Sentenza n. 44/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 75/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal Tribunale
di Firenze nel procedimento penale a carico di Marchetti Remo, iscritta
al n. 161 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Marchetti Remo, il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 4 luglio 1963, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge
20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento agli artt. 13 e 27 della
Costituzione.
L'ordinanza rileva che questa legge, volta a sopprimere le case di
prostituzione quale forma di impresa che si fondava sul triste
commercio dell'altrui prostituzione, ha determinato gravi
inconvenienti: gli sconci spettacoli ai quali si assiste nelle vie e
nelle piazze delle nostre città, la preoccupante recrudescenza delle
malattie veneree e l'accentuarsi del fenomeno dello sfruttamento della
prostituzione, essendosi generalizzata la figura del cosiddetto
protettore. E, dopo avere rilevato che l'abolizione del controllo
sanitario su chi esercita la prostituzione contrasterebbe con l'art. 32
della Costituzione, ritiene che la incriminazione prevista dall'art. 3,
n. 8, della legge, ("chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la
prostituzione altrui") non sia formulata con determinazione
sufficientemente precisa, riducendosi, in definitiva, al nome o titolo
del reato senza specificazione del contenuto; onde sarebbero violati
gli artt. 13 e 27 della Costituzione, i quali postulano - come
fondamentale garanzia del cittadino - la espressa previsione
legislativa del fatto costituente reato.
La predetta ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.
Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri. E, con deduzioni del 6 agosto 1963, l'Avvocatura generale
dello Stato, dopo avere premesso che l'ordinanza di rimessione è priva
di qualsiasi pur vago riferimento alla rilevanza della risoluzione
delle proposte questioni per la definizione del giudizio principale,
osserva che tali questioni, non collegate con l'oggetto del giudizio
stesso, sono prospettate nella opinione che il mancato raggiungimento
del fine della norma, oppure il mancato esercizio della riserva di
legge di cui all'art. 32 della Costituzione, possano costituire motivo
di illegittimità costituzionale. In merito, poi, alla fattispecie
prevista dall'art. 3, n. 8, della legge, osserva che i concetti di
agevolazione e di sfruttamento della prostituzione - già di per sé
determinati e delimitati - trovano riscontro nelle abrogate fattispecie
degli artt. 531 e seguenti del Codice penale, onde non sarebbe
ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 13 e 27 della Costituzione.
Con memoria del 5 marzo 1964, la stessa Avvocatura dello Stato
aggiunge che, abolita la regolamentazione dell'esercizio della
prostituzione per raggiungere - come è noto - una più completa
elevazione della morale pubblica e per attuare i principi di libertà e
di dignità della persona umana, doveva essere represso anche il
lenocinio clandestino. A ciò avrebbe provveduto l'art. 3 della legge,
che sarebbe un articolo a previsioni plurime, nel quale, alla
elencazione di reati distinti, succederebbe nel n. 8 una norma di
chiusura, atta a punire l'aspetto residuale di qualsiasi forma di
favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione. Considerato in diritto :
1. - Occorre in via preliminare accertare quali questioni ha
sollevato l'ordinanza di rimessione. L'Avvocatura generale dello Stato
si è diffusamente occupata dell'abolizione del controllo sanitario su
chi esercita la prostituzione, per dimostrare che tale abolizione non
contrasta con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute
pubblica; ma la Corte ritiene che il Tribunale non ha inteso proporre
siffatta questione. Ed invero l'ordinanza non si pone neppure il
quesito della rilevanza della risoluzione di essa ai fini della
definizione di un procedimento penale per il reato di sfruttamento
della prostituzione altrui; non fa alcun richiamo alle specifiche norme
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, riferentisi all'abolizione del
controllo sanitario; e non prende in esame la legge 25 luglio 1956, n.
837, nella quale il Parlamento ha voluto riunire tutte le norme atte a
prevenire e combattere la diffusione delle malattie veneree. Né appare
sufficiente a delineare una questione di legittimità costituzionale,
il semplice richiamo alla violazione dell'art. 32 della Costituzione,
fatto, quasi incidentalmente, in una premessa generale dell'ordinanza
sugli scopi perseguiti dalla legge in esame e sui danni, che dalla
stessa sarebbero stati provocati, fra i quali viene anche compreso
l'aumento delle malattie veneree.
Pertanto, la Corte deve esaminare soltanto la questione della
legittimità dell'art. 3, n. 8, della legge sopraindicata, proposta
dall'ordinanza in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.
2. - La questione, la cui rilevanza ai fini della decisione del
processo principale appare evidente, non è fondata.
È da premettere che non è affatto pertinente il richiamo al
principio della libertà personale dei cittadini ed a quello della
personalità della responsabilità penale, garantiti dagli artt. 13 e
27 della Costituzione. Invece, la norma che dà fondamento legale alla
potestà punitiva, ed espressamente sancisce la non retroattività
della legge nel tempo, è contenuta nell'art. 25 della Costituzione, il
quale, nel secondo comma, dispone che: "nessuno può essere punito se
non in forza di una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso". La questione, nei termini proposti dall'ordinanza, può
essere quindi esaminata soltanto in riferimento all'art. 25.
3. - Il Tribunale afferma che la formulazione della norma
impugnata, la quale punisce colui che "in qualsiasi modo favorisca o
sfrutti la prostituzione altrui" è generica, priva di contenuto e non
concreta perciò una espressa ed individuata previsione del fatto
costituente reato; dal che deriverebbe un contrasto col precetto
costituzionale della espressa riserva di legge in materia penale,
richiesta dall'art. 25 della Costituzione.
La Corte ritiene che siffatto apprezzamento non è giustificato.
Particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto il
legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la
registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante
qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la
prostituzione. Il legislatore non si è però limitato a dare una nuova
disciplina, ma, preoccupato dalle conseguenze dannose che possano
derivarne, ha seguito anche un'altra direttiva, che appare riprodotta
nel titolo della legge in esame (lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione). Ha emanato quindi nuove norme penali, atte a reprimere
la diffusione di questo male sociale, prevedendo nell'art. 3 della
ripetuta legge - varie ipotesi criminose, onde punire quelle attività
che in qualsiasi modo vengano a ledere l'interesse che si intende
tutelare.
I concetti di agevolazione e di sfruttamento della prostituzione
altrui presentano una obiettività ben definita, anche perché
acquisiti da tempo nel Codice penale e sottoposti a lunga elaborazione
dottrinale. Essi hanno un preciso ed inconfondibile significato, che
non si presta ad equivoche interpretazioni. Allargare il raggio di
applicazione della previsione legislativa fino a comprendere attività
che prima rimanevano impunite non significa svuotare di contenuto la
norma, ma estenderla e rafforzarla. E la circostanza che sia stata
usata una formula, la quale, pur essendo di più ampio contenuto,
risulti sinteticamente espressa, non costituisce un vizio della norma -
siccome ritiene l'ordinanza di rimessione - ma un fatto normale in
materia penale. Ed invero, tutti i comandi giuridici sono per loro
natura di carattere generale ed astratto; ed è ben noto che,
nell'indicare i fatti tipici costituenti reato, la legge a volte fa una
descrizione minuta di essi, ma spesso si limita a dare un'ampia nozione
del fatto, senza scendere a particolari di esecuzione. E già questa
Corte ha avuto occasione di affermare in proposito che "il principio in
virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 del Codice
penale) non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un
criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si
limitano ad una descrizione sommaria ed all'uso di espressioni
meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza
di una previsione tipica dei fatti costituenti reato" (sentenza n. 27
del 23 maggio 1961).
Bisogna infine rilevare che queste nuove figure di reato,
sottoposte al vaglio della dottrina e della giurisprudenza, sono state
efficacemente determinate nei loro contorni e limiti. Onde, sotto
qualsiasi aspetto esaminata, la censura della norma appare priva di
fondamento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui), proposta con ordinanza del
Tribunale di Firenze del 4 luglio 1963, in riferimento agli artt. 13 e
27 (rectius 25) della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte