Sentenza n. 44/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 85r.d. 3269/1923
- art. 106r.d. 3269/1923
- art. 107r.d. 3269/1923
- art. 108r.d. 3269/1923
- art. 118r.d. 3269/1923
- art. 121r.d. 3269/1923
- art. 122r.d. 3269/1923
- art. 1r.d. 2313/1936
- art. 3r.d. 2313/1936
citata
- art. 2legge 1548/1942
- art. 77legge 1548/1942
- art. 78r.d. 3270/1923
- art. 80r.d. 3270/1923
- art. 27d.P.R. 492/1953
- art. 28legge 762/1940
- art. 29legge 762/1940
- art. 30legge 762/1940
- art. 77r.d. 2313/1936
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 85,
106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che
approva la legge sul registro, con le modificazioni introdotte con gli
artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313; degli artt. 77, 78, 80
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria
delle successioni; degli artt. 28, 29, 30, comma primo, lett. d. della
legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno
1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata; dell'art. 2
della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al
bollo e alla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti
nei procedimenti civili; degli artt. 27, comma primo, 28, comma primo e
quarto, e 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme
sull'imposta di bollo, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 30 ottobre 1961 del giudice istruttore del Tribunale di Venezia
nel procedimento civile promosso da Cisotto Gino e Ferraresi Nives
contro il curatore del fallimento della S.p.a. "Gestione Caffè
all'Angelo", iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;
2) 7 febbraio 1962 del giudice istruttore del Tribunale di Venezia
nel procedimento civile promosso da Spinetti Fiorella contro il
curatore del fallimento della Società "I.T.M.A." ed altri, iscritta al
n. 99 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale
di Venezia, il giudice designato per l'istruzione delle cause, con
ordinanze 30 ottobre 1961 e 7 febbraio 1962, rimetteva a questa Corte
il giudizio sulla legittimità costituzionale degli artt. 85, 106, 107,
108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la
legge sul registro, con le modificazioni introdotte con gli artt. 1 e 3
del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dell'art. 2 della legge 3 dicembre
1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla registrazione
degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili.
Nella seconda ordinanza la denunzia veniva estesa agli artt. 77,
78, 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge
tributaria delle successioni, agli artt. 27, comma primo, 28, commi
primo e quarto, e 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove
norme sull'imposta di bollo, nonché agli artt. 28, 29, 30, comma
primo, lett. d. della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in
legge il R.D.L. 9 maggio 1940 (rectius: 9 giugno 1940), n. 2,
istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.
2. - Il giudice istruttore di Venezia rilevava che le norme da lui
prese in esame instaurano sistemi che pongono in uno stato di inerzia
processuale la pretesa e le ragioni che si fanno valere senza
l'osservanza delle norme previste dalla singola legge, precludono alle
parti di dedurre in giudizio quella pretesa o quelle ragioni,
inibiscono ai difensori di formarne oggetto delle loro scritture, sia
pure solo mediante riproduzione o menzione del contenuto, proibiscono
alle parti e ai difensori di esibire quegli atti e agli ufficiali e
cancellieri di riceverli, impongono la sospensione ex lege del processo
nel quale la irregolarità fiscale viene rilevata, fanno divieto al
giudice di esercitare i propri poteri giurisdizionali mediante
provvedimenti di qualsiasi genere nel processo in cui le irregolarità
predette sono rilevabili, quanto meno pongono una remora all'esercizio
di tali poteri mediante statuizione di sanzioni e corresponsabilità
nel caso di inosservanza a quel divieto. Tutto ciò in violazione
dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce la possibilità di
agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi per il solo
fatto che questi esistono, e che dichiara inviolabile il diritto alla
difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Le ordinanze rilevavano che l'interesse fiscale che informa le
norme suddette non trova garanzia costituzionale prevalente rispetto al
diritto alla tutela giurisdizionale; e che il giudice istruttore era
legittimato a sollevare la questione, perché l'art. 2 della legge 3
dicembre 1942, n. 1548, gli inibisce, fra l'altro, di rimettere la
causa al collegio.
3. - Le ordinanze citate sono state rispettivamente notificate in
data 22 novembre 1961 e 28 febbraio 1962, comunicate in data 28
novembre 1961 e 19 febbraio 1962 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962 e n. 152 del 16 giugno 1962.
Le parti private non si sono costituite; è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, che ha presentato deduzioni e memorie
illustrative.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva, anzitutto che
il Tribunale, e non l'istruttore delle cause, avrebbe potuto provocare
il giudizio di legittimità sulle norme cui le ordinanze si richiamano.
L'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, invocato dal giudice a
quo, importa che l'istruttore non può rimettere al collegio la causa
tutte le volte che si tratti di decidere sulla base di atti e documenti
non registrati, ma non impedisce che al collegio la causa si rimandi
per la questione concernente l'applicazione del divieto di decidere, ed
in particolare per la pronunzia sulla rilevanza e sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità della norma che stabilisce
quel divieto.
Osserva ancora, circa la prima ordinanza, che essa non ha valutato
se le norme impugnate rilevano sulla definizione del giudizio né, al
riguardo, ha sufficientemente motivato: la parte convenuta aveva
contestato l'ammissibilità di una prova testimoniale dedotta
dall'attore sulla base di un atto scritto che essa dichiarava di non
poter produrre perché non registrato, e il giudice avrebbe dovuto
valutare la necessità del documento e la possibilità che il giudizio
potesse proseguire indipendentemente dalla produzione dell'atto.
Nel merito, il Presidente del Consiglio obietta che le norme sulle
quali verte il dubbio posto alla Corte costituzionale stabiliscono
obbligazioni accessorie a quelle di imposta e traggono legittimazione
dal potere tributario spettante allo Stato. Si riferiscono ad obblighi
che il contribuente avrebbe dovuto soddisfare prima dell'instaurazione
del giudizio, e l'adempimento dei medesimi non costituisce un
presupposto sostanziale dell'azione, bensì è requisito per
l'esercizio dell'attività giurisdizionale. La inosservanza non
determina l'improcedibilità della domanda e nemmeno la negazione della
tutela giurisdizionale o un difetto di giurisdizione, come nel caso del
solve et repete; né v'è nullità del procedimento o della sentenza se
il giudice viola il divieto, accadendo soltanto che egli soggiace alla
sanzione prevista dalla legge.
La sospensione processuale che il divieto determina si aggiunge a
quelle previste nell'art. 295 del Cod. proc. civile, con la sola dif
ferenza che la istanza giudiziaria può essere validamente riproposta
anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 297 dello stesso
Codice. Né l'art. 24 della Costituzione esclude che la tutela
giurisdizionale possa subordinarsi a modalità e limitazioni che
concernono l'esercizio concreto della facoltà di agire e di difendersi
in giudizio, in correlazione alla disciplina che si vuol dare al
singolo rapporto o alla particolare materia. Non può apparire nemmeno
illogico che la legge chiami a collaborare all'accertamento del tributo
alcune categorie di persone che svolgono attività aventi relazione con
gli elementi di fatto ai quali si ricollega la nascita del rapporto
tributario, allo scopo di agevolare l'accertamento del tributo ed
evitarne l'evasione.
5. - All'udienza del 23 gennaio 1963 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha ribadito il proprio punto di vista e lo ha illustrato. Considerato in diritto :
1. - I due procedimenti possono essere riuniti perché in gran
parte concernono identiche disposizioni di legge, e comunque involgono
la trattazione delle medesime questioni.
2. - Questa Corte ha già deciso che il giudice incaricato della
istruttoria nei procedimenti civili non è competente a promuovere una
questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia da lui
ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti
all'ufficio giudiziario al quale è addetto (sentenza 11 dicembre 1962,
n. 109).
Le ordinanze che hanno dato luogo alla presente causa non indicano
alcuna ragione che contrasti quella soluzione. Rilevano soltanto che,
in base all'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, al giudice
dell'istruzione dei procedimenti civili è negato di rinviare la causa
al collegio quando è vietato di emettere pronuncie in base ad atti
soggetti ad imposta di registro e non registrati; per il che,
spetterebbe a tale giudice e non al collegio di promuovere il processo
di legittimità costituzionale delle norme che a tale sospensione
costringono.
A parte il vedere se la legge 3 dicembre 1942, n. 1548, che
riguarda le imposte di bollo e di registro, possa valere anche per le
imposte sulle successioni e sulla entrata, alle quali pure si
riferiscono le ordinanze di rimessione, è decisivo il rilevare che le
sue disposizioni non toccano affatto il modo di provocare il processo
costituzionale. Questa è una materia trattata in maniera completa da
disposizioni che non fanno alcun riferimento a divieti di ordine
tributario, e che disciplinano un procedimento, nel quale, per la sua
natura, non possono inserirsi divieti di quel genere.
È, del resto, rilevante osservare che, agli effetti della
questione di legittimità costituzionale, la valutazione del carattere
determinante del documento, che si afferma fiscalmente irregolare, non
può essere compiuta dal giudice dell'istruzione, perché esige il
previo accertamento della completezza dell'istruttoria, che solo dal
collegio può essere compiuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del giudice istruttore
presso il Tribunale di Venezia del 30 ottobre 1961 e del 7 febbraio
1962;
dichiara inammissibili le questioni con esse proposte, relative
alla illegittimità costituzionale:
a) degli artt. 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati
con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nonché con
l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548;
b) degli artt. 77, 78 e 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270,
contenente la legge tributaria sulle successioni;
c) degli artt. 27, comma primo; 28, commi primo e quarto; 35 del
D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sull'imposta di
bollo;
d) degli artt. 28, 29 e 30, comma primo, lett. d. della legge 19
giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno 1940, n.
2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte