una lunga tradizione dottrinaria e
giurisprudenziale, fin dal secolo scorso, riconosce natura
giurisdizionale ai procedimenti che si svolgono presso i Consigli
comunali su ricorsi di cittadini in materia elettorale. Essi
presentano anomalie e singolarità rispetto ai giudizi celebrati
dinanzi alla Magistratura ordinaria o alle giurisdizioni
amministrative; ma le singolarità di per sé non sono tali da
caratterizzare questa attività dei Consigli come amministrativa e non
giurisdizionale, mentre le stesse anomalie (avocazione, quattro gradi
di giurisdizione, ecc.) derivano dal carattere speciale, anzi misto,
della giurisdizione elettorale. Le une e le altre del resto non hanno
impedito a questa Corte di qualificare come organi giurisdizionali le
Commissioni distrettuali tributarie, i cui giudizi, fra l'altro,
passano attraverso più di tre gradi di giurisdizione.
3. - La Corte non può accogliere neanche l'altra eccezione,
secondo cui, poiché la norma impugnata non è quella che il giudice a
quo deve applicare nel caso di specie, mancherebbe la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale proposta nelle due ordinanze
di rinvio. I Consigli comunali hanno ritenuto di poter giudicare dei
ricorsi applicando il sesto comma dell'art. 72 del D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, di modo che non si può negare che abbiano compiuto
un'indagine, sia pure rapida e sommaria, sulla rilevanza: il che è
sufficiente per avviare il giudizio di legittimità costituzionale
della norma, poco importante se essa poi, anche in virtù della
presente sentenza della Corte, risulterà male addotta ai fini di
decidere, presso i Consigli comunali, le cause nel merito.
4. - Un giudizio relativo alla legittimità costituzionale del
l'art. 72, sesto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, presuppone
ovviamente che si dia della norma l'interpretazione più esatta;
interpretazione che, secondo questa Corte, non coincide con quella a
cui mostrano di accedere le ordinanze di rinvio. In realtà l'art. 72,
sesto comma, disciplina solo il caso in cui una lista elettorale
contenga un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che, per
effetto delle risultanze elettorali, le dovrebbero essere assegnati.
Esso non si estende, né risulta che la giurisprudenza l'abbia esteso,
ad altre ipotesi, come quella, su cui si dovranno pronunciare i
Consigli comunali di Castellammare e di Marano, d'una lista che, per
irregolarità della sua presentazione, venga totalmente a cadere
perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati (in questo
caso non c'è dubbio che occorra ripetere le elezioni); e neppure
sembra riferibile senz'altro alla fattispecie, anch'essa non
esplicitamente disciplinata dal legislatore, d'una lista che, ad
operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente
per ineleggibilità e incompatibilità che riguardino alcuni di loro.
Non si può negare che, quando un vizio colpisca le operazioni
elettorali, la regola sia l'annullamento e che questo renda necessaria
una nuova consultazione degli elettori. Lo si evince sia dai principi
generali che dominano la materia delle giurisdizioni di legittimità,
per cui l'atto viziato di massima viene posto nel nulla invece d'essere
corretto o sostituito, sia dalla stessa legge elettorale, dove
l'intervento correttivo è consentito soltanto "secondo i casi", cioè
solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati
delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti
nei rapporti fra le liste (artt. 84, 77 del citato D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570).
La così detta correzione dei risultati è atto di innegabile
gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da
quelle a cui sarebbero spettati e persino a componenti di altre liste;
perciò non è ammessa se non nei casi espressamente indicati dalla
legge, fra i quali è anche quello previsto dalla norma impugnata e
che, costituendo altrettante eccezioni, non sono suscettibili di
estensione analogica.
5. - Si assume, tuttavia, che questa norma violerebbe l'art. 48,
secondo comma, della Costituzione, secondo cui il voto è personale,
uguale, libero e segreto. Ma l'attribuzione di seggi a candidati di
liste diverse da quella a cui spetterebbero, così come è preveduta
nel sesto comma dell'articolo, non contrasta con la personalità, la
libertà e la segretezza del voto: il diritto di voto, infatti, è
stato già esercitato quando si fa la distribuzione dei seggi a norma
di quel comma, né questa distribuzione rende non personale o coatto o
palese il suffragio che, invece, si sia dato personalmente, liberamente
e segretamente.
La Corte costituzionale ritiene, inoltre, che la norma impugnata
non contrasti neanche col principio della uguaglianza del voto. È vero
che agli elettori della lista, i cui candidati siano in numero
inferiore ai seggi da assegnarle, sembrerebbe essere fatta una
disparità di trattamento rispetto agli elettori delle altre, come se i
voti di queste ultime contassero più di quelli dati alla lista
insufficiente. Tuttavia, quando si riduca l'art. 72, sesto comma, alle
sue esatte proporzioni, tale disparità non apparisce effettiva.
Infatti, non solo l'eventualità di una lista che sia
insufficiente, è fenomeno assolutamente marginale e molto raro, anche
perché la legge stessa impone un numero minimo di candidati a pena di
nullità (artt. 28 e 32, sesto comma, D. P. R. n. 570 del 16 maggio
1960); ma la norma impugnata introduce un sistema che, in
considerazione dell'esiguità del fenomeno, non è dei peggiori fra
quanti potrebbero adottarsene. Se per i pochi seggi, che una lista
incompleta non ottiene, si dovessero ripetere i comizi elettorali, ne
verrebbero ad essere danneggiati inspiegabilmente, ad opera dei
presentatori di quella lista, proprio le liste e gli elettori i cui
voti sono andati a buon fine; e ne riceverebbe danno lo stesso Comune,
per il quale è interesse prevalente avere subito un Consiglio completo
e funzionante, sia pure con l'aiuto d'una artificiosa assegnazione
d'alcuni seggi, piuttosto che piegarsi ad una nuova consultazione
elettorale. L'uguaglianza del voto non si può dire violata da una
legge che vuol porre immediato riparo agli effetti d'una manifesta
imprevidenza dei presentatori della lista o d'una loro preventiva
rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel numero, alle candidature
presentate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti indicati in
epigrafe:
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Presidente del
Consiglio;
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del
Comune di Castellammare di Stabia e di Marano di Napoli,
sulla legittimità costituzionale dell'art. 72, sesto comma, del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte